25.4704 · Mozione · 2025-12-18
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 11 dell’ordinanza sulle derrate alimentari per vietare la vendita di bevande energetiche con un contenuto di caffeina superiore a 150 mg/l ai minori di 16 anni. La motivazione è la seguente: il contenuto di caffeina e zucchero di queste bevande, che si presume migliorino la concentrazione e le prestazioni, mette a rischio la salute mentale e fisica dei giovani consumatori.
Begründung
«Si osservano effetti negativi sulla salute, la concentrazione e l’apprendimento. Per questo motivo stiamo intervenendo», afferma il ministro britannico per la salute e l’assistenza sociale. Più vicino a noi, la consigliera di Stato vodese Amarelle ha emanato nel 2019 una decisione che vieta la vendita di bevande energetiche nei distributori automatici e nelle mense delle scuole postobbligatorie. Per un commerciante vallesano che ha vietato la vendita di bevande energetiche ai minori di 16 anni: «È una questione di responsabilità civica e coerenza». Gli esempi sono numerosi e le preoccupazioni sono reali. Il consumo di bevande energetiche da parte di bambini e adolescenti è sempre più comune. L’accesso a questo tipo di prodotti è facile e non è richiesto alcun controllo particolare da parte del venditore. Secondo l’indagine Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2022, «all’età di 15 anni, il 35 per cento dei ragazzi e il 26 per cento delle ragazze in Svizzera dichiarano di consumarne almeno una volta alla settimana».
Le bevande energetiche contenenti più di 150 mg di caffeina per litro rappresentano un pericolo per i giovani e gli effetti negativi sono ormai ben noti sia per loro (insonnia, ansia, obesità ecc.) che per l’ambiente circondante, ad esempio quello scolastico (compagni di classe o insegnanti). Nella risposta (disponibile in francese) alla domanda 25.8046, il Consiglio federale non tiene adeguatamente conto del pericolo. Per quanto fondamentali, la responsabilità individuale e il ruolo dei genitori nella prevenzione non sono sufficienti a contrastare il marketing aggressivo e l’effetto moda che colpiscono in pieno i nostri figli. Si tratta di una questione di salute pubblica che dobbiamo affrontare tempestivamente per limitare gli effetti di queste bevande contenenti caffeina, mascherati da dosi di zucchero e additivi.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole del problema rappresentato dal consumo di bevande energetiche da parte di bambini e giovani. Studi scientifici associano il consumo elevato di tali bevande da parte di queste fasce della popolazione a un maggiore apporto di energia e caffeina, nonché a effetti negativi sul rischio di carie, sulla pressione arteriosa e sulla qualità del sonno. Tuttavia, i dati disponibili non permettono di trarre conclusioni univoche, pertanto al momento non è possibile formulare un giudizio definitivo relativo agli effetti sulla salute. Attualmente, quindi, non esiste alcuna giustificazione scientifica per un divieto di consegna. Inoltre, un provvedimento di questo tipo costituirebbe una grave limitazione della libertà economica e dovrebbe essere disciplinato a livello legislativo, come il divieto di consegna di bevande alcoliche ai giovani di età inferiore ai 16 anni (cfr. art. 14 della legge sulle derrate alimentari; RS 817.0). Per le bevande con un contenuto di caffeina superiore a 150 mg/l è già oggi obbligatorio apporre una menzione scritta che precisa che, a causa dell’elevato tenore di caffeina, la bevanda dovrebbe essere consumata con moderazione (art. 39 cpv. 1 lett. c n. 1 dell’ordinanza del DFI sulle bevande; RS 817.022.12) e che il loro consumo non è raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento (all. 2 pt. B n. 4.1 dell’ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari; RS 817.022.16). Inoltre, il postulato Weichelt 25.3887 «Introdurre nell’ordinanza requisiti per le bevande aromatizzate», chiede di incaricare il Consiglio federale di esaminare in un rapporto un adeguamento dell’ordinanza del DFI sulle bevande che preveda l’introduzione di un valore massimo di 5 g di zucchero aggiunto per 100 ml per le «bevande aromatizzate e le bevande contenenti caffeina». Il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato e si è dichiarato disposto a esaminare, in un rapporto, se e come possa essere attuata la richiesta dell’autrice, includendo anche le bevande energetiche. Conviene pertanto attendere dapprima l’esito del dibattito su questo postulato e, successivamente, l’eventuale rapporto del Consiglio federale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.