25.4453 · Mozione · 2025-12-03
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre le modifiche legislative necessarie per proteggere la popolazione dalle telefonate promozionali aggressive degli assicuratori malattia e porre fine alle chiamate indesiderate volte a ottenere un cambiamento di cassa malati o del modello assicurativo.
Pressione commerciale eccessiva, talvolta giornaliera o addirittura più volte al giorno
Assenza di un consenso esplicito ad essere contattati da parte degli assicurati
Disinformazione diffusa su coperture, franchigie o costi
Diffidenza generale nei confronti del sistema dell’assicurazione malattie
Violazione della sfera privata, segnatamente nei confronti degli anziani o delle famiglie vulnerabili
Begründung
Gli assicurati svizzeri subiscono un aumento massiccio di telefonate provenienti da uffici privati, call center o intermediari che agiscono per conto degli assicuratori.
Pressione commerciale eccessiva, talvolta giornaliera o addirittura più volte al giorno
Assenza di un consenso esplicito ad essere contattati da parte degli assicurati
Disinformazione diffusa su coperture, franchigie o costi
Diffidenza generale nei confronti del sistema dell’assicurazione malattie
Violazione della sfera privata, segnatamente nei confronti degli anziani o delle famiglie vulnerabili
Molti cittadini segnalano pratiche intrusive, se non addirittura abusive, che creano un clima di stress, quando l’assicurazione malattie è già una delle voci di spesa più onerose per le famiglie.
È necessario che la Confederazione intervenga per garantire un quadro normativo di protezione chiaro finalizzato a:
vietare le telefonate indesiderate relative all’assicurazione malattie, comprese quelle da parte degli intermediari privati;
rendere obbligatorio un consenso esplicito e tracciabile prima di qualsiasi contatto commerciale telefonico;
inasprire le sanzioni nei confronti degli assicuratori e degli intermediari che non rispettano tali disposizioni;
assicurare una sorveglianza federale rigorosa, in collaborazione con la Segreteria di Stato dell’economia e l’Ufficio federale della sanità pubblica.
L’obiettivo è semplice: alleggerire subito le economie domestiche in Svizzera.
Alcuni Paesi europei applicano già con successo questo tipo di divieto parziale o totale, senza pregiudicare la concorrenza tra assicuratori.
La Svizzera deve allinearsi a queste buone pratiche.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale comprende il desiderio dell’autore della mozione di porre fine alle chiamate indesiderate volte a ottenere un cambiamento di cassa malati o del modello assicurativo. In questo contesto, il Parlamento ha recentemente deciso di lasciare che siano le stesse assicurazioni malattie e gli stessi offerenti di assicurazioni complementari all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) a disciplinare tale ambito. Con l’entrata in vigore, dal 1° settembre 2024, dell’ordinanza che disciplina l’attività degli intermediari assicurativi, diversi elementi del pertinente accordo settoriale (disponibile in rete al seguente indirizzo: https://prio.swiss/wp-content/uploads/2025/12/240322_BVV_3.0_sas_prioswiss_def_sign_I_Logo.pdf), come ad esempio il divieto di acquisizioni telefoniche a freddo, sono ora vincolanti per tutte le casse malati e tutti gli offerenti di assicurazioni complementari all’AOMS e le infrazioni sono punibili con la multa (RU 2024425). Inoltre, è considerato sleale ed è vietato contattare telefonicamente persone che hanno inserito un’apposita annotazione nell’elenco telefonico oppure che non vi figurano affatto (art. 3 cpv. 1 lett. u della legge del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale [LCSI; RS 241]). Un altro comportamento sleale è effettuare chiamate pubblicitarie senza che venga visualizzato il numero chiamante (art. 3 cpv. 1 lett. v) così come basarsi su informazioni ottenute in seguito alla violazione delle lettere u e v dell’articolo 3 capoverso 1 LCSI (art. 3 cpv 1 lett. w). Queste disposizioni si applicano anche agli intermediari assicurativi, agli offerenti di assicurazioni malattia complementari e alle casse malati. Se, ad esempio, un agente d’assicurazione partecipa ad un appuntamento con un potenziale cliente sapendo che tale incontro è stato fissato violando l’annotazione (asterisco) contenuta nell’elenco telefonico, il suo comportamento è da considerarsi sleale ed è punibile a querela di parte. Nella sua risposta all’interrogazione 25.1039 Applicazione del divieto di acquisizioni a freddo per le casse malati, il Consiglio federale si è già espresso esaustivamente in merito alle infrazioni rilevate dalle autorità competenti in relazione al divieto di acquisizioni telefoniche a freddo. A tal proposito è giunto alla conclusione che, a causa della quantità esigua di segnalazioni e reclami all’autorità di vigilanza rispetto al numero degli assicurati, le misure legislative sembrano essere efficaci sia nell’ambito dell’AOMS sia in quello dell’assicurazione complementare all’AOMS. Tuttavia, è ancora troppo presto per procedere a una valutazione definitiva. La sua posizione non è cambiata da allora. Alla luce dell’entrata in vigore il 1° settembre 2024 dell’ordinanza che disciplina l’attività degli intermediari assicurativi e dell’ampia regolamentazione in materia di concorrenza sleale, il Consiglio federale non ravvisa attualmente la necessità di intervenire ulteriormente sul piano normativo. Le autorità competenti stanno monitorando da vicino l’evolversi della situazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.