25.4386 · Mozione · 2025-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sulle armi (LArm) affinché non sia rilasciato un permesso d’acquisto di armi o vengano confiscate le armi alle persone che in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente e in maniera intenzionale figurano nell’estratto per privati secondo l’articolo 41 della legge sul casellario giudiziale (art. 8 cpv. 2. lett. d LArm e 31 cpv. 1 lett. b LArm).
Begründung
Il permesso d’acquisto di armi non è rilasciato a chi figura nel casellario giudiziale per crimini o delitti commessi ripetutamente. Se per una persona in possesso di armi acquistate legalmente si constata, in un secondo momento, un motivo d’impedimento di questo tipo, l’autorità competente dispone il sequestro delle armi (art. 8 cpv. 2 lett. d e 31 cpv. 1 lett. b LArm). Questa normativa è in linea di massima sensata. Si applica tuttavia anche a delitti commessi per negligenza, anche in materia di circolazione stradale. Secondo il Tribunale federale, i reati devono espressamente non essere connessi con la violenza o all’impiego di un’arma (2C_125/2009). Questo sequestro automatico comporta regolarmente scandalosi casi di rigore. Ad esempio, il fatto di ordinare una pistola ad acqua all’estero (imitazione d’arma / problematica Temu) comporta un’iscrizione nel casellario giudiziale per violazione della LArm. Se si aggiunge un’altra iscrizione nel casellario giudiziale per un’infrazione stradale per negligenza, il tiratore deve consegnare tutte le sue armi. Con il sequestro di armi da parte dell’autorità, un tiratore è trattato come un criminale pericoloso. «Delinquenti» di questo tipo non costituiscono alcun pericolo accresciuto per la sicurezza pubblica. Chi commette un reato per negligenza non agisce in maniera intenzionale, quindi agisce senza energia criminale intenzionale. Questa rigidità è sproporzionata: l’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 Cost.), cosa che non avviene nel caso del sequestro automatico previsto dalla legge. Inoltre, per motivi storici e tradizionali il possesso di armi da parte di privati gode di grande considerazione in Svizzera. Pertanto, la penalizzazione sproporzionata dei possessori di armi senza una valutazione diretta del singolo caso non è in sintonia con i valori fondamentali svizzeri. Per evitare in futuro tali confische sproporzionate di armi, il motivo d’impedimento deve essere considerato adempiuto solo in caso di reati intenzionali.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La legge svizzera sulle armi è relativamente liberale e garantisce il diritto di acquistare, possedere e portare armi. In compenso, le persone che desiderano acquistare o possedere un’arma non devono essere oggetto di un motivo d’impedimento. Dall’entrata in vigore della legge sulle armi (LArm, RS 514.54) il 1° gennaio 1999, un’iscrizione nel casellario giudiziale, in particolare per la commissione ripetuta di un crimine o un delitto, è considerata un motivo d’impedimento (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. d LArm). A differenza di molti altri Paesi, per l’acquisto e il possesso di armi la Svizzera non esige né una prova della necessità né un attestato di competenza obbligatorio come la Germania o un accertamento psicologico. Ciò è in parte riconducibile a ragioni storiche e affonda le sue origini nel sistema dell’esercito di milizia e nel connesso tiro sportivo, ampiamente praticato. Un permesso d’acquisto di armi è rilasciato su domanda alle persone che hanno compiuto 18 anni e che non sono sotto curatela generale o rappresentate da un mandatario designato con mandato precauzionale. Inoltre, i richiedenti non devono dare motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi e non devono figurare nell’estratto per privati secondo l’articolo 41 della legge sul casellario giudiziale (RS 330) in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente (art. 8 cpv. 1 e 2 LArm). I delitti sono reati puniti con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 10 cpv. 3 del Codice penale; RS 311.0). I delitti, anche se commessi per negligenza, non possono essere considerati «reati minori», e questo vale a maggior ragione per i crimini commessi per negligenza. Una sentenza è iscritta nel casellario giudiziale soltanto una volta passata in giudicato. L’utilizzo di oggetti particolarmente pericolosi quali le armi sottostà in Svizzera a un rigoroso obbligo di diligenza. Le persone che violano ripetutamente la legge in modo piuttosto grave, anche se per negligenza, danno motivo di ritenere che non adempiano in modo sufficiente a tale obbligo. Tuttavia, il motivo d’impedimento sussiste soltanto se l’estratto per privati contiene più di un’iscrizione. Nel quadro della sua revisione, il Consiglio federale sta modificando il tenore dell’ordinanza sulle armi (RS 514.541) al fine di porre rimedio ai casi di rigore concernenti le imitazioni di armi come la «problematica Temu» citata nella mozione. Intende definire criteri chiari per classificare le imitazioni di armi. Come indicato dal Consiglio federale nella risposta all’interpellanza Schmezer 25.3811 «Imitazioni di armi: proteggere i consumatori da acquisti rischiosi – quali possibilità vede il Consiglio federale?», occorre esaminare in maniera approfondita anche un obbligo di dichiarazione per beni soggetti ad autorizzazione. Il Consiglio federale non vede quindi alcun motivo di modificare la legge sulle armi al riguardo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.