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25.4591 · Mozione · 2025-12-17

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali che vietino agli allievi, fino al compimento dei 16 anni, di indossare un copricapo vistoso (in particolare il velo che copre il capo secondo la tradizione islamica) negli asili e nelle scuole. Le eccezioni si orientano agli articoli 10a della Costituzione federale e 2 della legge federale sul divieto di dissimulare il viso. Il divieto vale durante le lezioni, nelle pause e in tutte le manifestazioni scolastiche obbligatorie. Una volta compiuti i 16 anni e quindi raggiunta la maggiore età religiosa, gli allievi soggetti all’obbligo scolastico possono indossare volontariamente capi d’abbigliamento religiosi come il velo. In caso di prima violazione del divieto, i responsabili scolastici (direzione o delegati) convocano senza indugio l’allievo in questione e le persone responsabili della sua educazione per chiarire i motivi della violazione. Ulteriori violazioni comportano sanzioni adeguate, sempre più severe, che possono arrivare fino all’espulsione dalla scuola per gli allievi in questione e alla multa o alla revoca del diritto di soggiorno per i responsabili dell’educazione (se non possiedono la cittadinanza svizzera).

Begründung

Le nostre scuole (sia private che pubbliche) costituiscono uno spazio libero in cui gli ideali dello Stato di diritto (libertà e uguali diritti per tutti) devono essere osservati e tutelati per tutti i bambini allo stesso modo. Non si può dunque ammettere che le ragazze musulmane siano obbligate a portare il velo, un capo di vestiario con carattere sessualizzante e discriminatorio che le differenzia dalle altre ragazze. Il porto del velo ostacola lo sviluppo e la libertà di movimento delle ragazze in questione ed è contrario all'obiettivo pedagogico della parità di trattamento e di opportunità. Restano ammessi simboli religiosi discreti come il crocifisso o la kippa ebraica. In una sentenza del 16 maggio 2024 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso[1] che il divieto di indossare simboli religiosi appariscenti come il velo nelle scuole (divieto in vigore da tempo in alcune regioni del Belgio e in Francia) non viola la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Come indicato dal Consiglio federale nel rapporto del 22 ottobre 2025 sul porto del velo da parte delle bambine nelle scuole pubbliche, redatto in adempimento del postulato 22.4559 della consigliera nazionale Binder-Keller (de Quattro) del 16 dicembre 2022 (www.news.admin.ch > Comunicato stampa del 22 ottobre 2025 «Il Consiglio federale si oppone al divieto del velo nelle scuole pubbliche »), secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 142 I 49) un divieto generale del velo per gli allievi che frequentano le scuole pubbliche sarebbe contrario alla Costituzione federale (Cost.; RS 101). Un divieto come quello proposto nella presente mozione solleva pure seri interrogativi di conformità con i diritti fondamentali. Tangerebbe infatti in particolare la libertà di religione e di credo (art. 15 Cost.), che protegge non solo le convinzioni intime, ma anche come vengono espresse esternamente, ad esempio indossando simboli religiosi. Potrebbe anche comportare una discriminazione indiretta (art. 8 Cost.), svantaggiando in maniera particolare alcune allieve per motivi religiosi, e ledendo la libertà personale nonché la sfera privata (cfr. n 2.2 del summenzionato rapporto). Inoltre, secondo la Costituzione, la competenza di legiferare in ambito religioso compete ai Cantoni (art. 3 e 72 cpv. 1 Cost.); lo stesso vale per l’istruzione pubblica (art. 62 Cost.). In questo contesto, l’accoglimento della mozione richiederebbe dunque una modifica della Costituzione federale che toccherebbe due settori tradizionalmente di competenza dei Cantoni. Inoltre, nella sua giurisprudenza la Corte europea dei diritti dell’uomo esamina se un divieto di simboli religiosi visibili si applichi senza distinzioni a tutti i simboli religiosi o solo ad alcuni (cfr. decisione Mikyas e altri contro il Belgio del 9 aprile 2024, n° 50681/20, n. 71 con rimando; sentenze Dogru contro la Francia del 4 dicembre 2008, n. 27058/05, n. 68 e Kervanci contro la Francia del 4 dicembre 2008, n. 31645/04, n. 67). Per preservare la laicità, la legislazione francese autorizza solo i simboli religiosi discreti; il divieto non si limita al porto del velo ma include anche gli altri simboli religiosi ben visibili come la kippa o una croce di grandi dimensioni. È inoltre altamente improbabile che le sanzioni sproporzionate previste dall’autrice della mozione possano essere ritenute compatibili non solo con la Costituzione federale ma anche con la Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107), ratificata dalla Svizzera. Appare problematico che, con il pretesto di garantire le pari opportunità, i genitori delle minori che indossano il velo rischino di perdere il diritto di soggiorno in Svizzera, il che non sarebbe nell’interesse delle ragazze. Un divieto generale di indossare il velo non solo non esplicherebbe l’effetto auspicato, ma sarebbe pure sproporzionato. Il Consiglio federale ritiene che le linee guida adottate dai Cantoni (cfr. www.edudoc.ch > monografie > Libertà di credo e di coscienza nella scuola: basi giuridiche e raccolta di materiale) permettano di trovare soluzioni pragmatiche e differenziate che tengono conto degli interessi del minore. Dello stesso parere è anche la Rete svizzera dei diritti del bambino, un’associazione di organizzazioni non governative svizzere impegnate nel riconoscimento e nell’applicazione della CDF in Svizzera. In merito al summenzionato rapporto, la Rete ritiene che la posizione il Consiglio federale rafforzi diversi diritti fondamentali sanciti nella CDF e ponga l’interesse superiore del minore, definito all’articolo 3 CDF, al centro del dibattito. Secondo la Rete, il rapporto mostra che le soluzioni differenziate e l’attenta valutazione dei singoli casi contribuiscono in modo più efficace a garantire i diritti del minore rispetto a rigide norme d’abbigliamento (https://www.netzwerk-kinderrechte.ch/actualites/2025/une-interdiction-du-voile-dans-les-ecoles-ne-repond-a-aucun-besoin).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.