25.4849 · Mozione · 2025-12-19
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un progetto di revisione della LPAM e di stralciare l’articolo 3 capoverso 2 lettera b oppure di adottare una misura per far sì che i Cantoni disciplinino in maniera uniforme i metodi di procreazione secondo l’articolo 3 LPAM.
Begründung
Conformemente all’articolo 3 capoverso 2 lettera b LPAM, le coppie e i coniugi possono ricorrere ai metodi di procreazione soltanto se entrambi i genitori sono in grado di provvedere al mantenimento e all’educazione del nascituro, presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età. In determinati casi ciò interessa anche le persone malate di cancro che, dovendo sottoporsi a una terapia tossica, non hanno nessun’altra possibilità. Se, ad esempio, dopo una diagnosi di cancro, il partner ha fatto congelare il proprio sperma, la coppia non ha il diritto di utilizzare questo patrimonio genetico fino a quando il team curante di oncologi e specialisti in medicina della procreazione non attesta che entrambi hanno una speranza di vita di 18 anni. Non potendolo garantire, ciascuna clinica agisce al momento in modo diverso. Nella maggior parte dei casi, i membri della coppia devono essere sani per un periodo di tempo non ben definito prima di poter disporre nuovamente del proprio seme o dei propri tessuti ovarici. Per l’interpretazione di questa norma non sono disponibili direttive specialistiche uniformi. Questo causa, da un lato, una disparità di trattamento a seconda del Cantone e delle persone che prendono in considerazione questa possibilità. Dall’altro, l’articolo 3 capoverso 2 lettera b LPAM genera anche una discriminazione rispetto alle coppie che si separano, ai genitori che muoiono in un incidente o a chi diventa genitore tramite una donazione di sperma all’estero o in Svizzera senza l’impegno del padre biologico. Attualmente a una persona malata di cancro e, in alcuni casi, già guarita viene sottratto il diritto di ricorrere al suo stesso patrimonio genetico e alla libera scelta di fondare una famiglia.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Quale principio supremo, la legge sulla medicina della procreazione (LPAM; RS 810.11) stabilisce che i metodi di procreazione si possono applicare soltanto se il benessere del nascituro risulti garantito (art. 3 cpv. 1 LPAM). La legge limita quindi l’autonomia riproduttiva degli aspiranti genitori. L’accesso ai metodi di procreazione è riservato alle coppie che, a ragione dell’età e della situazione personale, sono in grado di provvedere al mantenimento e all’educazione del nascituro presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età (art. 3 cpv. 2 lett. b LPAM). Per l’adozione vigono disposizioni analoghe (art. 5 dell’ordinanza sull’adozione; RS 211.221.36).
Per chiarire espressioni giuridiche vaghe, come la «situazione personale», il Consiglio federale ha incaricato la Commissione nazionale d’etica per la medicina umana (CNE) di elaborare direttive completive (cfr. art. 28 LPAM). Alla fine del 2023 sono così state pubblicate le direttive della CNE relative alla tutela del benessere del nascituro quale condizione per l’accesso alla medicina della procreazione (disponibili all’indirizzo www.nek-cne.admin.ch > Pubblicazioni > Direttive). In base a tali direttive, il rifiuto di un metodo di procreazione è ammissibile solo se esiste un rischio considerevole che il benessere del nascituro non sia garantito. Entrambi i partner devono essere presumibilmente in grado di occuparsi del figlio.
I professionisti competenti devono svolgere i necessari accertamenti del benessere del nascituro e della situazione personale degli aspiranti genitori nel caso concreto. Un’uniformazione di questa valutazione è pertanto possibile solo in misura molto limitata.
La valutazione sommativa della LPAM conclusasi a metà del 2024 (disponibile in francese e in tedesco all’indirizzo www.ufsp.admin.ch > Ricerca > Valutazione all’UFSP > Rapporti di valutazione > Biomedicina e ricerca) giunge alla conclusione che i medici esaminano la situazione personale in modo coscienzioso. Nei casi complessi richiedono perizie supplementari e discutono la decisione all’interno del team o del comitato etico. La valutazione non formula pertanto alcuna raccomandazione.
Il Consiglio federale è consapevole che, nella pratica, l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni volte a tutelare il benessere del nascituro possono sollevare difficoltà. Nell’ambito dell’attuale revisione totale della LPAM si sta pertanto esaminando in dettaglio se ed eventualmente in che misura occorra adeguare o concretizzare ulteriormente tali disposizioni. Il progetto da porre in consultazione sarà pronto prevedibilmente alla fine del 2026. In questo contesto assumono rilevanza anche le sei iniziative parlamentari pendenti 25.415-25.420 «Procreazione con assistenza medica per le donne single» che chiedono una modifica fondamentale delle disposizioni sull’accesso ai servizi di procreazione con assistenza medica.
Il Consiglio federale ritiene che un incarico distinto come quello richiesto nella mozione non sia necessario, tanto più che le questioni in essa sollevate sono comunque esaminate nell’ambito dell’attuale revisione totale della LPAM. In particolare, giudica inopportuno decidere prematuramente di stralciare l’articolo 3 capoverso 2 lettera b LPAM senza tenere conto delle future disposizioni a tutela del benessere del nascituro. A suo avviso è inappropriata e costituzionalmente problematica anche la richiesta alternativa di obbligare i Cantoni a disciplinare questo aspetto in maniera uniforme. L’obbligo per i Cantoni di disciplinare una tale misura in modo uniforme, ad esempio tramite un concordato, non sarebbe compatibile con gli articoli 48 e 48a della Costituzione federale. Un eventuale disciplinamento uniforme dovrebbe avvenire a livello del diritto federale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.