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25.4541 · Mozione · 2025-12-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Assegnato alla commissione competente

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 10d capoverso 4 dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP), al fine di rivedere le condizioni per la valutazione dell’idoneità al lavoro dei cani da protezione del bestiame, tenendo conto dei riscontri dei Cantoni interessati. La nuova formulazione dovrà consentire di valutare l’idoneità dei cani nelle loro reali condizioni di lavoro, ossia direttamente nei luoghi di alpeggio. La modifica ha lo scopo di garantire la credibilità del riconoscimento dei cani da protezione e di rispondere alle esigenze sul campo, in particolare per quanto riguarda i requisiti di sicurezza delle persone e degli animali, nonché in ambito sanitario.

Begründung

Secondo la nuova OCP, i cani da protezione del bestiame, al fine di essere riconosciuti come tali, devono superare l’esame di idoneità al lavoro dell’UFAM, in modo da garantire, per mezzo di una procedura standardizzata, che soddisfino determinati requisiti di qualità e sicurezza.

Nonostante i timori e le critiche già sollevati nell’ambito dell’interpellanza 24.4046, ossia prima dell’adeguamento dell’OCP, la formulazione standardizzata introdotta nella nuova ordinanza rimane insufficiente e inadeguata. Tale formulazione non tiene conto delle realtà sul campo e non garantisce né la sicurezza pubblica né, in un contesto di promozione del turismo per tutto il corso dell’anno, e in particolare in estate, una coesistenza serena con il settore del turismo. L’esame in questione risulta quindi molto controverso.

  • L’idoneità dei cani è valutata su un terreno a loro completamente estraneo, senza alcun rapporto con il loro abituale ambiente di lavoro.

  • Inoltre, dal momento che l’esame rende necessario lo spostamento del bestiame tra più terreni, si teme un aumento dei rischi sanitari e, in particolare, la diffusione di malattie quali la zoppina.

  • Il protocollo richiede che il cane sia lasciato solo, senza presenza umana né recinzione di protezione, il che è contrario alle buone pratiche in materia di custodia del bestiame.

Il caso del Vallese è esemplificativo della problematica. Nel 2025, il tasso di riuscita dell’esame d’idoneità dei cani da protezione è stato del 50 per cento. L’87 per cento degli incidenti registrati nello stesso anno nel Cantone è stato però causato da cani che avevano superato l’esame dell’UFAM. Questi numeri dimostrano chiaramente che l’esame non è adeguato alla realtà sul campo. Un sistema di valutazione dell’idoneità dei cani da protezione che non tiene pienamente conto della dimensione della sicurezza pubblica non consente né di garantire una prevenzione efficace e una coesistenza serena con il settore del turismo, né tanto meno di proteggere gli allevatori dalle responsabilità che ne derivano.

I Cantoni interessati hanno tuttavia dimostrato un approccio costruttivo, proponendo esami adeguati e dichiarandosi disponibili a sostenerne l’attuazione. Essi chiedono quindi una revisione delle condizioni d’esame. Gli incontri tra i Cantoni e l’UFAM sono stati numerosi, ma non si è purtroppo giunti a una soluzione soddisfacente.

Poiché negli ultimi anni il numero di cani da protezione disponibili a livello nazionale si è rivelato insufficiente, i Cantoni interessati, in stretta collaborazione con gli allevatori, hanno adottato un approccio proattivo per garantire la protezione del bestiame di fronte al costante aumento dei grandi predatori.

Per esempio, nel 2023 e nel 2024 il Cantone del Vallese ha autorizzato 70 cani supplementari grazie a un programma di formazione e monitoraggio sostenuto dalla Confederazione tanto in linea di principio quanto sul piano finanziario. Il costo totale dell’iniziativa è stato di 430 000 franchi e i cani hanno pienamente soddisfatto le aspettative, in termini sia di idoneità alla protezione sia di socievolezza. A parte questo, i Cantoni si vedono costretti a svolgere un esame d’idoneità da più parti giudicato inadeguato.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

I cani da protezione del bestiame devono essere esaminati secondo criteri oggettivi ed essere impiegabili su tutto il territorio nazionale. Questo è quanto richiesto da numerosi Cantoni, dalle conferenze cantonali competenti e dalle associazioni interessate nel quadro della consultazione concernente l’ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) del 2024. Criteri oggettivi devono essere applicati anche al sostegno finanziario per la detenzione e l’impiego di cani da protezione del bestiame riconosciuti, ossia che hanno superato l’esame di idoneità. In tal senso, l’articolo 10d OCP disciplina l’esame di idoneità per cani da protezione del bestiame. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha inoltre elaborato un regolamento d’esame. L’idoneità alla protezione del bestiame di un singolo cane può essere valutata in modo efficace solo attraverso un esame individuale che, se effettuato secondo condizioni e requisiti oggettivi e uniformi, consente di impiegare il cane in tutta la Svizzera. L’esame verifica anche il comportamento del cane nei confronti degli esseri umani, dove comportamenti aggressivi determinano sempre la squalifica. Entrambe le richieste del Cantone del Vallese, ossia di testare i cani da protezione del bestiame solo all’interno di una recinzione nel loro ambiente abituale e di conseguenza di consentirne l’impiego solo in quel luogo, è in contrasto con l’obiettivo che prevede che il cane possa proteggere il bestiame in modo autonomo e in assenza di recinzioni. In merito alle preoccupazioni relative alla trasmissione di epizoozie durante l’esame di idoneità, occorre sottolineare che l’UFAM ha fatto verificare il regolamento d’esame dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e dall’Associazione Svizzera dei Veterinari Cantonali (ASVC). I requisiti sanitari devono essere rispettati anche dagli organizzatori degli esami. Per quanto riguarda i dati presentati dall’autrice della mozione nella motivazione, occorre precisare che il Consiglio federale non è a conoscenza di alcuna statistica del Cantone del Vallese in merito a incidenti con cani. Il termine «incidente» viene definito nell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1). Gli incidenti con i cani vengono gestiti dalle autorità cantonali di veterinaria e non sono definiti nell’OCP.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.