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25.4691 · Interpellanza · 2025-12-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Negli ultimi anni il commercio elettronico transfrontaliero verso la Svizzera ha registrato una crescita molto significativa. Secondo analisi e prese di posizione del Segretariato di Stato dell’economia (SECO), le piattaforme digitali con sede all’estero pongono sfide specifiche in materia di applicazione del diritto economico, in particolare quando operano senza una presenza giuridica stabile in Svizzera ma si rivolgono sistematicamente al mercato elvetico.

La legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241) è applicabile anche a comportamenti di operatori esteri quando producono effetti sul mercato svizzero. Tuttavia, sia dottrina sia autorità esecutive segnalano difficoltà pratiche legate all’identificazione dei responsabili, all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione transfrontaliera.

Recenti contributi al dibattito pubblico hanno inoltre richiamato l’attenzione su potenziali asimmetrie concorrenziali tra imprese soggette pienamente al diritto svizzero e piattaforme estere che beneficiano di modelli operativi difficilmente assoggettabili a un enforcement efficace.

Domande

Alla luce di quanto precede, si chiede al Consiglio federale:

  1. Quante segnalazioni, procedure o interventi sono stati avviati negli ultimi tre anni in applicazione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241) nei confronti di piattaforme di e-commerce con sede all’estero che operano sul mercato svizzero?

  2. Quali sono le principali difficoltà giuridiche e operative riscontrate nell’applicazione e nell’esecuzione delle decisioni fondate sulla LCSl nei confronti di operatori privi di domicilio o rappresentanza in Svizzera?

  3. Il Consiglio federale ritiene che l’attuale quadro normativo ed esecutivo consenta di garantire condizioni di concorrenza effettivamente paritarie tra imprese svizzere e piattaforme estere attive nel commercio elettronico?

  4. Quali miglioramenti mirati, in particolare sul piano dell’enforcement, potrebbero essere valutati per rafforzare la concorrenza leale senza introdurre oneri sproporzionati o ostacoli al libero commercio?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) non elabora statistiche precise sulle piattaforme di commercio elettronico con sede all’estero. Dopo una lunga discussione con i rappresentanti della piattaforma online Temu, nell’aprile 2025 la SECO è riuscita a ottenere che quest’ultima presentasse la propria offerta in modo più trasparente. Nel 2025 la SECO ha ricevuto un centinaio di reclami a proposito di un negozio online con dominio .com, che sotto un’identità sconosciuta dichiarava che la merce ordinata proveniva dalla Svizzera, era di alta qualità e veniva spedita da un negozio di Zurigo. Secondo gli acquirenti, la merce ordinata era di qualità scadente e proveniva dalla Cina. Il provider dell’hosting aveva però sede in Canada e la SECO, tramite l’ICPN (International Consumer Protection and Enforcement Network), è riuscita a far chiudere il sito del negozio online attraverso la sua autorità partner in Canada. Inoltre, la SECO sta attualmente valutando se sia possibile prendere provvedimenti contro un’altra piattaforma di commercio elettronico con sede all’estero.

2. L’esecuzione di sentenze civili e penali nei confronti di persone e aziende all’estero è possibile soltanto tramite l’assistenza giudiziaria internazionale. Si tratta di procedimenti lunghi e complessi, e di solito l’esecuzione all’estero si rivela molto ardua.

3 e 4. In generale, nell’ambito dell’applicazione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241) si riscontra la difficoltà che, secondo una recente decisione del Tribunale federale, la SECO può avvalersi del proprio diritto di ricorso ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 LCSl soltanto se ha ricevuto un numero elevato di reclami (DTF del 1° dicembre 2020, 4A_235/2020). Nel rapporto in risposta al postulato 23.3598 Müller-Altermatt «Migliorare l’efficacia dell’applicazione della legge federale contro la concorrenza sleale», il Consiglio federale approfondirà un eventuale rafforzamento del diritto di ricorso della Confederazione. Il rafforzamento della legittimazione attiva della Confederazione potrebbe contribuire a rafforzare la concorrenza leale tra le imprese svizzere e le piattaforme straniere nel commercio elettronico. Per quanto riguarda l’introduzione di una rappresentanza legale obbligatoria in Svizzera, nella sua risposta del 21 agosto 2024 all’interpellanza 24.3687 Michaud Gigon «Obbligare le grandi piattaforme di commercio online con sede in un Paese terzo a designare un rappresentante legale in Svizzera», il Consiglio federale si dice disposto ad analizzare in modo più approfondito il concetto di rappresentanza legale, tenendo conto anche dei valori empirici disponibili.