25.4572 · Interpellanza · 2025-12-17
Dipartimento degli affari esteri
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande. 1. È vero che le misure decise contro il nostro connazionale sono state adottate nell’ambito di un procedimento non contraddittorio (quindi segreto) in cui l’interessato non è mai stato confrontato con le accuse formulate nei suoi confronti? 2. È vero che ad oggi non gli è stata notificata alcuna decisione motivata che indichi eventuali vie di ricorso? 3. La procedura seguita dal Consiglio dell’UE è conforme ai requisiti di un processo equo sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)? 4. Il Consiglio federale si è assicurato della veridicità delle accuse formulate contro il nostro connazionale o intende verificarle? 5. Il regime a cui è sottoposto l’interessato, che comporta, tra l’altro, il blocco dei suoi averi e il divieto di viaggiare nel territorio dell’UE, è conforme alle garanzie della CEDU (libertà di espressione, libertà di movimento, garanzia della proprietà, ecc.)? 6. Da quando le autorità svizzere sono a conoscenza del procedimento che ha portato all’inserimento del nostro connazionale nell’allegato I del regolamento (UE) 2024/2642? 7. La Svizzera riconosce la legalità dell’inserimento del nostro connazionale nell’elenco delle persone soggette alle misure previste dal regolamento (UE) 2024/2642? 8. Questa decisione non denota forse una preoccupante deriva autoritaria all’interno dell’UE? 9. Il Consiglio federale non ritiene necessario protestare? 10. La Svizzera ha offerto al nostro connazionale i propri servizi consolari? 11. Intende farlo?
Begründung
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2642 del Consiglio del 15 dicembre 2025, l’UE ha inserito un cittadino svizzero che in passato ha lavorato al servizio del Paese (esercito, attività informative) nell’elenco delle persone soggette alle misure – estremamente restrittive – previste dal regolamento (UE) 2024/2642 volto a combattere le «attività destabilizzanti della Russia». A questo proposito, l’UE lo accusa nientemeno che di agire come «portavoce della propaganda filo-russa» e di formulare presunte «teorie del complotto», solo per citare alcune delle motivazioni addotte.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. L’UE impone sanzioni (le cosiddette misure restrittive) mediante decisioni del Consiglio dell’Unione europea. Le persone i cui averi sono stati congelati nell’ambito di queste misure o a cui è stato imposto un divieto di ingresso o transito vengono informate e possono contestare tali sanzioni davanti alle istanze competenti dell’UE.Una notifica o un’udienza preliminari non sono consuete poiché consentirebbero alle persone interessate di eludere le sanzioni. Tale procedura corrisponde alla prassi consolidata, anche per quanto riguarda le sanzioni imposte dall’ONU.La Svizzera non ha adottato il regime di sanzioni dell’UE in relazione alla minaccia ibrida della Russia. 3. Dall’articolo 6 «Diritto ad un processo equo» della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) non si evince il diritto a un’udienza preliminare per le persone soggette a sanzioni. Dal punto di vista dello Stato di diritto, piuttosto, è decisiva l’esistenza di una tutela giurisdizionale efficace in seguito all’inserimento nell’elenco delle persone sanzionate, fondata su motivazioni individualizzate, su un accesso ai documenti ragionevolmente esigibile e su un controllo giurisdizionale. 4./6./7./8. Il 12 dicembre 2025 è stato comunicato in modo informale alla Missione della Svizzera presso l’UE a Bruxelles l’imminente inserimento nell’elenco del cittadino svizzero in questione. La Svizzera è a conoscenza delle accuse mosse contro di lui; tuttavia, non si pronuncia sulla legalità dei singoli inserimenti. Il Consiglio federale è dell’idea che sia più efficace contrastare le opinioni false e dannose con i fatti, anziché vietarle. 5. I fatti in esame costituiscono una violazione della libertà di espressione. Le dichiarazioni politiche non possono essere sanzionate esclusivamente per il loro contenuto. Il congelamento di valori patrimoniali e il divieto di ingresso o transito basati su dichiarazioni politiche richiedono pertanto una motivazione particolarmente accurata. La restrizione della libertà di espressione (art. 10 CEDU) da parte dell’UE è ammissibile solo se è appropriata (efficacia della misura), necessaria (priorità di mezzi meno restrittivi) e proporzionata (prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato). La valutazione di tali aspetti incombe alle autorità competenti ai sensi dello Stato di diritto.In linea di principio, la CEDU non garantisce il diritto di ingresso nel territorio di altri Stati. Determinante per il diritto internazionale è invece il diritto di tornare nel proprio Paese, che in questo caso è garantito, poiché le sanzioni contro il cittadino svizzero in questione non gli vietano di lasciare l’UE.La protezione della proprietà ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU richiede che il congelamento degli averi sia fondato su motivazioni individualizzate e giustificato in modo comprensibile, che esistano opzioni efficaci di revisione e rimozione dalle liste e che siano previste eccezioni praticabili, in particolare per il finanziamento del sostentamento e della rappresentanza legale. La Svizzera non ha ratificato il Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU. 9. Il 9 gennaio 2026 l’ambasciatrice svizzera presso l’Unione europea a Bruxelles è intervenuta in seno all’UE, chiedendo il rispetto del diritto a un processo equo e sottolineando la necessità di salvaguardare la libertà di espressione. L'UE ha assicurato che li rispetterà. Il 21 gennaio 2026 il capo del DFAE ha sollevato il caso del cittadino svizzero interessato anche con il commissario europeo Maroš Šefčovič, competente per la Svizzera. 10./11. Il DFAE segue da vicino gli ulteriori sviluppi del caso del cittadino svizzero in questione. Il STS DFAE mantiene contatti regolari con lui ed è a sua disposizione per qualsiasi esigenza. La Missione della Svizzera presso l’UE ha chiarito diverse questioni tecniche relative all’applicazione delle sanzioni nei confronti dell’interessato. Le autorità belghe hanno concesso all'interessato un'autorizzazione eccezionale che gli consente di accedere ai suoi beni congelati nell'UE per provvedere al proprio sostentamento. Ha potuto accedere in qualsiasi momento ai suoi conti in Svizzera. Attualmente non sussiste un caso di protezione consolare ai sensi della legge sugli Svizzeri all’estero (LSEst). La protezione consolare interviene solo quando la persona interessata ha fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per superare autonomamente la situazione di emergenza (art. 42 LSEst; RS 195.1).