Progetto pilota volto a tenere maggior conto del beneficio economico nelle tariffe di prestazioni e terapie mediche
25.4296 · Mozione · 2025-09-26
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di svolgere un progetto pilota per misurare il beneficio economico delle prestazioni mediche. Di concerto con tutti gli attori e sulla base di un esempio concreto, si prevede di testare e validare metodi da cui derivare raccomandazioni concrete per eventuali modifiche di legge.
Begründung
Gli effetti positivi delle prestazioni mediche sui pazienti, sui loro familiari e sull’economia sono stati oggetto di numerosi studi e non sono messi in discussione (Fugamalli et al. 2024). Nel suo parere in risposta al postulato 25.3128, il Consiglio federale ha giustamente evidenziato che le assenze dal lavoro per emicrania generano danni economici fino a 600 milioni di franchi all’anno. In questi casi, un trattamento medico tempestivo sarebbe di aiuto sia per i pazienti che per i familiari, e nel contempo ridurrebbe i danni economici. Questo tipo di potenziale va sfruttato. Il Consiglio federale avverte che il riconoscimento degli effetti economici comporterebbe un aumento dei premi e gioverebbe prevalentemente all’economia. Si potrebbe tuttavia adottare un approccio globale per mantenere i premi a un livello stabile, promuovere la salute pubblica e incrementare il benessere economico generale, ad esempio facendo in modo che le assicurazioni sociali e private, che beneficiano di costi inferiori associati alle assenze dal lavoro e alle cure, contribuiscano all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Un progetto pilota condotto da esperti riconosciuti, in stretta collaborazione con l’UFSP, la SECO e altri portatori di interessi, permetterà di illustrare come integrare il beneficio economico e come tenerne conto nella pratica. Il progetto potrebbe essere ad esempio realizzato nell’ambito delle malattie cardiovascolari. In particolare, si dovrà stabilire come valutare in maniera pragmatica l’effetto economicamente vantaggioso di una prestazione medica e come promuoverlo tramite i prezzi o altri incentivi. Andranno inoltre esaminate misure volte a sgravare gli assicurati da eventuali oneri aggiuntivi in relazione all’AOMS.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) è un’assicurazione sociale che garantisce prestazioni in caso di malattia, infortunio (se non coperte da un’assicurazione contro gli infortuni) e maternità. Le prestazioni che esulano dagli ambiti summenzionati non rientrano nel suo campo di applicazione. Il beneficio economico delle prestazioni mediche è già adeguatamente considerato nell’ambito dell’esame dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (esame EAE) e più precisamente con il criterio dell’appropriatezza che include, tra l’altro, la valutazione degli effetti per l’economia rispetto a trattamenti alternativi. Non è opportuno includere nell’esame EAE ulteriori aspetti riferiti ai benefici economici, con ripercussioni in particolare sulla fissazione dei prezzi dei medicamenti in occasione della loro iscrizione nell’elenco delle specialità. La valutazione di una prestazione in base al suo potenziale in termini di benefici economici contraddirebbe lo scopo dell’AOMS. Peraltro, sarebbe difficile quantificare con esattezza il beneficio economico di un singolo trattamento. Vi è inoltre il rischio che determinati effetti vengano sopravvalutati, il che potrebbe tradursi in richieste di prezzo più elevate. La considerazione di benefici che si sovrappongono comporterebbe infine un ulteriore aumento dei costi nell’AOMS. Per compensare tale aumento si possono ipotizzare sostanzialmente tre opzioni: un forte aumento dei premi, che graverebbe direttamente sugli assicurati; un incremento della quota finanziata con le imposte, per il quale sarebbe tuttavia difficile trovare un consenso politico; oppure una compensazione interna nell’ambito dell’AOMS. Anche la terza opzione potrebbe risultare difficile da attuare. L’AOMS, infatti, non è gestita in modo centralizzato, per cui non esiste un budget complessivo da intendersi come quadro di spesa predefinito. È inoltre incerto se la modifica proposta, secondo cui le assicurazioni sociali e private dovrebbero versare contributi all’AOMS, sia costituzionale (v. tra l’altro l’art. 117 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera). Occorrerebbe per esempio chiarire, tra altri aspetti, la ripartizione tra assicurazione malattie, altre assicurazioni sociali e datori di lavoro. In vari pareri a interventi parlamentari precedenti (p. es. al postulato Quadri 23.4067 «Cassa malati pubblica da rivalutare» o all’interpellanza Wyss 22.4424 «AOMS. Un’unica cassa malati per tutti»), il Consiglio federale ha sempre sostenuto che non fosse opportuna una modifica del sistema dell’AOMS. La realizzazione di un progetto pilota e l’elaborazione di un rapporto al riguardo comporterebbero notevoli sfide a livello finanziario, metodologico e di tempistica. Il Consiglio federale ritiene sfavorevole il rapporto tra i costi prevedibili e i benefici potenziali di un tale progetto. Nel suo parere in risposta al postulato Balmer 25.3128 «I criteri EAE sono applicati correttamente?», ha inoltre ricordato che l’opzione di una maggiore inclusione dei criteri EAE è stata bocciata dal Consiglio degli Stati nel quadro delle deliberazioni sul pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi. Non esiste quindi una base legale in tal senso.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.