Lexipedia

25.467 · Iniziativa parlamentare · 2025-09-18

Dipartimento delle Finanze

Esame preliminare - nella Commissione del Consiglio nazionale

Wortlaut

La limitazione temporale disposta in virtù dell’articolo 218 capoverso 3 della legge del 20 giugno 2025 sui compiti dell’UDSC (LUDSC; FF 2025 2035) per la restituzione dell’imposta sui carburanti utilizzati per corse per il trasporto in battello di viaggiatori su linee per le quali la Confederazione ha accordato una concessione, per l’agricoltura, la silvicoltura, l’estrazione di pietra da taglio naturale e la pesca professionale secondo l’articolo 18 capoverso 2 della legge federale sull’imposizione degli oli minerali (LIOm), modificata nell’ambito della LUDSC, deve essere abolita. Se la LUDSC non sarà ancora entrata in vigore entro la fine di tale limitazione temporale (31 dicembre 2030), la limitazione della restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali secondo l’articolo 18 capoverso 2 LIOm nella versione del 1° gennaio 2026 dovrà essere abolita.

Begründung

Nel messaggio concernente la revisione della legge sul CO2, il Consiglio federale aveva proposto di abolire la restituzione dell’imposta alle imprese di trasporto concessionarie a partire dal 1° gennaio 2026. Nell’ambito delle deliberazioni parlamentari si era deciso, da un lato, di procedere all’abolizione in due fasi e, dall’altro, di escludere la navigazione da tale misura. Tuttavia, la formulazione della disposizione sull’entrata in vigore della legge sul CO2 riveduta ha causato involontariamente una limitazione sino alla fine del 2030 della maggior parte delle restituzioni secondo l’articolo 18 LIOm. È assurdo supporre che le Camere abbiano deciso in piena consapevolezza, senza alcuna discussione, di abolire tutte le restituzioni a partire dal 1° gennaio 2031 attraverso l’articolo sull’entrata in vigore, mentre nelle comunicazioni si è sempre parlato esclusivamente di abolire in due fasi le restituzioni alle imprese di trasporto concessionarie. Sarebbe ancora più assurdo escludere esplicitamente la navigazione dalle altre imprese di trasporto concessionarie affinché la restituzione continui anche dopo il 2030, per poi abolirla comunque tramite l’articolo sull’entrata in vigore.

Nel contesto dell’ultima revisione della legge sul CO2 e degli sviluppi internazionali della politica climatica e commerciale, il Consiglio federale ha commissionato una verifica delle restituzioni dell’imposta sugli oli minerali. Il rapporto è giunto alla conclusione che la riduzione prevista delle emissioni di CO2 a seguito dell’abolizione o della diminuzione delle restituzioni sarebbe molto esigua. Allo stesso tempo, ha constatato che le restituzioni rivestono una grande importanza economica per i settori interessati. Sulla base di questi risultati, l’8 dicembre 2023 il Consiglio federale ha deciso di mantenere invariate le restituzioni dell’imposta. Garantir à long terme le remboursement de la taxe sur les huiles minérales.