25.4439 · Interpellanza · 2025-12-03
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:Condivide l’opinione secondo cui i cittadini devono essere informati in maniera chiara e comprensibile in merito alla possibilità di ottenere dalla Confederazione la propria fototessera digitale per passaporto?Come giudica la prassi attuale basata su domande scritte (cui va allegato un documento ufficiale) nel contesto della sua strategia di digitalizzazione e della «Strategia Amministrazione digitale Svizzera»?Ritiene necessario intervenire per semplificare e digitalizzare questa procedura (p. es. tramite domanda online con identificazione elettronica)?Il Consiglio federale è disposto a verificare la possibilità che nella procedura di ordinazione online venga chiesto di default se la fototessera debba essere fornita anche in formato digitale e che, in caso di consenso, questa venga inviata automaticamente?A suo avviso, in che modo i cittadini possono essere informati sistematicamente (p. es. al momento della conferma dell’appuntamento, nell’ufficio passaporti, sui siti dei Cantoni e della Confederazione) sulla possibilità di ottenere la loro fototessera?Che ne pensa della possibilità di utilizzare, previo esplicito consenso, la fotografia realizzata per il passaporto per altri scopi ufficiali (in particolare per la licenza di condurre e altri documenti rilasciati da autorità)?Ritiene ipotizzabile memorizzare in maniera centralizzata la fototessera nella futura e-ID, affinché le autorità autorizzate possano all’occorrenza visualizzare l’immagine?Ritiene necessario adeguare la legge o l’ordinanza sui documenti d’identità?Come valuta la prassi attuale, secondo cui di default sono fornite solo immagini in scala di grigi e l'immagine a colori è automaticamente cancellata dopo 480 giorni?È disposto a esaminare l’opportunità di adeguare questa prassi, in linea con le esigenze di altre autorità (p. es. uffici della circolazione), affinché i cittadini possano utilizzare, senza costi aggiuntivi e senza dover passare per vie traverse, una fototessera a colori di qualità adeguata per diversi scopi ufficiali?
Begründung
La situazione attuale non è compatibile con gli obiettivi di un’amministrazione moderna, digitale e orientata al cittadino. Sarebbe logico che la fotografia realizzata per il passaporto possa, con il consenso esplicito dell’interessato, essere archiviata in un’infrastruttura digitale sicura (p. es. e-ID) ed essere utilizzata più volte per altri scopi ufficiali.
Stellungnahme des Bundesrates
1./4./5. Il Consiglio federale non ritiene opportuno indicare attivamente la possibilità di ottenere la fototessera digitale allestita per il passaporto. Ciò metterebbe la Confederazione in concorrenza con il settore privato, in particolare con i fotografi privati. Tuttavia, le fototessere digitali sono rilasciate al titolare su richiesta, dato che esiste un diritto d’accesso a tutti i dati del sistema d’informazione sui documenti d’identità (ISA). 2. Gli uffici dei passaporti e i loro clienti hanno la possibilità di richiedere presso fedpol la fototessera sotto forma digitale (tramite e-mail). Una copia del documento d’identità è tuttavia indispensabile per verificare l’identità della persona, dato che conformemente all’articolo 16 capoverso 5 dell’ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati il titolare del trattamento deve adottare le misure appropriate per identificare la persona richiedente. La corrispondenza avviene pertanto già oggi in forma digitale. 3. No, poiché la richiesta e la risposta sono già trattate attualmente in forma digitale. 6. Come già indicato nella risposta alla domanda 2, già oggi esiste la possibilità di richiedere presso fedpol la fototessera sotto forma digitale. La fototessera può anche essere utilizzata per altri scopi (ufficiali o non). Occorre tuttavia considerare che la foto che figura in un documento d’identità ufficiale deve essere recente. Un suo riutilizzo è pertanto possibile solo per un breve periodo di tempo, ragion per cui una sua conservazione presso la Confederazione per altri scopi non sarebbe opportuna. 7. Quando viene richiesta un’e-ID, anche l’immagine del viso viene ripresa dai dati del documento d’identità e va a costituire parte integrante della stessa e-ID (art. 15 cpv. 1 lett. h della legge del 20 dicembre 2024 sull’Id-e [LIdE]). La trasmissione dei dati personali contenuti nell’e-ID (inclusa l’immagine del viso) può essere richiesta se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 23 LIdE, in particolare quando la verifica dell’identità o di un aspetto dell’identità del titolare è prevista dalla legislazione e l’immagine del viso è necessaria a tal fine. Ciò vale anche per le autorità. 8. Per le ragioni già esposte, il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcuna necessità di modificare la legislazione in materia di documenti d’identità. 9. Conformemente all’articolo 37 dell’ordinanza del 20 settembre 2022 sui documenti d’identità, i dati relativi ai documenti d’identità sono archiviati per un periodo di 20 anni. La foto a colori ad alta risoluzione è utilizzata esclusivamente per la produzione e viene pertanto cancellata dopo un determinato periodo di tempo. Ciò permette di ridurre notevolmente la quantità di dati e i relativi costi. L’immagine in scala di grigi a bassa risoluzione resta archiviata in ISA per 20 anni. 10. Come già indicato in precedenza, le foto che figurano nei documenti d’identità devono essere recenti. Se, immediatamente dopo il rilascio di un documento d’identità conformemente alla legge del 22 giugno 2001 sui documenti d’identità, il titolare richiede un altro documento ufficiale, la foto può essere riutilizzata. In caso contrario, sarà necessario utilizzare una nuova foto più recente per un altro documento d’identità ufficiale. Non è quindi necessario adeguare la prassi attuale.