25.4665 · Interpellanza · 2025-12-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
come giudica l’interazione e la delimitazione tra i settori di finanziamento nell’ambito sanitario (assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie [AOMS], assicurazione complementare privata e pagamento individuale)?
Quale ruolo, quali tendenze e quale potenzialità di sviluppo riconosce per il futuro del settore delle assicurazioni complementari, alla luce della crescente offerta di prestazioni dell’AOMS e, parallelamente, della pressione al ribasso dei premi?
Come valuta le conseguenze dell’impossibilità di cambiare assicurazione complementare per gli assicurati in età avanzata (fenomeno del lock-in assicurativo), per la concorrenzialità nel settore delle assicurazioni complementari e per la sua capacità di innovazione?
Begründung
L’assicurazione complementare privata è un pilastro fondamentale del finanziamento del settore sanitario. Accresce la libertà di scelta individuale, favorisce l’innovazione nell’offerta delle prestazioni e, grazie a una domanda differenziata, contribuisce a sgravare l’AOMS. Considerata la continua estensione del catalogo delle prestazioni dell’AOMS e la pressione politica per un contenimento dei premi, l’assicurazione complementare acquista crescente importanza in un’ottica di salvaguardia della responsabilità individuale degli assicurati nonché di garanzia dell’innovazione, della concorrenzialità e dell’efficienza nell’intero sistema.
Tuttavia attualmente vi sono ostacoli strutturali che limitano il funzionamento del mercato delle assicurazioni complementari. Nello specifico, per gli assicurati in età avanzata o con problemi di salute pregressi è di fatto quasi impossibile cambiare offerente assicurativo, poiché ciò implicherebbe la perdita delle proprie riserve di senescenza e il nuovo assicuratore potrebbe negare loro il diritto a determinate prestazioni. Questa situazione di «blocco» degli assicurati interessati compromette meccanismi di mercato centrali: smorza la concorrenzialità, riduce gli stimoli innovativi e impedisce agli assicurati di beneficiare di offerte nuove o migliori.
Alla luce di queste considerazioni occorre chiedersi come debba essere concepita in futuro l’interazione tra AOMS, assicurazione complementare e pagamento individuale nonché come occorra adeguare le condizioni quadro normative affinché l’assicurazione complementare privata possa garantire il proprio contributo alla libertà di scelta, al contenimento dei costi e all’innovazione, così come previsto dall’ordine politico-istituzionale. L’impossibilità di cambiare assicurazione rappresenta un importante impedimento che grava sia sugli assicurati sia sullo sviluppo futuro del mercato.
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1: l’AOMS, disciplinata dalla legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), copre in Svizzera i costi dei trattamenti necessari dal profilo medico in caso di malattia, infortunio e maternità. Le prestazioni rimborsate devono essere efficaci, appropriate ed economiche. Per le prestazioni non coperte dall’AOMS è possibile stipulare un’assicurazione complementare, ad esempio per i servizi alberghieri nel caso di soggiorni ospedalieri o per le spese dentistiche. In alternativa è possibile soddisfare tali esigenze anche con mezzi propri. La delimitazione e l’interazione tra l’AOMS, le assicurazioni complementari e il pagamento individuale derivano direttamente dal quadro giuridico. Le assicurazioni complementari (così come il pagamento individuale) possono coprire solo prestazioni debitamente documentate e non già rimborsate dalle tariffe previste dalla LAMal. Ciò vale anche per la franchigia della LAMal, che non può essere assicurata nell’ambito di un’assicurazione complementare. La FINMA esercita la vigilanza sul settore assicurativo secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1). Inoltre, essa verifica e approva le tariffe delle assicurazioni complementari. In virtù del carattere complementare di tali assicurazioni, la FINMA vigila affinché i fornitori di prestazioni fatturino esclusivamente le prestazioni aggiuntive effettivamente erogate, evitando così doppie remunerazioni da parte delle assicurazioni complementari e dell’AOMS. Ad domanda 2: le coperture offerte dalle assicurazioni complementari sono molto importanti. Sul mercato sono disponibili oltre 600 diversi prodotti assicurativi complementari. Nel 2024, i premi incassati relativi a tali prodotti e i premi per le altre coperture assicurative ai sensi della LCA (in particolare le assicurazioni collettive d’indennità giornaliera) hanno raggiunto un volume di circa tredici miliardi di franchi. Le ripercussioni che gli sviluppi dell’AOMS possono avere sull’offerta delle assicurazioni complementari dipendono da molteplici fattori e rientrano nelle dinamiche di mercato. Ad domanda 3: a partire da una certa età o in presenza di determinate patologie, cambiare assicurazione complementare diventa effettivamente più difficile o non più possibile (fenomeno del «lock-in» assicurativo). Le persone interessate dispongono tuttavia della garanzia di rimanere assicurate: secondo l’articolo 35a capoverso 4 della LCA, il diritto di recesso ordinario e quello in caso di sinistro possono essere esercitati unicamente dallo stipulante. Inoltre, l’articolo 156 dell’ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) riconosce agli stipulanti appartenenti a un cosiddetto «portafoglio chiuso» (ossia un portafoglio al quale l’impresa di assicurazione non aggiunge più contratti) il diritto di passare a un portafoglio aperto, purché l’impresa ne abbia uno. Anche questa disposizione contribuisce a tutelare gli assicurati, in quanto permetterebbe loro beneficiare di nuove offerte. Tuttavia, la libertà di scelta prevista dall’articolo 156 dell’OS vale soltanto per i portafogli chiusi e unicamente all’interno dello stesso gruppo assicurativo. Non è prevista la possibilità di passare a un altro offerente. Un eventuale obbligo di accettazione violerebbe il principio della libertà contrattuale e non sarebbe conforme al sistema al di fuori del diritto in materia di assicurazioni sociali.Per facilitare il passaggio a un altro offerente, il Consiglio federale ha già istituito un chiaro quadro normativo per la restituzione delle riserve di senescenza (cfr. revisione art. 155 OS). Va tuttavia osservato che, nel settore delle assicurazioni complementari, tali riserve devono essere costituite solo se il prodotto è soggetto a ripartizione temporale (cfr. art. 53 cpv. 1 ordinanza FINMA del 26 giugno 2024 sulla sorveglianza delle assicurazioni [RS 961.011.1]). Nonostante alcune limitazioni legate ai portafogli chiusi, nel settore delle assicurazioni complementari il principio fondamentale rimane la concorrenza tra i diversi offerenti. La capacità di innovazione di questo mercato emerge soprattutto dall’ampia offerta di prodotti (v. risposta alla domanda 2).