Lexipedia

25.458 · Iniziativa parlamentare · 2025-06-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Nella Commissione del Consiglio nazionale

Wortlaut

La legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr; RS 910.1) deve essere modificata come segue:

Art. 164a Obbligo di comunicazione relativo alle forniture di sostanze nutritive

Stralciare.

Art. 164b Obbligo di comunicazione relativo ai prodotti fitosanitari

Aggiunta al capoverso 1:

Chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari è tenuto a comunicare alla Confederazione i pertinenti dati. Va indicato lo scopo d'impiego da parte degli utilizzatori professionali o commerciali, nonché da parte degli enti pubblici.

Art. 165fbis Sistema d'informazione centrale sull’impiegosull’immissione in commercio di prodotti fitosanitari

Adeguamento del capoverso 1:

La Confederazione gestisce un sistema d’informazione centrale per registrare l’impiego l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari. per scopi professionali e commerciali, nonché da parte degli enti pubblici.

Adeguamento del capoverso 2 e nuove lettere a-e:

Chiunque impiega prodotti fitosanitari per scopi professionali o commerciali ne registra nel sistema d’informazione l’impiego. Chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari registra nel sistema d’informazione lo scopo d'impiego da parte degli utilizzatori professionali o commerciali, nonché da parte degli enti pubblici. Sono previsti i seguenti scopi d'impiego:

  1. selvicoltura;

  2. agricoltura;

  3. orticoltura;

  4. enti pubblici;

  5. altri impieghi.

Adeguamento del capoverso 3 lettere a, c e d:

Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere in linea ai dati del sistema d’informazione:

  1. i servizi federali interessati, per sostenere l’esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza; l’Ufficio federale dell'agricoltura;

  2. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli, per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;

  3. la persona che impiega mette in commercio tali prodotti, ai dati che la concernono;

  4. I terzi autorizzati dalla persona che impiega mette in commercio tali prodotti.

Begründung

La presente iniziativa parlamentare riprende e sintetizza le richieste di diverse iniziative cantonali (Berna, San Gallo, Friburgo). Con l’iniziativa parlamentare 19.475, nel 2021 il Parlamento ha deciso di introdurre un obbligo di comunicazione per il commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e per il commercio di sostanze nutritive. Lo scopo è di creare trasparenza sui flussi di sostanze nelle singole regioni e nei diversi settori. Di conseguenza, sono soggetti all’obbligo di comunicazione anche tutti gli altri utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari non solo nell’agricoltura ma anche nell’orticoltura e nella selvicoltura, come pure gli enti pubblici. DigiFLUX è la piattaforma online prevista dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) per attuare nella prassi l’obbligo di comunicazione.

L’obbligo di comunicazione per il commercio di prodotti fitosanitari e sostanze nutritive entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. L'obbligo di comunicazione per l’uso professionale di prodotti fitosanitari è previsto per il 1° gennaio 2027. Data l’elevata complessità e l’enorme onere amministrativo che ne deriva per l’Amministrazione federale e i settori interessati, l’introduzione di questi obblighi è già stata rinviata. Le scadenze presentate all’inizio del progetto non possono essere rispettate. Occorre pertanto attendersi nuovi rinvii. Questo periodo di tempo potrebbe quindi essere utilizzato ai fini di un’adeguata rielaborazione e affinamento nel senso di quanto proposto dalla presente iniziativa.

Nel frattempo è infatti emerso che, pur sorretta dalle migliori intenzioni, la piattaforma digiFLUX prevista dall'UFAG va ben oltre l’obiettivo originario e la volontà parlamentare. Per attuare l’obbligo di comunicazione relativo all’uso di prodotti fitosanitari, l’UFAG ha previsto che ogni prodotto (compresi i prodotti per la concia delle sementi e gli organismi utili) debba essere registrato in digiFLUX per ogni singola parcella ed essere georeferenziato al momento dell’uso. Attuando la mozione Kolly (24.3078) con le modifiche proposte da Salzmann nella CET-S, sarebbe possibile rinunciare almeno alla georeferenziazione. La risposta alla domanda del consigliere nazionale Kolly (25.7405) ha tuttavia fatto emergere che sarebbe assai difficile rispondere in questo modo alle richieste provenienti dalla prassi, motivo per cui si dovrebbe prendere in considerazione una nuova modifica a livello legislativo. La documentazione attualmente proposta comporterebbe di fatto un enorme onere amministrativo e costi aggiuntivi per qualsiasi uso professionale, sanza alcun valore aggiunto sotto il profilo ecologico. Ad esempio in molte aziende agricole l’attuale obbligo di documentazione verrebbe raddoppiato. Molto tempo verrebbe così assorbito da inutili pratiche amministrative, un tempo prezioso che gli agricoltori non potrebbero dedicare alla produzione agricola, la loro attività principale.

Per garantire la tracciabilità dei prodotti fitosanitari senza aumentare l’onere amministrativo per l’agricoltura, l’industria e gli enti pubblici, dovrebbe essere sufficiente una dichiarazione dello scopo d’impiego (orticoltura, selvicoltura, enti pubblici, agricoltura) al momento dell’immissione in commercio. Di conseguenza occorre adeguare gli articoli 164b e 165fbis LAgr.

Il previsto obbligo di comunicazione relativo alle forniture di sostanze nutritive comporterebbe che in futuro tutte le forniture di alimenti per animali, concimi minerali nonché concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio dovranno essere registrate in digiFLUX. I valori di base attualmente disponibili per questa registrazione sono insufficienti e l'acquisizione dei dati necessari richiederebbe anni di studi ed oneri enormi, soprattutto nel caso degli alimenti per animali. Inoltre i principi di concimazione (PRIC), compresi i valori relativi al fabbisogno degli animali, non sono sufficientemente aggiornati (mozione 21.3004). Per molte aziende (aziende commerciali, mulini, birrifici ecc.) un’automazione digitale delle comunicazioni per il tramite di interfacce non sarà tecnicamente fattibile o comporterà costi molto elevati e un grande lavoro. Occorre pertanto esentare dall’obbligo di comunicazione le forniture di alimenti per animali e di concimi minerali. L’articolo 164a LAgr deve essere stralciato di conseguenza. L’obbligo di comunicazione per i concimi aziendali e i concimi ottenuti dal riciclaggio, già introdotto e consolidato, deve essere mantenuto.