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25.4702 · Mozione · 2025-12-18

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all’Assemblea federale le modifiche di legge necessarie, in particolare nella legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), affinché i frontalieri domiciliati in Svizzera che lavorano nel Principato del Liechtenstein possano continuare a versare contributi al pilastro 3a e a beneficiare della relativa deduzione fiscale.

Begründung

Nelle regioni del Cantone di San Gallo confinanti con il Liechtenstein, in particolare Rheintal, Sarganserland e Werdenberg, vivono numerose persone che hanno il domicilio in Svizzera e lavorano nel Liechtenstein. Secondo l’ufficio di statistica del Principato, nel 2024 questi frontalieri erano 15 262. Date le strette relazioni economiche e sociali, questa forma di attività lucrativa transfrontaliera è molto diffusa ed è fortemente aumentata negli ultimi anni.A partire dal periodo fiscale 2027 è previsto che a queste persone venga negata la possibilità della deduzione fiscale dei versamenti effettuati al pilastro 3a. Questa decisione si fonda su una nuova prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) secondo cui la deduzione fiscale presuppone l’assoggettamento all’AVS svizzera. Questo cambiamento di prassi interviene benché il quadro legale sia rimasto immutato e per quasi quarant’anni sia stata seguita una prassi diversa, che ha dato buoni risultati. La divisione delle contribuzioni del Cantone di San Gallo ha finora ammesso, giustamente, tali deduzioni fiscali.La rivalutazione dell’AFC è in contrasto con la stretta armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale della Svizzera e del Liechtenstein, stabilita tra l’altro nel Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale dell’8 marzo 1989 tra i due Paesi, e determina una disparità di trattamento oggettivamente ingiustificabile tra contribuenti residenti in Svizzera.Il pilastro 3a è uno strumento fondamentale della previdenza per la vecchiaia privata e consente di evitare la povertà nella vecchiaia e oneri supplementari per gli enti pubblici. L’esclusione di questo gruppo di persone dalla previdenza fiscalmente agevolata non è ragionevole né dal punto di vista della politica sociale né da quello della politica finanziaria e penalizza in modo ingiustificato una parte dei contribuenti svizzeri.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Nel pilastro 3a del sistema di sicurezza sociale svizzero possono assicurarsi tutte le persone assoggettate a quest’ultimo. Ai frontalieri che vivono in Svizzera e lavorano nel Liechtenstein si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera ai sensi dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS (RS 0.632.31).I frontalieri sono assoggettati esclusivamente alla legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato in cui lavorano, nel caso specifico il Liechtenstein, poiché in virtù del principio dell’unicità della legislazione applicabile sono soggetti alla legislazione di un solo Paese, che di norma è quello in cui esercitano l’attività lucrativa. Tali lavoratori sono equiparati ai lavoratori domiciliati in questo Stato (principio della parità di trattamento). Dato che i sistemi di sicurezza sociale del Liechtenstein e della Svizzera non sono configurati in modo identico, l’onere contributivo e la protezione sociale dei due sistemi sono diversi. Il Liechtenstein prevede per esempio contributi sostanziali del datore di lavoro ai premi dell’assicurazione malattie, a differenza della Svizzera, e assegni familiari molto più elevati di quelli svizzeri. Ai genitori è inoltre accordata un’indennità parentale. D’altro canto, l’assoggettamento esclusivo alle assicurazioni sociali del Liechtenstein ha quale conseguenza il venir meno di alcuni elementi vantaggiosi del sistema svizzero (ad es. il pilastro 3a fiscalmente agevolato). In virtù dell’assoggettamento esclusivo alla legislazione del Liechtenstein, questi frontalieri non possono pertanto beneficiare del pilastro 3a svizzero e possono costituire la loro previdenza soltanto nell’ambito del diritto del Liechtenstein. Ciononostante, in casi del genere alcune amministrazioni fiscali cantonali hanno accettato la deduzione fiscale dei contributi al pilastro 3a. L’Amministrazione federale delle finanze ha recentemente segnalato alle amministrazioni fiscali cantonali che tali deduzioni sono illecite e ha dato loro istruzione di non autorizzarle più a partire dal periodo fiscale 2027. Dato che la soluzione previdenziale del Liechtenstein non è comparabile a quella del sistema di sicurezza sociale svizzero, in quanto non contempla la deducibilità fiscale, la sua deduzione fiscale in Svizzera non è ammissibile. Lo scopo del pilastro 3a svizzero è di integrare su base individuale la previdenza per la vecchiaia del 1° e del 2° pilastro mediante contributi di risparmio volontari. In base al principio dei 3 pilastri vigente in Svizzera possono pertanto versare contributi al pilastro 3a svizzero soltanto le persone assicurate nell’AVS svizzera (cfr. in proposito l’art. 82 in combinato disposto con l’art. 5 della legge federale sulla previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LPP; RS 831.40]). Gli istituti del pilastro 3a che offrono tale soluzione assicurativa a persone esercitanti un’attività lucrativa nel Liechtenstein lo fanno in violazione del diritto federale. Questa è la ragione per cui le autorità fiscali non autorizzano la relativa deduzione fiscale (cfr. DTF 140 II 364). L’adempimento della mozione mediante una modifica della LPP che preveda l’esenzione dall’obbligo di assoggettamento all’AVS soltanto per i frontalieri che lavorano nel Liechtenstein causerebbe una disparità di trattamento tra questi ultimi e i frontalieri che vivono in Svizzera e lavorano in altri Stati, che dovrebbe essere giustificata. Per i frontalieri che lavorano nel Liechtenstein questo equivarrebbe ad abolire il principio fondamentale secondo cui hanno il diritto di aderire alla previdenza 3a soltanto i lavoratori assicurati nell’AVS svizzera. Si dovrebbe inoltre valutare se ciò non rappresenti un allentamento del principio dei tre pilastri sancito dall’articolo 111 della Costituzione federale. Se si volesse prevedere un allentamento generale del principio dei 3 pilastri, vi sarebbero poi ulteriori conseguenze. In particolare, si dovrebbe aprire il pilastro 3a non soltanto a tutte le persone che lavorano all’estero e sono domiciliate in Svizzera, ma anche a quelle il cui reddito da lavoro è esonerato dall’obbligo contributivo nell’AVS svizzera. Il pilastro 3a andrebbe così reso accessibile a tutte le persone con il domicilio fiscale in Svizzera, indipendentemente dal fatto che siano assicurate o meno nell’AVS. Anche in questo caso si dovrebbe valutare in modo approfondito la costituzionalità di un tale provvedimento, che oltretutto avrebbe ripercussioni sul sostrato fiscale. Il riferimento al Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale dell’8 marzo 1989 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.831.109.514.13) non è pertinente, poiché questo disciplina soltanto la questione del libero passaggio e non quella della competenza.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.