25.482 · Iniziativa parlamentare · 2025-11-09
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Nella Commissione del Consiglio degli Stati
Ausgangslage
Comunicato stampa della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia Consiglio nazionale del 24.02.2026
Con 17 voti contro 8 la Commissione ha adottato un progetto di atto legislativo che modifica un articolo della legge sull’approvvigionamento elettrico nel quadro dell’iniziativa parlamentare 25.482 con l’obiettivo di permettere ai gestori delle reti di distribuzione di computare le perdite derivanti dall’acquisto di energia elettrica nelle tariffe del servizio universale. La legge vigente obbliga i gestori delle reti di distribuzione a essere il più possibile lungimiranti nell’acquisto di energia elettrica. A causa di eccedenze inattese di energia (p. es. dovute a un aumento della produzione degli impianti fotovoltaici) può tuttavia succedere che le quantità in eccesso debbano essere vendute a prezzi inferiori. La modifica consentirebbe di computare nelle tariffe del servizio universale i costi netti di tutte le operazioni economiche necessarie anziché soltanto i costi di acquisizione puri. Le perdite generate dalle fluttuazioni di domanda e offerta sarebbero quindi prese in considerazione nel calcolo dell’eventuale utile e computate nelle tariffe del servizio universale. Un acquisto lungimirante basato su buone previsioni consentirà di evitare anche in futuro un riversamento di costi inutili sui clienti. La modifica assoggetta la strategia d’acquisto e la documentazione relativa agli acquisti e alle vendite al controllo della Commissione federale dell’energia elettrica. Una minoranza è del parere che i previsti meccanismi di controllo non consentirebbero di evitare un inutile aumento dei costi per i consumatori finali e respinge il computo delle perdite derivanti dagli acquisti di energia elettrica nelle tariffe del servizio universale.
Comunicato stampa del Consiglio federale del 01.04.2026
Nella sua seduta del 1° aprile 2026, il Consiglio federale ha adottato il parere relativo all’iniziativa parlamentare della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) «Le perdite derivanti dall'acquisto di elettricità devono essere computate nelle tariffe del servizio universale» (25.482). In futuro i clienti del servizio universale dovrebbero così poter beneficiare di tariffe stabili. Il Consiglio federale accoglie con favore il previsto adeguamento della legge sull'approvvigionamento elettrico.
Wortlaut
L’art. 6 cpv. 5bis della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEI) deve essere precisato affinché nelle tariffe del servizio universale siano considerate le perdite dei gestori delle reti di distribuzione che derivano dalla vendita di eccedenze risultanti da fluttuazioni della domanda. Anche gli eventuali utili maturati devono essere computati, in modo tale da ottenere i costi netti. Contemporaneamente occorre evitare che i gestori delle reti di distribuzione acquistino quantità troppo elevate o troppo ridotte e ne riversino i costi sui clienti.
Begründung
L’ art. 6 cpv. 5bis lett. a LAEI prescrive che per l’approvvigionamento elettrico delle economie domestiche siano effettuati acquisti strutturati e a lungo termine. A tale scopo, i gestori delle reti di distribuzione si assicurano sul mercato dei derivati con anni di anticipo le quantità di energia necessarie sulla base di previsioni relative al consumo, alla produzione e alle immissioni di produttori terzi oppure riservano le proprie capacità. Garantiscono così la sicurezza dell’approvvigionamento, stabiliscono le tariffe e le comunicano per l’anno successivo. Il problema di fondo di tale sistema è che non è mai possibile prevedere il consumo orario esatto: acquisti e vendite a breve termine sono quindi imprescindibili. La crescente immissione d’elettricità di origine fotovoltaica acuisce il problema.
Previsioni più precise e l'individuazione di scostamenti sono possibili solo con l'avvicinarsi della data di fornitura. Un operatore del servizio universale può quindi per esempio constatare un’eccedenza («long position») che deve imperativamente bilanciare con una vendita, poiché in caso contrario sarebbe necessaria energia di compensazione non auspicata (e cara). Vendite o rivendite del genere possono generare delle perdite che per logica costituiscono una componente dell’acquisto, soprattutto di una strategia d’acquisto strutturata come quella ora prescritta. Poiché gli operatori del servizio universale devono acquisire questa energia elettrica, possono emergere delle eccedenze che vanno vendute. Le eccedenze sono spesso vendute a prezzi molto bassi, inferiori ai prezzi d’acquisto dell’elettricità acquisita o immessa. Per l’intero settore, le perdite ammontano a diverse centinaia di milioni di franchi all’anno (nel 2024 sono state stimate perdite di oltre 450 milioni di franchi e le previsioni per il 2025 si attestano intorno ai 300 milioni).
Interpretando in modo rigoroso e letterale l’articolo 6 capoverso 5bis lettera d cifra 2 LAEl, le tariffe del servizio universale possono inglobare solamente «i costi di acquisizione» puri. Ciò significa che le vendite di energia elettrica non possono essere considerate nel calcolo dei costi per la tariffa del servizio universale; verosimilmente non era tuttavia questa l’intenzione del legislatore. Se tuttavia si permettesse di computare le perdite, i gestori delle reti di distribuzione potrebbero acquistare intenzionalmente quantità troppo basse e in seguito, a causa di acquisti supplementari potenzialmente cari sul mercato a pronti, riversare costi elevati sui clienti del servizio universale. Per evitarlo, nella legge occorre utilizzare l’espressione «operazioni economiche necessarie». Nel diritto d’applicazione e nella computazione dei costi netti (e quindi degli utili e delle perdite) occorre prestare attenzione che i gestori delle reti di distribuzione non siano incentivati ad acquistare, intenzionalmente o a causa di previsioni approssimative o incomplete, quantità troppo elevate per poi riversare sui clienti le perdite derivanti dalla vendita a breve termine sul mercato a pronti.
Per evitare abusi e ottimizzazioni tra i diversi portafogli, le imprese di approvvigionamento energetico devono rispettare l’obbligo di separazione dei portafogli. Un trasferimento dovrebbe essere possibile soltanto a prezzo di mercato. I gestori delle reti di distribuzione rimangono obbligati a proteggersi dalle oscillazioni dei prezzi di mercato grazie ad acquisti strutturati e a lungo termine. Con previsioni il più possibile precise e una strategia d’acquisto trasparente, devono inoltre adeguare con la maggiore accuratezza possibile le quantità acquistate alla domanda prevista. Ciò garantisce la redditività e la capacità d’investimento dei gestori delle reti di distribuzione e consente a lungo termine tariffe stabili e conformi al mercato.
Verhandlungen
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 30.04.2026
Il Consiglio nazionale ha approvato una modifica della legge sull'approvvigionamento elettrico allo scopo di permettere ai gestori delle reti di distribuzione di computare le perdite derivanti dall'acquisto di energia elettrica nelle tariffe del servizio universale. La legge vigente obbliga i gestori delle reti di distribuzione a essere il più possibile lungimiranti nell'acquisto di energia elettrica sul lungo termine. A causa di eccedenze inattese di energia - dovute ad esempio a un aumento della produzione degli impianti fotovoltaici - può tuttavia succedere che le quantità in eccesso debbano essere vendute a prezzi inferiori.
Comunicato stampa della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 23.06.2026
Allineandosi alla decisione del Consiglio nazionale, la Commissione propone all’unanimità di approvare la modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico volta a permettere ai gestori delle reti di distribuzione di computare le perdite derivanti dall'acquisto di elettricità nelle tariffe del servizio universale (25.482). La modifica prevede che nelle tariffe del servizio universale siano computati i costi netti causati dalla totalità delle operazioni economiche necessarie invece dei costi di acquisizione puri.
Le strategie di acquisizione e la documentazione degli acquisti e delle vendite saranno sottoposte al controllo della Commissione federale dell’energia elettrica.
Informazioni
Segreteria della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE)
urek.ceate@parl.admin.ch
Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia (CAPTE)