25.4378 · Mozione · 2025-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le pertinenti basi legali e di adottare le misure necessarie affinché non si entri nel merito delle domande d’asilo e non si accordi l’ammissione provvisoria se non sono presentati documenti d’identità autentici o se l’identità non è dimostrata in altro modo.
Begründung
Gran parte dei richiedenti l’asilo non presenta documenti d’identità validi (passaporto, carta d’identità) né con la domanda né nell’ambito della procedura d’asilo. I documenti vengono regolarmente distrutti o nascosti prima dell’entrata in Svizzera, il che si traduce in numerose false dichiarazioni in merito all’età, all’identità, all’origine eccetera e genera costi elevati per accertamenti medici e di polizia scientifica. La grave violazione dell’obbligo di collaborare (art. 8 LAsi) resta regolarmente senza conseguenze. Chi nasconde o distrugge i propri documenti d’identità è addirittura ricompensato: se la sua domanda d’asilo è respinta, l’allontanamento risulta molto più difficile, costoso e talvolta impossibile. Gli adulti che si spacciano per minorenni causano un inutile aumento delle spese presso l’Autorità di protezione dei minori e degli adulti e hanno maggiori probabilità di restare in Svizzera come richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati. Se commettono reati, questi «minorenni» approfittano del mite diritto penale minorile. Le false dichiarazioni vengono alla luce perlopiù in un secondo tempo, quando il rifugiato o la persona ammessa provvisoriamente presenta una domanda di ricongiungimento familiare. I documenti d’origine e d’identità autentici (precedentemente nascosti) sono quindi presentati, soprattutto perché altrimenti non sarebbe possibile contrarre matrimonio. In rari casi l’asilo concesso è revocato se le autorità possono dimostrare che, oltre alle false generalità, non sussistevano nemmeno motivi di fuga. Tuttavia, solitamente questo, di per sé, non comporta l’allontanamento dalla Svizzera. La violazione dell’obbligo di collaborare e l’abuso restano dunque senza conseguenze. Pertanto, in futuro non si dovrà più entrare nel merito delle domande d’asilo se non sono presentati documenti d’identità autentici o se l’identità non è dimostrata in altro modo. In questi casi l’ammissione provvisoria non va accordata. Ciò permette di eliminare gli attuali incentivi sbagliati che premiano la violazione dell’obbligo di collaborare.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Come l’autore della mozione, anche il Consiglio federale ritiene che la violazione dell’obbligo di collaborare nella procedura d’asilo debba avere conseguenze. L’obbligo di collaborare (art. 8 della legge sull’asilo [LAsi; RS 142.31]), in particolare l’obbligo di dichiarare le proprie generalità nonché di consegnare i documenti di viaggio e d’identità (art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi), è sancito nella legge. Conformemente all’articolo 8 capoverso 3bis LAsi, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) stralcia le domande d’asilo di richiedenti che violano il loro obbligo di collaborare nel corso delle varie fasi procedurali. La violazione dell’obbligo di collaborare costituisce anche un elemento considerato nel valutare la verosimiglianza delle allegazioni del richiedente, analizzata tenendo presente la realtà di ciascun Paese d’origine (p. es. Paese in guerra o assenza di un’amministrazione che rilasci documenti d’identità). Se una persona ha ottenuto l’asilo o la qualità di rifugiato grazie a dichiarazioni false o alla dissimulazione di fatti essenziali, la SEM revoca l’asilo o disconosce la qualità di rifugiato (art. 63 cpv. 1 lett. a LAsi). La SEM può revocare la decisione di ammissione provvisoria anche nel caso in cui lo straniero abbia fornito indicazioni false (art. 62 cpv. 1 lett. a della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]). Prima della revisione parziale della legge sull’asilo entrata in vigore il 1° febbraio 2014 (RU 2013 4375) esisteva già una disposizione che, come chiede l’autore della mozione, prevedeva la non entrata nel merito della domanda d’asilo se il richiedente non presenta documenti d’identità autentici o se la sua identità non è comprovata in altro modo (art. 32 cpv. 2 lett. a vLAsi). Esistevano anche altri motivi di non entrata nel merito volti a combattere le domande manifestamente infondate e abusive, quali l’inganno sull’identità o la violazione grave dell’obbligo di collaborare (art. 32 cpv. 2 lett. b e c vLAsi). L’esperienza aveva tuttavia mostrato che questi motivi non permettevano né di ridurre il numero delle domande d’asilo manifestamente infondate né di aumentare il numero di documenti d’identità presentati. Nel messaggio del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull’asilo, il Consiglio federale ha constatato che numerosi motivi di non entrata nel merito richiedevano di procedere a verifiche preliminari relative alla qualità di rifugiato e agli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento al fine di rispettare il diritto nazionale e gli impegni di diritto internazionale pubblico. Anche in caso di decisione di non entrata nel merito occorre infatti sempre esaminare i possibili ostacoli, ossia se l’esecuzione dell’allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile (cfr. art. 44 cpv. 1 vLAsi e art. 44 LAsi nonché art. 83 e 84 LStrI). In particolare, la Svizzera è tenuta a rispettare il principio assoluto di non respingimento in applicazione degli articoli 25 capoverso 3 della Costituzione federale e 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU; RS 0.101). Se questo principio si oppone all’esecuzione dell’allontanamento, occorre imperativamente disporre un’ammissione provvisoria per inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. La citata revisione parziale della legge sull’asilo ha pertanto rimaneggiato in maniera fondamentale il sistema delle decisioni di non entrata nel merito. Il legislatore ha sostituito le fattispecie di non entrata nel merito con una procedura materiale accelerata: queste decisioni materiali sono rese con un termine di ricorso abbreviato (art. 108 cpv. 1 e 3 LAsi), senza che sia necessaria un’audizione, in quanto il diritto di essere sentito è sufficiente (art. 36 LAsi). Gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento devono essere esaminati in tutti i casi (art. 44 segg. LAsi). Inoltre, una procedura accelerata (di 24 ore) è stata introdotta per i richiedenti l’asilo provenienti da Paesi d’origine con una quota di concessione dell’asilo molto bassa. Dato che la modifica legislativa auspicata dall’autore della mozione non ha in passato raggiunto i risultati attesi, ossia prevenire il deposito di domande d’asilo manifestamente infondate o attenuare il problema della mancata consegna dei documenti d’identità, e complica la procedura d’asilo, il Consiglio federale non ritiene opportuno reintrodurla.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.