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25.4683 · Mozione · 2025-12-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare le modifiche di legge necessarie (norma di delega) per consentire il recepimento e l’applicazione, per i centri d’asilo cantonali, delle ordinanze federali sull’esercizio dei centri federali d’asilo, in particolare per quanto riguarda l’adozione di regolamenti interni.

Begründung

Per l’esercizio dei centri federali d’asilo, la Confederazione dispone di un’ordinanza (Ordinanza del DFGP sull’esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti; RS 142.311.23), basata sugli articoli 24b capoverso 2 della legge sull’asilo (RS 142.31) nonché 12 capoverso 2 e 16 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (RS 142.311). Nel sistema federale svizzero manca una base legale federale uniforme concernente l’esercizio e il regolamento interno dei centri d’asilo collettivi cantonali. Ai fini di un’applicazione uniforme e coerente delle procedure d’asilo celeri, quando i richiedenti l’asilo passano dai centri federali agli alloggi collettivi di un Cantone sarebbe opportuno che in questi ultimi vigano i medesimi regolamenti d’esercizio della Confederazione. Non ha senso che ogni Cantone debba istituire propri regolamenti d’esercizio. Appare quindi opportuno istituire a livello federale una base legale che consenta di applicare il regolamento d’esercizio del DFGP anche nelle strutture di alloggio cantonali. Attualmente le ordinanze federali (p. es. la suddetta ordinanza del DFGP) non possono essere recepite a livello cantonale a causa dell’assenza di una base legale. I Cantoni hanno interesse a poter emanare, analogamente alla Confederazione, un regolamento interno per i centri cantonali che preveda obblighi di presenza e la possibilità di misure «disciplinari» in caso di violazioni. Ciò ridurrebbe le inefficienze nell’ambito delle espulsioni ordinate e farebbe chiarezza su chi si trova dove.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

L’ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sull’esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti (O-DFGP; RS 142.311.23) è focalizzata sulle peculiarità di queste sedi, che talvolta differiscono in maniera sostanziale da quelle degli alloggi collettivi cantonali. Le sue disposizioni tengono conto in particolare del fatto che le persone interessate devono restare a disposizione per l’identificazione e lo svolgimento delle necessarie fasi della procedura d’asilo. Per questo motivo, l’O-DFGP prevede ad esempio regole severe per gli orari d’uscita nei centri federali e il soggiorno nella zona di transito dell’aeroporto. Contrariamente a quanto indicato nella motivazione della mozione, l’O-DFGP non costituisce un regolamento interno. Inoltre, i Cantoni non sono competenti per lo svolgimento delle procedure d’asilo. Considerati i diversi presupposti e circostanze di ogni sede, non è opportuno applicare automaticamente le disposizioni dell’O-DFGP alle strutture di alloggio cantonali. Spetta ai Cantoni competenti definire normative adeguate per l’esercizio delle loro strutture d’alloggio. Nel quadro della legislazione cantonale, essi sono liberi di orientarsi alle prescrizioni federali, in particolare per quanto riguarda le misure disciplinari. L’alloggio dei richiedenti l’asilo nelle strutture cantonali e la relativa regolamentazione costituiscono un compito cantonale (art. 43a cpv. 1 Cost.; RS 101). Applicare regole federali a strutture d’alloggio istituite e gestite dai Cantoni potrebbe essere visto come una forma di ingerenza della Confederazione nell’autonomia dei Cantoni (art. 47 Cost.). Infine, il Consiglio federale fa notare che le disposizioni menzionate nella motivazione della mozione (art. 24b cpv. 2 della legge sull’asilo [RS 142.31] e art. 16 dell’ordinanza 1 sull’asilo [RS 142.311]) saranno abrogate nella primavera 2026 con l’entrata in vigore delle modifiche di legge adottate dal Parlamento («Sicurezza ed esercizio nei centri della Confederazione», FF 2025 1094). Molti aspetti precedentemente contenuti nell’O-DFGP sono ora sanciti in maniera esaustiva nella LAsi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Semplificare l’adozione di regolamenti interni per i centri d’asilo cantonali | Lexipedia | Lexipedia