25.447 · Iniziativa parlamentare · 2025-06-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Esame preliminare - nella Commissione del Consiglio nazionale
Wortlaut
L'articolo 32 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA) deve essere modificato come segue:
Capoverso 1
Nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti, il trasporto professionale di persone o di merci per via aerea tra due punti del territorio svizzero è riservato, di regola, alle imprese svizzere.
Capoverso 2 NUOVO
Fatto salvo il capoverso 1, il Consiglio federale può prevedere di consentire il trasporto commerciale di persone o di merci per via aerea tra due punti del territorio svizzero a imprese con sede principale nell'Unione europea o nell'Associazione europea di libero scambio, sempreché siano adempite le seguenti condizioni:
le imprese svizzere non hanno interesse a coprire la rotta in questione;
l'impresa dispone di un'autorizzazione per il trasporto commerciale di persone o di merci rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio;
l'esigenza di trasporto non può essere soddisfatta altrimenti in modo equivalente;
Il Consiglio federale stabilisce:
la durata massima della concessione
i criteri di cui occorre tenere conto nella valutazione dei trasporti alternativi di cui alla lettera c, al fine di garantire l'adempimento equivalente dell'esigenza di trasporto.
Se le condizioni sono adempiute, l'UFAC rilascia la concessione di rotta. La concessione di rotta deve essere limitata nel tempo e può essere rinnovata, modificata o revocata.
Begründung
I collegamenti in tempi ragionevoli fra le diverse regioni di un Paese rappresentano un fattore chiave ai fini dello sviluppo economico e della coesione nazionale. Il trasporto pubblico su rotaia e su strada ha compiuto enormi progressi negli ultimi decenni, accorciando le distanze fra la maggior parte dei centri svizzeri. Questo non vale tuttavia per destinazioni quali Lugano e Ginevra, separate da una distanza che di fatto non può essere coperta nel giro di un giorno.
Nonostante il volume di passeggeri più che soddisfacente registrato prima del fallimento di alcune compagnie aeree, attualmente non vi è alcuna compagnia aerea svizzera interessata a coprire la rotta fra la seconda e la terza piazza finanziaria della Svizzera. I motivi sono da ricondurre alle numerose disposizioni di natura tecnica e ai requisiti particolari imposti ai velivoli utilizzati.
Da quando è stato interrotto il collegamento aereo che le univa, Lugano e Ginevra hanno sempre meno interazioni economiche. L'impossibilità di coprire il percorso di andata e ritorno in un giorno ha indotto numerosi attori ad abbandonare le loro attività e le loro posizioni nelle due città interessate.
Date queste premesse, occorre istituire il quadro normativo che consenta di ripristinare un collegamento di linea fra le due regioni linguistiche. La presente iniziativa parlamentare, che può essere ripresa nella revisione della legge sulla navigazione aerea, si prefigge di offrire nuove opportunità aprendo il mercato dei voli interni.
Occorre inoltre definire le condizioni di riferimento per un collegamento aereo fra due destinazioni, ad esempio l'impossibilità di coprire la distanza con i mezzi di trasporto pubblici in meno di quattro ore.
La proposta si fonda pertanto sul fabbisogno di nuovi collegamenti per rafforzare la coesione nazionale. Si rammenta altresì che la revoca del divieto di cabotaggio è stata oggetto di negoziati e risultati nelle relazioni con l'UE, nell'ambito degli Accordi bilaterali III.