25.4056 · Postulato · 2025-09-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le possibilità di rafforzare sul piano legislativo il segreto della mediazione impostandolo come segreto professionale tutelato dal diritto penale e conferendo una facoltà di non deporre nel procedimento penale; è inoltre incaricato di stilare un pertinente rapporto. A tal fine dovrà definire la cerchia delle persone tutelate o autorizzate ed eventuali eccezioni in caso di violazione di beni giuridici importanti. Dovrà inoltre esaminare se e in che modo occorra rafforzare in maniera analoga il segreto professionale di altre categorie professionali che (i) si fondano su un particolare rapporto di fiducia tra le parti, (ii) sottostanno a un segreto professionale legale o contrattuale oppure (iii) esercitano funzioni quasi giudiziarie.
Begründung
Numerose professioni che si fondano su un particolare rapporto di fiducia tra le persone interessate possono avvalersi della facoltà di non deporre nel procedimento penale (art. 171-173 CPP). I mediatori non rientrano in questo catalogo legale di professioni protette. Finora non è stato chiarito se possano comunque far valere questa facoltà, anche per mancanza di decisioni giudiziarie. Un caso nel Cantone di Zurigo ha reso attuale la questione: il Ministero pubblico zurighese intende chiamare a deporre un mediatore familiare. Prima di sapere se e come la sua facoltà di non deporre sarà valutata in sede giudiziaria trascorrerà ancora molto tempo. Considerata la crescente importanza della mediazione anche nel contesto economico, con un notevole potenziale di riduzione dei costi per le imprese, è opportuno che il legislatore faccia chiarezza e crei certezza giuridica.
La mediazione si fonda sul rapporto di fiducia tra le parti interessate e i mediatori e sulla confidenzialità della procedura. Di norma l’obbligo del segreto è sancito anche negli accordi di mediazione. Soluzioni sono possibili proprio nella tutela di questo obbligo e del relativo segreto della mediazione. Nel corso della revisione del diritto matrimoniale è stato ad esempio introdotto nel Codice di procedura civile un diritto relativo di rifiutare di cooperare nella procedura probatoria e quindi una facoltà di non deporre per i mediatori (art. 166 cpv. 1 lett. d CPC): né il consulente né i partecipanti devono temere che le dichiarazioni rese nella procedura di mediazione vengano utilizzate in tribunale (p. es. conformemente al messaggio del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero, FF 1996 I 153). Questi principi valgono anche per i procedimenti penali, per cui la facoltà di non deporre deve essere tutelata anche in questo caso. In questo contesto si pongono varie questioni quali la delimitazione della cerchia di persone privilegiate e le deroghe al segreto di mediazione in caso di violazione di beni giuridici importanti (cfr. p. es. art. 4 della legge tedesca del 21 luglio 2012 sulla mediazione [Mediationsgesetz]). Le medesime questioni possono porsi per altre relazioni fondate su un particolare rapporto di fiducia (p. es. consulenza da parte di un operatore sociale, funzioni quasi giudiziarie nelle procedure arbitrali). Considerato il carattere internazionale di molti aspetti della vita occorre anche chiarire se il semplice fatto di accordare nel diritto procedurale svizzero la facoltà di non deporre protegga in maniera sufficientemente efficace i depositari del segreto (e quindi indirettamente i titolari del segreto) da eventuali obblighi di deporre in procedimenti esteri e se un disciplinamento giuridico-materiale (p. es. con l’assoggettamento al segreto professionale) consenta di contrastare questo rischio.
Antrag des Bundesrates
Accogliere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.