25.4723 · Interpellanza · 2025-12-18
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il quadruplice omicidio di Rupperswil è uno dei crimini più efferati della storia criminale svizzera. Attualmente l’omicida sta cercando di migliorare le sue prospettive per una vita in libertà. L’autore potrebbe quindi essere rilasciato già nel 2031. Notoriamente le valutazioni dei rischi sono complesse soprattutto nel caso di reati gravi e sono possibili valutazioni specialistiche divergenti.Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
- Perché nel caso di Rupperswil non è stato pronunciato un internamento a vita?
- In quanti casi in Svizzera è stato inflitto con decisione passata in giudicato ed eseguito un internamento a vita?
- Quali crimini devono essere commessi perché venga inflitto con decisione passata in giudicato ed eseguito un internamento a vita?
- Quali modifiche legislative sarebbero necessarie affinché i criminali brutali ed estremamente pericolosi come quello di Rupperswil vengano internati a vita?
- In questi casi, come è valutata la legittima esigenza di sicurezza della società?
- In questi casi, come è valutata la grande sofferenza a vita delle possibili vittime superstiti e dei loro famigliari?
- La volontà del legislatore era migliorare la protezione della popolazione dai criminali pericolosi (cfr. iniziativa sull’internamento). Tuttavia, rigide interpretazioni giuridiche e formalismi impediscono attualmente di applicare questa norma costituzionale. Quali possibilità vede il Consiglio federale per rendere più efficace la Costituzione in questo ambito?
- Casi di attualità a ZH, BE, SO e BS evidenziano quanto grave possa essere il rischio di recidiva di autori estremamente violenti e come è possibile eludere il sistema e ingannare psichiatri e periti. Basta guardare le statistiche sui tassi di recidiva per i reati violenti: nel 2019 quasi il 40 per cento degli autori è stato nuovamente condannato dopo la liberazione. Questo non dimostra forse che i rilasci sono prematuri o in determinati casi non dovrebbero nemmeno essere possibili?
- Il modello tedesco, secondo il quale i giudici possono stabilire che in caso di reati particolarmente gravi la liberazione non venga esaminata già dopo 15 anni, mostra che sul piano dello Stato di diritto e dei diritti umani un inasprimento è possibile. In caso di reati particolarmente efferati la colpa non è stata espiata dopo 15-17 anni e la sicurezza della società è potenzialmente a rischio. Sarebbe ipotizzabile un termine di 30 anni?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In virtù del principio della separazione dei poteri, il Consiglio federale non commenta le decisioni rese dai giudici. 2. In Svizzera, solo una persona è internata a vita. 3. Secondo l’articolo 64 capoverso 1bis del Codice penale (CP; RS 311.0), il giudice ordina l’internamento a vita se l’autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d’ostaggio, una sparizione forzata, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimo del CP: art. 264b segg. CP) e se con il crimine ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona; è altamente probabile che commetta di nuovo uno di questi crimini; e se è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine. Inoltre, il giudice deve fondarsi sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l’autore (art. 56 cpv. 4bis CP). 4. Il quadro legale attuale permette già l’internamento a vita dei criminali molto pericolosi se le condizioni summenzionate sono adempiute. Spetta ai giudici decidere in merito, considerando le circostanze del caso, e infliggere la sanzione penale più appropriata. Per il resto, il Consiglio federale non può interferire nell’interpretazione e applicazione della legge da parte dei giudici. 5. Oltre all’internamento a vita, diverse sanzioni penali permettono di privare una persona della libertà per tutta la vita se la sua pericolosità e la protezione della collettività lo impongono. La pena detentiva a vita (art. 40 cpv. 2 CP) e l’internamento (art. 64 cpv. 1 CP) non sono infatti limitati nel tempo e consentono di mantenere in detenzione gli autori a rischio di recidiva per tutto il tempo necessario. Inoltre, il CP non esclude la combinazione di una pena detentiva a vita e di un internamento, il che rende più severa in particolare la procedura di esame della liberazione condizionale (art. 64 cpv. 3 CP). La protezione della società è quindi garantita. 6. È innegabile che i reati causano sofferenza alle vittime e ai loro famigliari. Per sostenerli sono previsti altri meccanismi giuridici come il diritto civile o l’aiuto alle vittime di reati. Infatti, il diritto penale non deve riparare o compensare le lesioni subite dalle vittime o dai loro famigliari, bensì reprimere gli atti vietati dalla legge e sanzionare i colpevoli. 7. Il Consiglio federale ha già risposto a domande simili. Pertanto, rinvia alla risposta all’interpellanza Addor 18.3123 «Non è giunta l'ora di attuare davvero l'iniziativa per l'internamento a vita dei criminali pericolosi?» e ai pareri relativi ai postulati del medesimo autore 18.3558 e 20.4224 «Attuare davvero l'iniziativa per l'internamento a vita dei criminali pericolosi». 8. In linea generale, occorre considerare con prudenza i tassi di recidiva, poiché dipendono da diversi criteri (definizione di recidiva, tipo di recidiva, periodo di osservazione ecc.) che non sono sempre identici. Inoltre, la letteratura criminologica ritiene che, contrariamente a quanto si crede, i tassi di recidiva specifica sono in genere relativamente bassi tra gli autori di crimini violenti e sessuali (tra gli altri: Langan/Levin, Recidivism of Prisoners Released in 1994, 2002; Hanson/Bussière, Predicting relapse: a meta-analysis of sexual offender recidivism studies, 1998).
In Svizzera, l’Ufficio federale di statistica (UST) ha constatato per l’anno di riferimento 2019 che dopo un reato violento il 38,6 per cento delle persone liberate ha commesso nei tre anni successivi alla liberazione un crimine o un delitto che ha portato a una nuova condanna, ma che solo il 14,7 per cento è stato nuovamente incarcerato (https://www.bfs.admin.ch > Statistiche > Criminalità e diritto penale > Recidiva). In questa analisi, vari comportamenti possono essere qualificati come reati di violenza. Tra questi, diversi sono di gravità moderata e non permettono di pronunciare un internamento né tantomeno un internamento a vita.
Infine, per gli autori pericolosi, in particolare le persone internate, le regole per la liberazione condizionale sono molto severe e solo una minima percentuale ne beneficia. Così, tra il 2014 e il 2024 sono state liberate in media cinque persone all’anno (UST, Exécution des mesures: libérations selon le genre de mesure, stato al 15.10.2025). 9. La posticipazione della liberazione condizionale in caso di pena detentiva a vita è attualmente discussa nel contesto della riforma della pena detentiva a vita. In questo ambito, il Consiglio federale ha proposto di posticipare il primo esame della liberazione condizionale a 17 anni invece che a 15 anni (messaggio del 19 febbraio 2025 concernente la modifica del Codice penale [Riforma della pena detentiva a vita], FF 2025 773, n. 4.1.1). Le due Camere federali hanno seguito questa proposta.