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In quale quadro giuridico possono essere definiti modelli di assicurazione di base specifici per genere?

25.4353 · Interpellanza · 2025-09-26

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

In Svizzera, ogni persona deve avere accesso a un’assistenza medica di buona qualità, indipendentemente dall’età, dal sesso o dallo stato di salute. La LAMal lo garantisce, tra l’altro, attraverso il principio di solidarietà e l’obbligo di ammissione. Ciononostante, le casse malati sono in concorrenza tra loro e promuovono attivamente le loro offerte. Nel farlo sono tenute a rispettare una serie di prescrizioni legali. Tra queste rientrano in particolare le disposizioni della LCSl che protegge dalla pubblicità fallace o aggressiva e garantisce una concorrenza leale.

Assura ha annunciato che il 1° gennaio 2026 introdurrà il modello di assicurazione di base «FeminaVita», pensato «per le donne e per ogni fase della loro vita». Tale modello prevede l’assunzione dei costi non soggetta a franchigia dei controlli ginecologici e degli esami di prevenzione del cancro al seno. Il fatto di rivolgersi specificamente alle donne e di mettere in evidenza prestazioni in realtà già previste dalla legge solleva interrogativi in materia di liceità e trasparenza.

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:

  1. In quale quadro giuridico possono essere definiti modelli di assicurazione di base specifici per genere?

  2. Che ruolo svolge l’UFSP nell’esame, nell’autorizzazione e nella sorveglianza continua di tali modelli?

  3. In che modo può intervenire l’UFSP per impedire comunicazioni fallaci o potenzialmente discriminatorie nell’assicurazione di base?

  4. Come valuta il Consiglio federale il fatto che prestazioni già previste dalla legge siano messe in evidenza come prestazioni aggiuntive particolari?

  5. In che misura tali modelli potrebbero influenzare la concorrenza tra le casse malati?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le persone soggette all’obbligo di assicurarsi contro le malattie in Svizzera secondo la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) possono scegliere liberamente l’assicuratore e decidere se optare per un’assicurazione ordinaria (modello standard con franchigia di 300 franchi e libera scelta del medico) o una forma particolare d’assicurazione. Per rafforzare la responsabilità individuale e poter così offrire premi più bassi, gli assicuratori possono proporre, tra le forme particolari d’assicurazione, soprattutto modelli assicurativi con scelta limitata dei fornitori di prestazioni. Questi modelli sono disponibili per tutti gli assicurati, indipendentemente dal sesso, dall’età e dallo stato di salute. Gli assicuratori non possono quindi offrire modelli accessibili unicamente alle donne. 2. e 3. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) esamina e approva i modelli assicurativi e le relative disposizioni generali nel quadro delle modifiche del piano d’esercizio ai sensi della legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12). Dopo verifica, il 21 agosto 2025 l’UFSP ha approvato il modello FeminaVita di Assura, non ravvisando alcuna violazione delle disposizioni legislative e informando Assura dell’obbligo di rispettare in ogni caso le condizioni per l’assunzione delle prestazioni ai sensi dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31). Il modello è disponibile per tutti gli assicurati. In caso di problemi di salute, chi lo sceglie deve sempre rivolgersi dapprima a un centro di telemedicina o a un medico di famiglia appositamente selezionato. Assura sottolinea inoltre che rinuncia alla franchigia per determinate prestazioni. Tuttavia, è tenuta a rispettare le disposizioni di legge. Il quadro giuridico relativo all’obbligo d’assunzione delle prestazioni è il medesimo per tutti i modelli assicurativi: non possono essere assunti costi di prestazioni non obbligatorie nell’ambito di modelli assicurativi alternativi. Per contro, la comunicazione degli assicuratori non è subordinata all’obbligo di approvazione preliminare da parte dell’UFSP. In qualità di autorità di vigilanza, quest’ultimo può tuttavia intervenire in qualsiasi momento presso gli assicuratori. Secondo l’articolo 38 LVAMal, può inoltre adottare provvedimenti conservativi per tutelare gli interessi degli assicurati. 4. e 5. Il Consiglio federale è favorevole alla concorrenza tra modelli assicurativi, poiché motiva gli assicuratori a stare al passo con l’innovazione. Le condizioni di assicurazione, quali parte integrante del contratto relativo al modello FeminaVita, descrivono le prestazioni assicurate conformemente alla legge, senza presentarle come prestazioni particolari (v. risposta alle domande 2 e 3).Tuttavia, alcune delle informazioni sul modello disponibili sul sito Internet di Assura potrebbero in effetti dare l’impressione che le prestazioni previste per legge siano pubblicizzate come prestazioni particolari o addirittura che vengano coperte più prestazioni di quelle previste dalla normativa. Per questo motivo, l’UFSP chiederà ad Assura di adeguare le indicazioni riportate sul suo sito Internet. Il Consiglio federale ritiene comunque che il modello in questione non comporti fondamentalmente alcuna distorsione della concorrenza.