L'ALC rinegoziato potrebbe far esplodere i costi dei premi di cassa malati e mettere a repentaglio la sicurezza dei pazienti?
25.3982 · Interpellanza · 2025-09-10
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
A pagina 208 del messaggio del Consiglio federale sugli accordi con l’Unione europea si legge che l’articolo 37 della legge sull’assicurazione malattie (LAMal) è incompatibile con la giurisprudenza dell’UE (direttiva [UE] 2018/958). In base alla direttiva (UE) 2018/958, l’UE potrebbe considerare requisiti quali gli esami linguistici o gli obblighi di perfezionamento pluriennale ostacoli potenzialmente sproporzionati all’accesso al mercato. In virtù dell’articolo 37 LAMal, tuttavia, i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera a devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Mediante un esame linguistico sostenuto in Svizzera, devono inoltre dimostrare di possedere le competenze linguistiche necessarie. Se questo articolo venisse abrogato o limitato nella sua portata a causa della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE (CGUE), i medici dell’UE potrebbero esercitare la professione in Svizzera senza esame linguistico e senza i tre anni di esperienza pratica richiesti e sarebbero autorizzati a fatturare le loro prestazioni tramite le casse malati. Ciò avrebbe ripercussioni dirette non soltanto sulla sicurezza dei pazienti, ma anche sull’evoluzione dei costi nel settore sanitario. 1. Secondo il Consiglio federale, in che cosa consiste l’incompatibilità tra l’Accordo sulla libera circolazione delle persone e l’articolo 37 LAMal? 2. Concorda sul fatto che, in caso di controversia legale, la CGUE potrebbe imporre una modifica dell’articolo 37 LAMal? 3. Come valuta i possibili effetti di un tale adeguamento sulla sicurezza dei pazienti, in particolare per quanto riguarda le competenze linguistiche e la qualità dell’assistenza medica? 4. Quali conseguenze prevede per la prassi di fatturazione tramite le casse malati, nel caso in cui di fatto venisse dato un «via libera» ai medici dell’UE? Ritiene che ciò comporterebbe una maggiore fatturazione e, indirettamente, un aumento dei premi delle casse malati?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dal punto di vista dell’Unione Europea (UE), sussiste un’incompatibilità tra la modifica del 19 giugno 2020 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni) e l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) per quanto riguarda le condizioni di autorizzazione dei medici (art. 37 LAMal). Nell’ambito del Comitato misto per l’ALC, l’UE ha fatto presente che l’articolo 37 LAMal viola l’obbligo di non discriminazione di cui all’articolo 2 ALC, nonché l’articolo 55 della direttiva 2005/36/CE. Per quanto riguarda le competenze linguistiche, la LAMal prevede che debbano essere comprovate mediante un esame linguistico sostenuto in Svizzera (livello C1). Inoltre, vige un disciplinamento derogatorio a favore di chi ha conseguito una maturità liceale svizzera. L’articolo 55 della direttiva 2005/36/CE stabilisce che alle persone che hanno acquisito le loro qualifiche professionali di medici in un altro Stato membro non si applicano le condizioni per essere affiliati a un regime di assicurazione contro le malattie che prevedono un tirocinio preparatorio e/o un periodo d’esperienza professionale. La LAMal prevede come una delle condizioni per l’autorizzazione un’attività professionale di tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Le condizioni di autorizzazione particolari per i medici di cui all’articolo 37 LAMal sono applicabili indipendentemente dalla nazionalità. Il Consiglio federale ha richiamato a più riprese l’attenzione del Parlamento sulle disposizioni contenute nell’ALC. Il Parlamento ha adottato la corrispondente modifica della LAMal, in vigore dal 2022, essendo a conoscenza della valutazione da parte dell’UE. Gli argomenti avanzati riguardano principalmente la garanzia della salute pubblica, la sicurezza dei pazienti e la garanzia della qualità del sistema sanitario svizzero. 2. No. La Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) non ha alcuna competenza decisionale in merito alle controversie tra la Svizzera e l’UE e non può quindi ordinare alcuna modifica dell’articolo 37 LAMal. Anche in seguito all’aggiornamento dell’ALC, la composizione delle controversie avviene dapprima rivolgendosi al Comitato misto per l’ALC. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo, ciascuna parte contraente è libera di rivolgersi a un tribunale arbitrale a composizione paritaria. Quest’ultimo sottopone la questione alla CGUE soltanto se per la decisione in merito alla controversia è necessaria e rilevante l’interpretazione di un concetto giuridico dell’UE. In ogni caso, è il tribunale arbitrale a decidere in via definitiva in merito a ogni controversia. Se una delle parti non ottempera alla decisione del tribunale arbitrale, la controparte può adottare misure di compensazione proporzionali rientranti nel campo d’applicazione degli accordi sul mercato unico. Nemmeno il tribunale arbitrale può ordinare una modifica dell’articolo 37 LAMal. 3. e 4. Il Consiglio federale non è in grado di formulare alcuna previsione esaustiva sugli effetti di un’eventuale abrogazione dell’articolo 37 LAMal. Inoltre, vigono anche altre disposizioni che prevedono requisiti qualitativi o strumenti per la gestione delle autorizzazioni. Secondo la legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) qualsiasi esercizio di una professione medica presuppone le conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione, che devono corrispondere almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. L’articolo 38 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) prevede che i medici debbano disporre di un’autorizzazione a esercitare conformemente all’articolo 34 LPMed e quindi essere titolari di un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto. Per il rilascio dell’autorizzazione a esercitare la professione e quindi anche a fatturare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono quindi necessarie in ogni caso conoscenze linguistiche di livello B2 o superiore e le qualifiche professionali sono verificate. Inoltre, i Cantoni possono limitare il numero di medici nel settore ambulatoriale (cfr. l’art. 55a LAMal). Con questo strumento, i Cantoni sono in grado di contrastare un aumento dei costi e quindi dei premi.