25.4518 · Interpellanza · 2025-12-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nel 2016 un uomo ha cercato di uccidere a colpi di martello di gomma la sua amante incinta. La donna è stata ferita, il bambino è sopravvissuto. Il tribunale penale di Lucerna lo ha condannato a una pena detentiva di tre anni, di cui due con la sospensione condizionale. Ha rinunciato a pronunciare l’espulsione con la motivazione che l’uomo era ben integrato e soggiornava da lungo tempo in Svizzera. Secondo il rapporto del Consiglio federale del 10 dicembre 2021, il 44 per cento degli autori di violenza domestica sono cittadini stranieri. La violenza nel contesto sociale di prossimità costituisce quindi un fattore centrale di rischio per reati violenti gravi e omicidi. L’articolo 66a del Codice penale (CP) contiene un elenco esaustivo dei reati che comportano obbligatoriamente l’espulsione. Vi figurano molti reati gravi, ma non l’espressione «violenza domestica». Questa omissione comporta incertezze nella pratica, nonostante proprio nelle relazioni di coppia il rischio di escalation della violenza sia noto e ben documentato. La clausola dei casi di rigore consente ai giudici di rinunciare a pronunciare l’espulsione nonostante la persona abbia commesso un reato grave. I dati sulla sua applicazione, in particolare nei casi di violenza domestica, sono tuttavia insufficienti o mancano del tutto. Per migliorare la protezione delle vittime e attuare chiaramente il principio dell’espulsione previsto dalla legge, occorre una base legale precisa che riconosca la violenza domestica quale fenomeno particolarmente pericoloso. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti: Dispone di cifre sul numero di espulsioni penali ordinate negli ultimi dieci anni in virtù dell’articolo 66a o 66abis CP per reati commessi nel contesto della violenza domestica?
Se no: perché questi dati non sono rilevati sistematicamente?
È disposto a esaminare l’opportunità di riprendere o precisare esplicitamente nell’articolo 66a CP l’espressione «violenza domestica», in modo da chiarire che la violenza nel contesto sociale di prossimità, soprattutto contro partner, mogli o figli, è particolarmente grave e deve comportare regolarmente l’espulsione?
Non ritiene necessario aggiungere all’elenco di cui all’articolo 66a CP anche i reati che tipicamente si iscrivono nel quadro della violenza domestica (p. es. lesioni semplici, minacce, coazione), se commessi contro una persona che vive nella medesima economia domestica?
Con quale frequenza negli ultimi dieci anni il giudice ha rinunciato a pronunciare l’espulsione applicando la clausola dei casi di rigore in un caso di violenza domestica nonostante la commissione di un reato figurante nell’elenco?
Il Consiglio federale condivide l’opinione secondo cui questa clausola andrebbe applicata con grande cautela nei casi di violenza nel contesto sociale di prossimità?
Negli ultimi dieci anni, in quanti casi di reati violenti gravi nel contesto domestico l’espulsione ordinata dal giudice non ha potuto essere eseguita? Per quali motivi?
È possibile revocare l’asilo a un rifugiato straniero che ha commesso, nel contesto sociale di prossimità, un reato violento grave figurante nell’elenco di cui all’articolo 66a CP?
In quanti casi nel corso di quest’anno e dell’anno passato l’asilo è stato revocato a causa di atti di violenza nel contesto sociale di prossimità?
Quali misure ha attuato il Consiglio federale dalla pubblicazione del suo rapporto del 10 dicembre 2021 per migliorare la protezione dalla violenza domestica nel diritto penale e in materia di migrazione?
Perché il fattore centrale di rischio «violenza domestica» non è stato ancora sancito nella legge nonostante la necessità di questo passo sia evidente a fini di prevenzione e protezione delle vittime?
Stellungnahme des Bundesrates
La nozione di «violenza domestica» include gli atti di violenza fisica, sessuale, psichica o economica commessi all'interno della famiglia, dell’economia domestica o in una relazione di coppia attuale o passata. Si definisce in base al rapporto tra l'autore del reato e la vittima. Comprende un'ampia gamma di reati di gravità molto diversa, dalle vie di fatto agli omicidi. Le disposizioni del Codice penale (CP; RS 311.0) e del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM; RS 321.0) si applicano indipendentemente dalla relazione tra autore del reato e vittima. 1/4. Il Consiglio federale non dispone di dati sul numero di espulsioni ordinate per violenza domestica. Come indicato sopra, solo la relazione tra l’autore del reato e la vittima permette di distinguere i reati commessi nel contesto della violenza domestica da altri reati. I dati statistici nell’ambito della violenza domestica provengono esclusivamente dalla statistica criminale di polizia (SCP). Questi dati non riflettono tuttavia il numero di condanne passate in giudicato, ma rilevano la frequenza degli episodi fondati su un reato. La SCP non permette di sapere se un reato ha portato a una condanna passata in giudicato e quindi se ha potuto essere ordinata un’espulsione. Solo le statistiche svizzere sulle condanne forniscono informazioni sulla frequenza con cui è stata ordinata un’espulsione obbligatoria e sui reati alla sua origine. Non è pertanto possibile indicare con quale frequenza i giudici hanno rinunciato a ordinare l’espulsione in casi di violenza domestica applicando la clausola dei casi di rigore. In assenza di dati concreti, il Consiglio federale non può determinare se la suddetta clausola sia applicata con ritenzione nel contesto della violenza domestica. 2./3. In virtù del principio di legalità (art. 1 CP e CPM), i reati che comportano un’espulsione obbligatoria secondo gli articoli 66a CP e 49a CPM devono essere esplicitamente puniti. La nozione «violenza domestica» sarebbe troppo vaga, per quanto riguarda sia i reati costitutivi sia le relazioni tra le persone interessate. Il Consiglio federale non ritiene necessaria nemmeno una precisazione. Secondo l’articolo 121 capoverso 3 lettera a della Costituzione federale (RS 101), gli stranieri perdono il diritto di soggiorno in Svizzera se sono stati condannati, tra gli altri reati, per omicidio intenzionale, un reato sessuale grave quale una violenza carnale o un reato violento quale la rapina. Gli elenchi dei reati di cui agli articoli 66a capoverso 1 CP e 49a capoverso 1 CPM, applicabili anche in caso di violenza domestica, comprendono ad esempio gli omicidi intenzionali (art. 111 segg. CP, 115 segg. CPM), le lesioni personali gravi (art. 122 CP, 121 CPM) e diversi reati sessuali (art. 187 segg. CP, 153 segg. CPM). Non includono tuttavia le lesioni semplici (art. 123 CP, 122 CPM), le vie di fatto (reiterate) (art. 126 CP, 122 CPM), le minacce (art. 180 CP, 149 CPM) e la coercizione (art. 181 CP, 150 CPM). Questi reati sono meno gravi e in considerazione del diritto di rango superiore sarebbe sproporzionato che comportino l’espulsione obbligatoria. Se sono commessi in una relazione di coppia, la vittima può chiedere all’autorità di esaminare la sospensione e l’abbandono del procedimento (art. 55a CP, 46b CPM) e ha quindi una certa influenza sull’espulsione obbligatoria. In determinate circostanze il giudice può tuttavia ordinare un’espulsione non obbligatoria ai sensi degli articoli 66abis CP e 49abis CPM. 5. Il 1°dicembre 2025 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha pubblicato la statistica 2024 sulle espulsioni penali esecutive e sulla loro esecuzione (reperibile all’indirizzo: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Fatti e statistiche > Statistiche di esecuzione > Statistica relativa alle misure di allontanamento e respingimento e alla loro esecuzione). I motivi di espulsione rilevati nella statistica si basano sui reati elencati negli articoli 66a CP e 49a CPM; in caso di più reati è rilevato solo quello più grave. 6.Conformemente all’articolo 64 capoverso 1 della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31), se è stata disposta ed è passata in giudicato un’espulsione obbligatoria ai sensi dell’articolo 66a CP o 49a CPM o un’espulsione non obbligatoria secondo l’articolo 66abis CP o 49abis CPM, l’asilo in Svizzera ha termine e la SEM lo constata con una decisione che ha valore dichiarativo. Determinante per la fine dell’asilo è quindi una sentenza passata in giudicato e non il contesto (p. es. domestico o pubblico) in cui è stato commesso il reato. Se il giudice rinuncia a pronunciare l’espulsione conformemente all’articolo 66a capoversi 2 e 3 CP o 49a capoversi 2 e 3 CPM, in virtù dell’articolo 63 capoverso 2 LAsi la SEM può revocare l’asilo se il rifugiato ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili. La fine dell’asilo conseguente all’espulsione e una revoca dell’asilo in seguito alla commissione di un reato non influiscono sulla qualità di rifugiato. Nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione sono rilevate le revoche dell’asilo in seguito alla commissione di un reato e la fine dell’asilo in seguito a un’espulsione, ma non il motivo preciso (p. es. «violenza domestica»). Non è pertanto possibile fornire i dati statistici richiesti. 7.Lesei misure indicate nel rapporto del Consiglio federale del 10 dicembre 2021 in adempimento del postulato 19.3618 Graf «Omicidi contro le donne nell’ambito familiare: cause e misure» sono state tutte attuate. In una seduta straordinaria tenutasi nel giugno del 2025, il comitato responsabile di coordinare l’attuazione della Convenzione di Istanbul, costituito da rappresentanti di Confederazione, Cantoni e Comuni, ha definito tre misure urgenti volte a rafforzare concretamente e rapidamente la presa a carico istituzionale delle vittime e degli autori di violenza sin dai primi segnali di allarme (cfr. parere del Consiglio federale relativo all’interpellanza 25.4205 Porchet). Come si evince dal secondo rapporto della Svizzera del 26 settembre 2025 sull’attuazione della Convenzione di Istanbul, a livello legislativo sono stati apportati alcuni miglioramenti, tra i quali: la revisione del diritto penale sessuale, le misure contro i matrimoni con minorenni, la modifica del disciplinamento di diritto degli stranieri sui casi di rigore in caso di violenza domestica, la nuova norma penale sugli atti persecutori o la revisione del Codice civile volta a sancire l’educazione non violenta. 8. Il CP e il CPM contengono norme specifiche relative al perseguimento penale della violenza domestica. I reati nell’ambito della violenza domestica sono in linea di massima perseguiti d’ufficio. È tuttavia possibile sospendere e abbandonare il procedimento se reati meno gravi sono commessi nella relazione di coppia. Durante la sospensione o l’abbandono provvisorio del procedimento, l’autorità può obbligare l’imputato a partecipare a un programma di prevenzione della violenza. Il procedimento non può essere sospeso o abbandonato in caso di ripetuta violenza (art. 55a CP, 46b CPM). Si rinvia inoltre al parere del Consiglio federale relativo all’interpellanza 24.3595 de Quattro «Migliorare la protezione delle vittime di violenza domestica, in particolare i bambini».