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25.4480 · Interpellanza · 2025-12-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In adempimento della mozione 13.3455 e in reazione a diverse domande presentate in Parlamento, la SEM ha stilato un rapporto contenente statistiche basate sui dati del 2023. In questo rapporto figura che è stato eseguito solo il 68 per cento delle espulsioni disposte dalle autorità penali. È pure interessante notare che le espulsioni verso i Paesi dell’UE o dell’AELS sono eseguite senza troppi problemi, mentre sembrano esserci maggiori difficoltà con gli Stati terzi, in particolare l’Albania, il Marocco o l’Algeria. Ad esempio, nonostante il 13 per cento delle espulsioni ordinate riguardi cittadini algerini, questa percentuale ammonta ad appena il 9,8 per cento per quanto concerne le espulsioni eseguite. Quali sono le ultime statistiche disponibili sulle misure di allontanamento nel loro complesso (divieti d’entrata, espulsioni e rinvii) e sulla loro esecuzione?Che cosa il Consiglio federale intende intraprendere per aumentare in misura significativa il tasso d’esecuzione delle misure di allontanamento?Profonde gli sforzi diplomatici necessari per ridurre lo scarto constatato tra le decisioni eseguibili ed eseguite per quanto riguarda gli Stati terzi menzionati?Prende in considerazione misure diverse dai canali diplomatici per esercitare pressione sugli Stati terzi menzionati?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dall’introduzione di eMap (sistema di registrazione delle misure amministrative e penali) nel 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) pubblica ogni anno una statistica sulle misure di allontanamento e respingimento e sulla loro esecuzione. L’ultima statistica, del 1° dicembre 2025, è reperibile al link: https://www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Fatti e cifre > Statistiche di esecuzione. 2. La statistica citata presenta in parallelo il numero di espulsioni registrate dai Cantoni come esecutive e quello delle partenze controllate registrate nello stesso anno. Tuttavia, se l’espulsione è stata pronunciata a fine anno, la partenza controllata può avvenire l’anno successivo. Inoltre, accertamenti d’identità e l’ottenimento dei documenti possono comportare ritardi. La durata della procedura d’esecuzione dipende in ampia misura dalla collaborazione dell’interessato e del suo Paese d’origine. L’aumento del numero di partenze controllate proseguirà nei prossimi anni.
In adempimento della mozione Salzmann 23.3082 «Offensiva nell'ambito dei rimpatri ed espulsione sistematica degli autori di reati e delle persone potenzialmente pericolose», il Consiglio federale sta esaminando altre misure di ottimizzazione nel settore dell’esecuzione e redigerà un pertinente rapporto nel corso di quest’anno. 3. La Svizzera dispone di accordi di riammissione funzionali con l’Albania e l’Algeria. Con il Marocco intrattiene un dialogo migratorio strutturato. Il Consiglio federale constata che la cooperazione con i Paesi summenzionati funziona bene e che le strutture di scambio tra autorità competenti permettono di risolvere efficacemente le questioni legate all’identificazione e alla riammissione. Per questi tre Paesi, il tasso effettivo di allontanamento di criminali è aumentato tra il 2023 e il 2024. 4. La cooperazione con i Paesi terzi nel settore del ritorno è un elemento importante della politica migratoria svizzera. La Svizzera sostiene anche un coordinamento europeo per migliorare tale collaborazione. L’articolo 25a del codice dei visti Schengen costituisce uno strumento centrale a tal fine. Prevede un meccanismo che consente di adottare, nello spazio Schengen, misure comuni tese a limitare o agevolare il rilascio di visti Schengen in funzione della cooperazione degli Stati terzi in materia di ritorno. La Svizzera sostiene il ricorso a questo meccanismo e si adopera per far valere la sua posizione nel quadro delle discussioni dei ministri europei della giustizia e dell’interno (Consiglio GAI) dell’Unione europea. Per quanto riguarda gli Stati menzionati nell'interpellanza, il Consiglio federale ritiene che la cooperazione esistente sia buona e che non siano necessarie misure supplementari.