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25.4739 · Postulato · 2025-12-19

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di valutare se escludere la terapia elettroconvulsivante (TEC) dalla LAMal e di presentare un rapporto al riguardo.

Begründung

Le prestazioni dell’AOMS devono soddisfare i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità. Nel caso della TEC, l’efficacia è discutibile. Nel parere in risposta alla mozione 18.4362, il Consiglio federale ha dichiarato che la TEC è una forma terapeutica internazionalmente riconosciuta. Non la pensa allo stesso modo il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, che nel rapporto annuale A/HRS/39/36 scrive che l’elettroshock e altri metodi di trattamento possono essere considerati alla stregua di maltrattamenti. Altri esperti ritengono che, rispetto alle terapie farmacologiche, già la TEC costituisca una lesione corporale dall’esito imprevedibile (Zinkler, Zwangsbehandlung mit Elektrokrampftherapie, Nervenarzt 2018, pag. 837-839). Forme terapeutiche di questo genere non dovrebbero essere rimunerate nel quadro dell’AOMS.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è già stato chiamato più volte a esprimersi sul tema della terapia elettroconvulsiva o terapia elettroconvulsivante (TEC). Come ha sempre sottolineato, la TEC è una forma terapeutica internazionalmente riconosciuta, praticata anche in Svizzera su pazienti affetti da gravi depressioni. In base alle raccomandazioni delle competenti società specialistiche riconosciute a livello internazionale, viene eseguita unicamente su stretta indicazione medica, ovvero soltanto se i pazienti non rispondono sufficientemente agli antidepressivi e alla psicoterapia (cfr. anche le risposte del Consiglio federale alle interpellanze Glarner 24.4087 «Il Consiglio federale è disposto a stralciare la controversa terapia elettroconvulsivante dall’elenco dell’AOMS?»; von Siebenthal 22.4409 «Nessuna assunzione dei costi per metodi di trattamento discutibili» e von Siebenthal 16.4041 «Terapia elettroconvulsiva (un tempo elettroshock)», nonché i pareri in risposta alla mozione von Siebenthal 18.4362 «Basta con i metodi di terapia brutali e disumani del secolo scorso!» e al postulato von Siebenthal 17.3552 «L’elettroshock non è una terapia»).

Inoltre, come evidenziato ripetutamente dal Consiglio federale, le persone sottoposte alla TEC sono generalmente capaci di discernimento e quindi in grado di dare il proprio consenso esplicito alla TEC, il che garantisce che al momento di decidere la terapia, il loro diritto all’autodeterminazione sia sempre rispettato.

Come sottolineato dal Consiglio federale nella sua risposta all’interpellanza Glarner 24.4087, sono previste apposite procedure per riesaminare se prestazioni già rimunerate dall’AOMS adempiono i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (criteri EAE). Per la prestazione in questione non è stato chiesto un riesame. Una richiesta di riesame dei criteri EAE può essere presentata in ogni momento all’Ufficio federale della sanità pubblica.

Non spetta al Consiglio federale verificare se i criteri EAE di una singola prestazione siano soddisfatti. In tal senso sono infatti previste le apposite procedure menzionato qui sopra. Un rapporto in adempimento del postulato non apporta né un valore aggiunto significativo né nuove conoscenze e va quindi respinto.



Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.