Lexipedia

25.4841 · Interpellanza · 2025-12-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La Svizzera conta più di 1500 reti di teleriscaldamento. La quota di calore residuo e di energie rinnovabili è pari all’80 per cento circa. Il teleriscaldamento contribuisce in misura significativa alla decarbonizzazione nel campo dell’approvvigionamento di calore in Svizzera. Inoltre, le reti termiche rappresentano l’unico strumento per valorizzare in modo efficace il calore residuo, che altrimenti andrebbe perso.

Se un’impresa desidera essere esentata dalla tassa sul CO2, deve stipulare una convenzione sugli obiettivi con la Confederazione. Secondo la comunicazione dell’UFAM UV-2552 «Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040» (pag. 27, es. 12), l’allacciamento a una rete di teleriscaldamento non può essere considerato un provvedimento di riduzione delle emissioni di CO2: si tiene conto soltanto dell’incremento in termini di efficienza; una prassi non in linea con quella applicata, per esempio, ai certificati di gas rinnovabili. Né la legge né l’ordinanza sul CO2 prevedono un’esecuzione di questo tipo per il teleriscaldamento.

Quindi, quello di un’impresa che investe in un sistema di riscaldamento a cippato può essere considerato un provvedimento di riduzione delle emissioni di CO2, cosa che invece non avviene in caso di semplice allacciamento a una rete di riscaldamento a cippato da parte della stessa impresa.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Perché fonti di energia identiche, come nel caso di cui sopra relativo al cippato, sono trattate in maniera diversa a seconda della tecnologia impiegata (centralizzata o decentralizzata)?

2. Perché sono circa 1300 le imprese industriali che si trovano a far fronte a inconvenienti legati al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) quando quelle direttamente interessate sono soltanto 65 circa?

3. Il Consiglio federale ritiene necessario e lungimirante promuovere, per mezzo di reti termiche, l’utilizzo su grande scala del calore residuo? Una modifica della legge o dell’ordinanza permetterebbe di incoraggiarne l’utilizzo?

Stellungnahme des Bundesrates

1) La legge sul CO2 (RS 641.71) prevede lo stesso trattamento per fonti di energia identiche. Nel caso dei vettori energetici fossili, le emissioni di gas serra vengono tenute in considerazione là dove vengono generate. In questo modo, la tassa sul CO2 compare sempre sulle fatture degli utilizzatori di combustibili fossili, ossia i produttori di teleriscaldamento (parzialmente) fossile, e non dei consumatori. Se il produttore di teleriscaldamento attua provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2, per esempio sostituendo i combustibili fossili con il legno, è a lui che verrà computato l’effetto delle misure. Se tale effetto venisse computato una seconda volta presso la clientela, si tratterebbe di una contabilizzazione doppia. I vettori energetici biogeni, come il legno, non sono soggetti alla tassa sul CO2. Un’impresa che ha sottoscritto un impegno di riduzione e che sostituisce i combustibili fossili con il teleriscaldamento, smettendo così di emettere CO2, può cessare anticipatamente il proprio impegno di riduzione. 2) Poiché spesso sono diverse le fonti di calore che alimentano una rete di teleriscaldamento, i risparmi di CO2 possono essere computati esclusivamente ai produttori o ai consumatori. I risparmi di CO2 venivano inizialmente computati ai consumatori di teleriscaldamento, mentre dal 2013 vengono computati ai produttori. Questo cambiamento, da una parte, è dovuto ai limiti del sistema di scambio di quote di emissioni, dall’altra, è stato accolto con favore anche dai produttori di teleriscaldamento, poiché la corretta fatturazione della tassa sul CO2 alla clientela risultava, nel caso del calore parzialmente fossile, onerosa dal punto di vista amministrativo. In questo senso, l’approccio attuale non deve essere inteso come a svantaggio delle imprese industriali, ma piuttosto come una garanzia della corretta rappresentazione dei risparmi di CO2 legati all’utilizzo del teleriscaldamento e un modo per prevenire contabilizzazioni doppie. 3) Il Consiglio federale attribuisce grande importanza all’utilizzo di calore proveniente dagli impianti di incenerimento di rifiuti urbani (IIRU) e di calore residuo generato dai processi industriali. A tal fine, non reputa tuttavia opportuna una modifica relativamente all’obbligo di pagamento della tassa sul CO2 di cui nella legge sul CO2, poiché negli IIRU la percentuale di combustibili fossili convenzionali, come il gas naturale, soggetti alla tassa sul CO2, è estremamente bassa. Anche l’utilizzo di calore residuo generato dai processi industriali non è in linea di principio soggetto alla tassa sul CO2, mentre lo sono unicamente i vettori energetici primari per la generazione di calore.