25.4478 · Interpellanza · 2025-12-08
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il problema del traffico di droga e dello spaccio di strada è affrontato in modo più o meno efficace a seconda dei Cantoni. Se nel Cantone di Vaud sta diventando insostenibile per gli abitanti e i commercianti persino in città di piccole o medie dimensioni, la situazione sembra essere nettamente più sotto controllo, per esempio, nel Cantone di Zurigo, sebbene quest’ultimo ospiti la città più grande della Svizzera. In considerazione di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:È a conoscenza delle diverse pratiche contro lo spaccio di strada dei Cantoni svizzeri e dei relativi successi e insuccessi?È a conoscenza delle diverse pratiche di gestione del problema dello spaccio di strada nei Cantoni svizzeri, in particolare per quanto riguarda l’incarcerazione sistematica dei piccoli spacciatori? Da diverse discussioni, segnatamente con le forze dell’ordine dei due Cantoni citati, sembra emergere che il Cantone di Zurigo opti per il dialogo con gli spacciatori, mentre il Cantone di Vaud privilegi l’incarcerazione, anche per le persone che spacciano piccole quantità.È disposto a rivedere la LStup per consentire una certa flessibilità nell’applicazione dell’articolo 19? Secondo questo articolo, infatti, una persona colta in flagrante a consumare o vendere anche soltanto un grammo di stupefacenti dovrebbe essere punita con l’incarcerazione. Tuttavia, per le piccole quantità, una politica di sensibilizzazione e di dissuasione, o anche di occupazione con lavori di pubblico interesse, può rivelarsi più efficace dell’incarcerazione sistematica, come dimostra la politica portoghese in materia di stupefacenti.L’assistenza e l’occupazione dei richiedenti l’asilo, per esempio nell’ambito di lavori di pubblico interesse, rientrano nelle responsabilità dei Cantoni. Il Consiglio federale osserva differenze tra i Cantoni a questo proposito, in particolare per quanto riguarda i richiedenti che prendono parte allo spaccio di strada?
Stellungnahme des Bundesrates
1. e 2. In Svizzera, il perseguimento penale della criminalità legata agli stupefacenti spetta primariamente alle autorità cantonali. Salvo diversamente previsto dalla legge, rientra nella loro competenza anche l’esecuzione delle pene e delle misure. Lo spaccio di stupefacenti è spesso gestito da organizzazioni criminali facenti parte di reti internazionali. A livello federale, la lotta alla criminalità organizzata compete all’Ufficio federale di polizia, che svolge inoltre compiti di coordinamento operativo della polizia giudiziaria a livello nazionale e internazionale e garantisce lo scambio internazionale di informazioni. Il Consiglio federale è consapevole che la lotta allo spaccio di stupefacenti in strada rappresenta una sfida per il perseguimento penale e che la prassi giuridica varia da Cantone a Cantone. Uno studio dell’Università di Losanna, che confronta i differenti metodi di lotta al piccolo spaccio di strada a Berna, Zurigo e Losanna, giunge alla conclusione che gli approcci orientati al problema (problem-oriented policing) mostrano buoni risultati nel contenimento degli effetti negativi dello spaccio di stupefacenti in strada. Secondo lo studio, è opportuna una combinazione di offerte di riduzione dei danni, per esempio punti di contatto e strutture di accoglienza, e una concentrazione della repressione sugli «hot spot». Affinché tali misure siano efficaci è fondamentale una buona collaborazione tra polizia e servizi d’aiuto alle persone affette da dipendenza, così come si è instaurata a Berna e a Zurigo in risposta alle scene aperte della droga degli anni ‘80 e ‘90 (cfr. Esseiva et al. [2018], Rapport Deal de Rue, Ecole des Sciences Criminelles, Lausanne, www.addicitionsuisse.ch > Publications). Il Consiglio federale non è a conoscenza dei dettagli dell’esecuzione cantonale delle disposizioni penali concernenti lo spaccio di stupefacenti in strada. A livello federale, l’Ufficio federale di statistica raccoglie ogni anno dati relativi alle infrazioni alla legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) per la statistica criminale di polizia, la statistica delle condanne penali degli adulti e la statistica dell’esecuzione delle sanzioni. Questi dati non permettono tuttavia di differenziare tra i motivi della detenzione al di là del reato principale e da soli non sono sufficienti per trarre conclusioni sull’efficacia della lotta alla criminalità legata agli stupefacenti. 3. L’articolo 19 LStup vieta in particolare il traffico illecito di stupefacenti e le attività ad esso correlate. Le norme penali prevedono, oltre a una pena detentiva sino a tre anni, una pena pecuniaria e offrono pertanto una flessibilità sufficiente per punire adeguatamente anche i reati meno gravi, per esempio il piccolo spaccio. Questa disposizione non riguarda tuttavia il consumo, disciplinato nell’articolo 19a LStup, né il possesso di esigue quantità per il proprio consumo, disciplinato nell’articolo 19b LStup. Fatta eccezione per la canapa, attualmente la LStup non definisce le quantità esigue. Nel suo rapporto in adempimento del postulato Rechsteiner Paul 17.4076 «Prospettive della politica svizzera in materia di droghe», il Consiglio federale ha incaricato l’Amministrazione federale di esaminare i vantaggi e gli svantaggi del perseguimento penale del consumo di stupefacenti (art. 19a LStup). Nell’ambito di questo mandato verranno analizzate anche le possibili alternative all’attuale punibilità del consumo e le possibilità per la definizione di quantità esigue (art. 19b cpv. 2 LStup). Il rapporto sarà presentato al Consiglio federale nel quarto trimestre del 2026. 4. Secondo il combinato disposto degli articoli 79a e 375 del Codice penale svizzero (RS 311.0), i Cantoni possono prevedere, su richiesta e se sono adempiute le condizioni ivi previste, l’esecuzione delle pene detentive brevi, delle pene pecuniarie o delle multe sotto forma di lavoro di pubblica utilità. L’esecuzione delle pene pronunciate nei confronti di richiedenti l’asilo implicati nello spaccio di strada è di competenza dei Cantoni. A livello federale non vengono effettuate rilevazioni sistematiche che permettano di stabilire eventuali differenze tra i Cantoni nell’attuazione di tali misure. Di conseguenza, il Consiglio federale non può esprimersi in merito a eventuali divergenze a livello cantonale osservate in questo ambito.