Lexipedia

25.4344 · Mozione · 2025-09-26

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre le modifiche legislative e regolamentari necessarie per uniformare, su scala svizzera, le condizioni di accesso e di consultazione del registro fondiario, in particolare per quanto concerne:

  1. la definizione delle persone autorizzate a consultare gli estratti e i documenti del registro fondiario;

  2. l’elenco dei documenti consultabili (registro vero e proprio, documenti giustificativi, piani, ecc.);

  3. le modalità e le condizioni di consultazione in rete;

  4. le tariffe applicabili alla consultazione, al rilascio di estratti o di copie di documenti.

Dovrà pure provvedere affinché l’accesso al registro fondiario non possa essere limitato od ostacolato a svantaggio di professionisti domiciliati in altri Cantoni, in modo da garantire una parità di trattamento a livello nazionale.

Begründung

Il registro fondiario costituisce uno strumento fondamentale di certezza giuridica e trasparenza in materia di diritti reali immobiliari. Si tratta di un servizio pubblico, il cui accesso deve essere retto da principi chiari, uniformi e proporzionati. All’atto pratico le modalità di consultazione variano considerevolmente da un Cantone all’altro, in particolare per quanto riguarda l’elenco degli aventi diritto alla consultazione (notai, avvocati, architetti, geometri, agenti immobiliari, creditori, ecc.) o le informazioni consultabili (documenti giustificativi, piani catastali, servitù, ecc.). L’accesso alla consultazione in rete impone peraltro molteplici tediose iscrizioni ai sistemi cantonali di consultazione, ogni volta dietro versamento dei relativi emolumenti. Queste differenze nuocciono alla certezza giuridica, ostacolano la fluidità delle transazioni immobiliari e complicano inutilmente il lavoro dei professionisti attivi in più Cantoni. In alcuni casi, prassi restrittive possono di fatto precludere ai professionisti extra-cantonali l’accesso al registro fondiario, in violazione al principio di libere prestazioni di servizi su scala federale, a spese dei cittadini. Un’armonizzazione delle regole a livello svizzero permetterebbe di garantire un accesso equo, efficiente e proporzionato al registro fondiario, nel rispetto del ruolo che questo registro svolge al servizio della certezza giuridica.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La tenuta del registro fondiario compete da sempre ai Cantoni. In molti Cantoni esistono vari circondari del registro fondiario, talvolta persino a livello comunale. Per limitare questa frammentazione, laddove sensato, il diritto federale prevede determinate prescrizioni minime. Secondo la sua motivazione, la mozione riguarda anzitutto gli accessi elettronici ampliati di cui agli articoli 28 e seguenti dell’ordinanza sul registro fondiario (ORF; RS 211.432.1), ossia la cosiddetta procedura di richiamo. Conformemente all’articolo 28 ORF, i Cantoni possono rendere accessibili i dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari, in parte anche i documenti giustificativi, a determinate persone e autorità senza che esse debbano far valere un interesse. Le persone e autorità menzionate nell’articolo non devono far valere un interesse nel singolo caso in quanto a motivo della loro funzione si presume abbiano un interesse a consultare i documenti in questione, conformemente all’articolo 970 capoverso 1 del Codice civile (CC; RS 210). Nell’ambito della revisione delle norme sulla procedura di richiamo, entrata in vigore il 1° luglio 2020 (RU 2019 3049), nel 2018 la maggioranza dei partecipanti alla consultazione si è detta favorevole a mantenere il principio secondo cui spetta ai Cantoni decidere a chi accordare l’accesso alla procedura di richiamo e le relative modalità (rapporto sui risultati della consultazione reperibile all’indirizzo https://www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2018 > Revisione dell’ordinanza sul registro fondiario (ORF) > Risultato > Rapporto). La revisione ha quindi confermato la regola da sempre valida secondo cui la sovranità dei dati e la responsabilità per la loro protezione e il loro utilizzo conforme al diritto competono ai Cantoni. Il disciplinamento delle modalità d’accesso ai dati ai sensi degli articoli 29 e 30 ORF si fonda sul medesimo principio. I Cantoni devono pertanto provvedere affinché l’accesso sia accordato in maniera corretta e utilizzato in modo conforme al diritto concludendo convenzioni con gli utenti. Proprio per quanto riguarda alcuni professionisti, come gli avvocati, la consultazione del 2018 ha evidenziato che non esiste un consenso in merito alla concessione dell’accesso alla procedura di richiamo. Lo dimostra il fatto che numerosi Cantoni non lo concedono agli avvocati. Nel complesso, il Consiglio federale ritiene che i Cantoni siano i più adeguati per decidere se e in che misura permettere a singoli professionisti menzionati nell’articolo 28 ORF di accedere ai dati cantonali del registro fondiario. Un disciplinamento uniforme non permetterebbe, da solo, di conseguire le medesime condizioni di accesso in tutti i Cantoni e di rinunciare all’obbligo di iscriversi in diversi sistemi, come chiede l’autore della mozione. La Confederazione dovrebbe piuttosto mettere a disposizione dei Cantoni un’infrastruttura informatica che consenta un accesso unico e centralizzato ai registri cantonali. Introducendo l’articolo 949d del Codice civile (CC), il Parlamento ha inoltre deciso che i Cantoni possono incaricare organizzazioni private di garantire l’accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo. Tali organizzazioni offrono già nella maggior parte dei Cantoni le possibilità di accesso chieste dall’autore della mozione. Dall’entrata in vigore del Codice civile, l’organizzazione e la sovranità in materia di emolumenti competono ai Cantoni (cfr. art. 954 CC). Questo disciplinamento si è dimostrato efficace, in quanto i Cantoni si assumono i costi legati all’organizzazione e ai servizi forniti. Per delegare alla Confederazione il compito di fissare gli emolumenti sarebbe necessario modificare l’attuale ripartizione delle competenze. Nel confronto intercantonale, gli emolumenti ammontano al massimo a 20 franchi per richiamo, il che appare adeguato. Il disciplinamento attuale rappresenta un compromesso tra gli interessi delle cerchie coinvolte. Il rischio che una soluzione uniforme possa essere attuata solo con restrizioni significative dell’accesso appare decisamente più rilevante dei vantaggi prevedibili per gli utenti. Le modifiche proposte comporterebbero inoltre un’ingerenza notevole nelle competenze dei Cantoni. Il Consiglio federale ritiene che la soluzione attuale sia adeguata e vada pertanto mantenuta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.