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25.4748 · Mozione · 2025-12-19

Dipartimento delle Finanze

Assegnato alla commissione competente

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una revisione parziale della legge federale sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10) che preveda un’imposizione esaustiva del commercio di strumenti finanziari derivati e prodotti strutturati (contratti «future, opzioni, contratti «forward», swap ecc.) attraverso una tassa di negoziazione.

Allo stesso modo occorre prevedere una tassa di negoziazione per il commercio di criptovalute.

Per quanto riguarda le aliquote d’imposta, il Consiglio federale deve orientarsi alle aliquote della tassa di negoziazione riscossa su azioni e obbligazioni.

Begründung

La LTB presenta lacune in merito all’imposizione di strumenti finanziari derivati e prodotti strutturati. Al riguardo si rimanda al rapporto del Dipartimento federale delle finanze del 29 aprile 2025 nonché al rapporto del 9 ottobre 2024 «Finanzierung der AHV durch eine Finanzmarkttransaktionssteuer in Erfüllung des Postulates 21.3440 Rieder vom 19. März 2021». I contratti «future», le opzioni, i contratti «forward» e gli swap, ad esempio, non vengono tassati e quindi non sono soggetti a una tassa di negoziazione.

Secondo la sintesi del rapporto del 29 aprile 2025, la maggior parte delle negoziazioni di prodotti finanziari derivati e prodotti strutturati è esente da imposta (cfr. pag. 3 segg.). Non esistono motivi plausibili né comprensibili per tale esenzione.

È un dato di fatto che il commercio di strumenti finanziari derivati e prodotti strutturati registra volumi molto elevati e al fisco sfuggono così (contrariamente a quanto avviene nel commercio di azioni e obbligazioni) entrate cospicue che potrebbero contribuire in maniera significativa alla stabilizzazione del bilancio federale. E questo, nonostante da molto tempo ormai gli strumenti finanziari derivati presentino volumi di negoziazione più elevati rispetto ai loro valori di base sottostanti.

Al di là del fatto che gli strumenti finanziari derivati e i prodotti strutturati comportano rischi ingenti e non calcolabili sui mercati finanziari, che devono poi essere sostenuti con interventi statali e fondi pubblici, è inconcepibile che essi siano trattati in maniera diversa rispetto ai prodotti finanziari soggetti a una tassa di negoziazione ai sensi della LTB, come ad esempio le azioni e le obbligazioni.

Anche il commercio di criptovalute è in gran parte esente da imposta e non è soggetto ad alcuna tassa di negoziazione in Svizzera.

L’argomentazione secondo cui il mercato dei prodotti finanziari in questione si sposterebbe verso altri centri finanziari qualora fossero assoggettati ad imposta è valida soltanto per i settori del commercio ad alta frequenza e del mercato valutario. Ecco perché questi due settori devono essere esclusi dall’imposta,

mentre quelli rimanenti devono essere sottoposti a una tassa di negoziazione con aliquote conformi a quelle già disciplinate nella LTB.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il rapporto del Consiglio federale del 9 ottobre 2024 concernente il finanziamento dell’AVS mediante una tassa sulle transazioni finanziarie in adempimento del postulato 21.3440 Rieder («Finanzierung der AHV durch eine Finanzmarkttransaktionssteuer»; https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2021/20213440/Bericht%20BR%20D.pdf) esamina nei capitoli 3 e 4 se l’introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie, applicata al commercio di strumenti finanziari, possa essere giustificata nell’ottica della funzione fiscale o dell’obiettivo di incentivazione. In virtù della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (RS 641.10), la Svizzera riscuote due tipi di tasse sulle transazioni finanziarie: la tassa d’emissione sulle transazioni del mercato primario e la tassa di negoziazione sulle transazioni del mercato secondario.

Il rapporto evidenzia che, nell’ottica della funzione fiscale, queste tasse sono meno efficaci rispetto ad altre tasse che gravano direttamente sul reddito patrimoniale o sulla sostanza. Questo soprattutto in base al principio dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). Infatti, una transazione finanziaria rappresenta solo una ristrutturazione della sostanza, ma di per sé non genera reddito e quindi – a differenza del reddito da capitale o dell’utile in capitale – non produce alcuna capacità economica. Poiché i mercati finanziari sono in parte flessibili dal punto di vista geografico, una tassa di questo tipo può inoltre avere effetti negativi per la piazza finanziaria svizzera, qualora induca a ricorrere maggiormente a servizi finanziari forniti all’estero piuttosto che a quelli forniti sul territorio nazionale (reazioni elusive). Per quanto riguarda l’obiettivo di incentivazione, la teoria non permette di stabilire se una tassa sulle transazioni finanziarie, applicata alle transazioni del mercato secondario, possa effettivamente contribuire a ridurre la volatilità dei mercati finanziari. Generalmente, dalle indagini empiriche emergono risultati contrastanti: la tassa può non produrre alcun effetto significativo sulla volatilità o, in alcuni casi, addirittura aumentarne l’impatto. Di conseguenza, una tale tassa non è giustificata nemmeno nell’ottica dell’obiettivo di incentivazione. Questo sarebbe un argomento a favore dell’abolizione della tassa di emissione e della tassa di negoziazione. Tuttavia, l’abolizione della tassa di emissione proposta dal Consiglio federale e dal Parlamento è stata respinta nella votazione popolare del 13 febbraio 2022.

La richiesta dall’autore della mozione di assoggettare gli strumenti finanziari derivati alla tassa di negoziazione renderebbe più costosa la fornitura di servizi finanziari e la copertura dei rischi di mercato. Poiché tali strumenti sono utilizzati principalmente da operatori di mercato professionali, le reazioni elusive per evitare la tassa, rivolgendosi a intermediari finanziari esteri, risulterebbero più marcate. Ciò danneggerebbe la piazza finanziaria svizzera. Sotto il profilo economico, i prodotti strutturati sono oggi assoggettati sistematicamente alla tassa di negoziazione o ne sono esenti in base agli elementi che li compongono (tipicamente una combinazione di un’obbligazione imponibile di durata superiore a un anno o di un titolo del mercato monetario esente da imposta di durata inferiore a un anno con una o più opzioni). Attualmente, le transazioni in criptovalute sono sottoposte allo stesso trattamento fiscale delle transazioni in altre valute, esenti dalla tassa di negoziazione, non da ultimo a causa delle reazioni elusive che si possono attendere. Il fatto che già oggi il loro commercio non avvenga prevalentemente tramite negoziatori di titoli domiciliati in Svizzera potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo all’imposizione delle criptovalute.

Sulla base delle considerazioni di politica fiscale (cfr. cap 3 e 4 del rapporto) e dello sfavorevole rapporto costi-benefici delle diverse estensioni fiscali esaminate (cfr. cap. 6–9 del rapporto), il Consiglio federale ha raccomandato, da un lato, di non ricorrere né alla tassa di emissione né alla tassa di negoziazione per finanziare l’AVS, e dall’altro, di non introdurre nuove tasse sulle transazioni finanziarie per finanziare l’AVS o il bilancio generale della Confederazione (cfr. cap. 13 del rapporto).

Le affermazioni contenute nel suddetto rapporto mantengono la loro validità per il Consiglio federale.



Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.