25.4682 · Interpellanza · 2025-12-18
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
1. Quanti procedimenti penali per atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP) sono stati eseguiti ogni anno dal 2014?
2. In che proporzione la circostanza esimente di cui all’articolo 187 numero 2 CP ha comportato, ogni anno dal 2014, un’assoluzione della persona accusata di atti sessuali con fanciulli?
3. Quali modifiche legislative sono ipotizzabili per attenuare il carattere sistematico della differenza d’età di meno di tre anni di cui all’articolo 187 numero 2 CP che impedisce qualsiasi sanzione o misura educativa nei casi di reati sessuali contro persone minori di 16 anni?
Begründung
L’articolo 187 del Codice penale (CP) sanziona qualsiasi atto sessuale, consensuale o no, che coinvolga una persona minore di 16 anni. Mira a garantire ai minori una protezione minima e inasprisce le pene nei confronti degli autori in caso di aggressione sessuale. Il numero di procedimenti condotti sulla base di questa fattispecie è elevato.
Sono perseguibili tre comportamenti: compiere un atto sessuale, coinvolgere o indurre un minore a un atto di questo tipo. Questa disposizione intende evitare la repressione degli «amori giovanili» secondo la giurisprudenza dei tribunali.
L’atto non è punibile se la differenza d’età tra i partecipanti è inferiore a tre anni. Questa regola sistematica del numero 2 riduce la portata dell’articolo 187 CP che mira a proteggere il sano sviluppo del minore.
Questa circostanza esimente di cui all’articolo 187 numero 2 CP pone problemi alla giustizia minorile, sempre più sovente confrontata ad atti di delinquenza sessuale tra minori che spesso non hanno nulla a che vedere con «amori giovanili» (Aimée Zermatten, in: A. Macaluso, L. Moreillon, N. Queloz, Commentaire Romand-Code pénal II, 1a edizione, 2017).
In presenza di minori vittime di abusi sessuali, il giudice applica spesso l’articolo 187 CP a complemento di altri reati contro l’integrità sessuale (art. 189 segg. CP). Tuttavia, il numero 2 ostacola l’inasprimento della pena quando l’aggressione è stata commessa da un autore che ha meno di tre anni di differenza con la vittima minore di 16 anni. Anche quando è accertata una violenza carnale, la differenza d’età tra l’autore e la vittima impedisce di inasprire la pena.
Il livello minimo di protezione non può sempre essere raggiunto quando si applica in modo automatico il criterio della differenza d’età inferiore a tre anni.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. In generale, non sono disponibili dati né sul numero di procedimenti penali avviati per un determinato reato né sulle assoluzioni. Per contro, l’Ufficio federale di statistica (UST) dispone dei dati della statistica criminale di polizia (SCP), della statistica delle condanne penali (SUS) e della statistica delle condanne penali di minorenni e dell’esecuzione delle sanzioni (JUSAS). Secondo questi dati, tra il 2014 e il 2024 la polizia ha registrato in media 1205 violazioni dell’articolo 187 del Codice penale (CP; RS 311.0) all’anno (per un totale di 13 254). Nello stesso periodo 6971 adulti e 1832 minorenni sono stati rilevati come imputati registrati dalla polizia in relazione a questa fattispecie penale. Durante questi 11 anni, 3196 adulti sono stati condannati per una violazione dell’articolo 187 CP, il che corrisponde in media a 291 condanne all’anno. Per quanto riguarda i minorenni, nello stesso periodo sono state pronunciate 753 condanne, ossia in media 68 condanne all’anno. 3. Se una persona compie un atto sessuale con una persona minore di 16 anni, la induce a o la coinvolge in un atto sessuale (art. 187 n. 1 e 1bis CP) e la differenza d’età tra i due è inferiore a tre anni, secondo l’articolo 187 numero 2 CP l’atto non è punibile. Con la revisione del diritto penale sessuale entrata in vigore nel 1992, il legislatore ha introdotto l’articolo 187 numero 2 CP con l’intento di depenalizzare le relazioni amorose tra giovani coetanei o quasi (FF 1985 II 901, in particolare 960). Tuttavia, nei casi in cui l’autore commette un reato contro l’integrità sessuale della vittima, come ad esempio un’aggressione e coazione sessuali (art. 189 CP) o una violenza carnale (art. 190 CP), il suo comportamento resta punibile, anche se la differenza d’età è inferiore a tre anni. Inoltre, dall’entrata in vigore, il 1° luglio 2024, degli articoli 189 capoverso 1 e 190 capoverso 1 CP, si prevede un aumento delle condanne rispetto al passato. Non va dimenticato che nelle situazioni in cui si applica la circostanza esimente dell’articolo 187 numero 2 CP l’autore è minorenne o ha al massimo 18 anni, ovvero è appena maggiorenne. Nel caso di un autore minorenne, la pena è fissata secondo i principi del diritto penale minorile (DPMin; RS 311.1), in cui la pena comminata ha un ruolo secondario. Nel caso di un autore adulto, le pene previste dagli articoli 189 e 190 CP sono sufficienti per infliggere una pena adeguata alla colpa. Inoltre, il giudice può pronunciare una privazione della libertà nei confronti di un minore di 15 anni o più che ha commesso un reato ai sensi degli articoli 189 o 190 CP, (art. 25 DPMin). Sia per gli autori minorenni che per quelli maggiorenni, in caso di reati contro l’integrità sessuale sono possibili altre sanzioni, che contribuiscono a prevenire recidive e a proteggere potenziali vittime: interdizioni (art. 16a DPMin e 67 segg. CP), programma rieducativo (art. 94 cpv. 2 CP), misure protettive (art. 10 segg. DPMin) o misure terapeutiche (art. 56 segg. CP).