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Adeguare i contributi alla cassa pensioni del personale federale a quelli delle PMI nell’economia privata

25.4610 · Mozione · 2025-12-17

Dipartimento delle Finanze

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare come segue l’articolo 32g della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) nonché i pertinenti regolamenti di PUBLICA, degli altri istituti di previdenza della Confederazione e dell’insieme delle aziende federali:

Come previsto per l’economia privata dalla legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40), dopo deduzione dell’importo di coordinamento vengono versati i seguenti contributi di risparmio e di rischio:

25-34 anni: contributo complessivo di datore di lavoro e lavoratore pari al 7 per cento;

35-44 anni: contributo complessivo di datore di lavoro e lavoratore pari al 10 per cento;

45-54 anni: contributo complessivo di datore di lavoro e lavoratore pari al 15 per cento;

a partire da 55 anni: contributo complessivo di datore di lavoro e lavoratore pari al 18 per cento.

I contributi sono versati in misura paritetica, ossia il 50 per cento dal datore di lavoro e il 50 per cento dal lavoratore.

Non sono previsti contributi di risparmio supplementari né contributi volontari di risparmio. Questi possono essere versati dal lavoratore nel terzo pilastro.

Begründung

La Confederazione concede al proprio personale contributi LPP davvero esorbitanti. A titolo di esempio, nel piano per i quadri destinato alle persone impiegate a partire dalla classe di stipendio 24 e a partire dai 55 anni, il 37,10 per cento è versato sotto forma di accrediti di vecchiaia, di cui circa due terzi sono a carico della Confederazione. Nell’economia privata, conformemente alla LPP, alla stessa età l’accredito di vecchiaia ammonta al 18 per cento e viene versato in misura paritetica. La Confederazione, quindi i contribuenti di questo Paese, versa per i propri funzionari quasi il triplo dei contributi alla cassa pensioni rispetto a quanto è consuetudine nell’economia privata.

Affinché l’economia privata possa competere con le condizioni di assunzione della Confederazione, è necessario armonizzare i contributi LPP con quelli delle PMI nell’economia privata. Tale misura contribuirebbe inoltre a ridurre in maniera efficace gli oneri salariali a carico della Confederazione.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La presente mozione verte su un unico aspetto delle condizioni di assunzione del personale, vale a dire la previdenza professionale. Le condizioni di assunzione dovrebbero tuttavia essere considerate nel loro insieme e adattate alla situazione e alle esigenze specifiche del datore di lavoro. Nonostante vi siano sempre singoli aspetti migliori o peggiori rispetto alla concorrenza, è essenziale che le condizioni siano nel complesso competitive (cfr. anche il parere del Consiglio federale sulle mozioni 22.3959 e 22.3960 del gruppo UDC). Il Consiglio federale è consapevole di offrire prestazioni previdenziali valide e competitive a livello dei quadri tali da compensare, in una certa misura, la minore retribuzione in questa gamma di funzioni rispetto a quella offerta da datori di lavoro paragonabili. Ciò emerge anche dallo studio comparativo sulle condizioni di assunzione offerte dall'Amministrazione federale rispetto a quelle nel settore pubblico, parastatale e privato (rapporto del Consiglio federale in adempimento dei postulati Bauer (23.3087) e Nantermod (23.3070); disponibile all'indirizzo https://www.efd.admin.ch/it/rapporti). In considerazione del margine di manovra illustrato in tale rapporto, l’Esecutivo ha apportato adeguamenti anche in diversi altri ambiti delle condizioni di assunzione. Dal testo della mozione si ha l’impressione che il settore privato costituisca un gruppo omogeneo in cui tutti i datori di lavoro verserebbero unicamente i contributi minimi alla cassa pensioni secondo la LPP. La realtà dei fatti è però ben diversa. Secondo il messaggio sulla riforma LPP 21 (FF 2020 8591), solo il 12 per cento degli assicurati è assicurato secondo le disposizioni minime legali. La maggior parte dei datori di lavoro dell’economia privata, tra cui le imprese equiparabili rilevanti per l’Amministrazione federale, garantisce ai propri dipendenti prestazioni di previdenza professionale migliori rispetto ai requisiti minimi previsti dalla LPP. Nello specifico, buona parte dei datori di lavoro versa contributi più elevati o si fa carico di una quota maggiore del loro finanziamento rispetto a quanto previsto dalla legge. Riducendo i contributi alla cassa pensioni al minimo previsto dalla legge, le condizioni di assunzione dell’Amministrazione federale, così come quelle di altre organizzazioni che fanno affidamento su personale specializzato, come la FINMA o il Politecnico federale, subirebbero un notevole peggioramento. L’adeguamento richiesto imporrebbe inoltre una regolamentazione estremamente rigida, privando il Consiglio federale e gli altri datori di lavoro interessati della necessaria flessibilità nell’impostazione della previdenza professionale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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