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Nuovi accordi Svizzera-UE e protezione degli animali. Fine del divieto di macellazione rituale in Svizzera?

25.3976 · Interpellanza · 2025-09-10

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

L’articolo 21 capoverso 1 della legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) stabilisce che: «Imammiferi possono essere macellati soltanto se sono stati storditi prima del dissanguamento». Lo scopo di questa disposizione è evitare che gli animali soffrano prima di essere abbattuti nel macello. De facto, questo divieto di macellazione rituale senza stordimento proibisce l’uccisione di animali prescritta da «riti religiosi» (kosher, halal) in Svizzera. Sorprendentemente, il progetto dell’accordo tra la Svizzera e l’UE prevede l’abrogazione di questa disposizione e la sua sostituzione con un riferimento al diritto europeo. Il nuovo articolo 21 capoverso 1 LPAn recita: «L’uccisione di animali allevati o detenuti per la fabbricazione di derrate alimentari o altri prodotti nonché l’uccisione a fini di spopolamento e operazioni correlate sono rette dal regolamento (CE) n. 1099/2009». Questa disposizione sostituisce quindi quella attualmente in vigore in Svizzera, che impone che gli animali vengano storditi prima del dissanguamento. Anche il regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, che il Consiglio federale propone di riprendere nella legislazione nazionale, prevede all’articolo 4 paragrafo 1 che gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento. Tuttavia, al paragrafo 4 lo stesso articolo stabilisce espressamente che: «Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello». In altre parole, per la macellazione per riti religiosi non vi è l’obbligo di stordire gli animali. Per quale motivo il Consiglio federale prevede di abrogare l’articolo 21 capoverso 1 LPAn che vieta metodi di macellazione che causano sofferenze agli animali? Può confermare che la Svizzera sarà vincolata alle disposizioni stabilite dalla Commissione europea in materia di macellazione degli animali e in particolare all’articolo 4 paragrafo 4, che prevede un’eccezione all’obbligo di stordimento preventivo per le macellazioni prescritte da riti religiosi? Può inoltre confermare che, in questo caso specifico, l’adozione della regolamentazione europea comporterebbe un indebolimento delle norme svizzere volte a eliminare la sofferenza degli animali?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Protocollo che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare con l’UE (di seguito Protocollo sulla sicurezza alimentare) non comporta un abbassamento degli standard applicabili in Svizzera in materia di protezione degli animali. 1. Le disposizioni relative alla protezione degli animali durante l’abbattimento contenute nel regolamento (CE) n. 1099/2009 fanno già parte dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81), conformemente al relativo allegato 11. La Svizzera applica disposizioni equivalenti a quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento. In futuro, l’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare elencherà tutti gli atti giuridici dell’UE che si applicano nello Spazio comune di sicurezza alimentare e che, in linea di principio, trovano applicazione anche in Svizzera. Tra questi vi è anche il regolamento (CE) n. 1099/2009, che comporta formalmente una modifica della disposizione nella legge sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455) riguardante la macellazione degli animali. L’articolo 21 LPAn sarà quindi completamente modificato, con la conseguente abrogazione dell’attuale capoverso 1. Tuttavia, l’obbligo di stordire gli animali continuerà a vigere anche in futuro. 2. e 3. Anche con l’entrata in vigore del Protocollo sulla sicurezza alimentare la Svizzera continuerà a rispettare l’attuale regolamentazione sull’obbligo di stordire gli animali. Anche se l’articolo 4 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1099/2009 prevede un’eccezione all’obbligo di stordimento in favore di particolari metodi di abbattimento prescritti da determinati riti religiosi, l’articolo 26 paragrafo 2 lettera c dello stesso regolamento offre agli Stati membri dell’UE, compresa la Svizzera, la possibilità di derogare all’articolo 4 paragrafo 4 mantenendo disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento. In accordo con il diritto europeo, pertanto, secondo l’articolo 21 capoverso 2 AP-LPAn il Consiglio federale può prevedere prescrizioni divergenti per l’abbattimento degli animali. La Svizzera potrà quindi continuare ad applicare norme più severe e mantenere l’obbligo di stordimento per le macellazioni che avvengono sulla base di riti religiosi (cfr. art. 178 e segg. dell’ordinanza sulla protezione degli animali; RS 455.1). L’obbligo di stordimento continuerà ad applicarsi. L’applicazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 non comporta quindi alcun indebolimento dell’attuale obbligo di stordimento o di altre norme sulla protezione degli animali. L’importazione di carne di animali macellati senza stordimento avverrà, come finora, sulla base delle prescrizioni dell’ordinanza sul bestiame da macello (art. 18 e art. 18a; RS 916.341).

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