Impedire l'ordine simultaneo di misure stazionarie secondo gli articoli 59–61 del Codice penale e l'espulsione obbligatoria
25.4858 · Mozione · 2025-12-19
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare il Codice penale (CP) affinché i giudici non possano più disporre misure terapeutiche stazionarie secondo gli articoli 59–61 CP se nello stesso tempo è ordinata un’espulsione obbligatoria o facoltativa la cui esecuzione è prevedibile al termine della misura.
Una misura stazionaria può essere disposta soltanto se la permanenza del condannato in Svizzera è giuridicamente ed effettivamente possibile anche dopo la conclusione del trattamento.
Begründung
Nella prassi l’ordine simultaneo di una misura terapeutica stazionaria (art. 59–61 CP) e un’espulsione porta a risultati contraddittori ed economicamente problematici:Costi sproporzionati senza alcun vantaggio per la Svizzera
Le misure stazionarie causano costi pari a diverse centinaia di migliaia di franchi per caso. Se la persona viene espulsa al termine del trattamento, l’unico a beneficiare del successo terapeutico è il Paese d’origine, mentre la Svizzera sostiene i costi complessivi. Ciò è in contrasto con il principio dell’economicità dell’azione statale.Scarsa coerenza nella politica criminale
Le misure terapeutiche mirano a favorire il reinserimento sociale e a prevenire le recidive all’interno della società svizzera. L’espulsione simultanea va nel senso opposto a tale obiettivo e rende la misura incompatibile con il sistema.Incertezza giuridica in caso di espulsioni non eseguibili
Nei casi in cui l’espulsione ordinata non sia possibile (p. es. a causa di guerra, rischio di tortura o assenza di un accordo di riammissione), le persone interessate restano in Svizzera al termine della misura. Di conseguenza:l’espulsione resta di fatto inefficace,ma allo stesso tempo non vi è alcuna strategia chiara su come affrontare il rischio che permane per la sicurezza.Necessità di linee guida chiare
L’attuale quadro legale lascia in gran parte che sia la giurisprudenza a trovare una soluzione per queste situazioni contraddittorie. Occorrono chiare prescrizioni legali per garantire:una misura terapeutica ouna fine del soggiornoma non entrambe simultaneamente senza prospettive realistiche d’esecuzione.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il giudice ordina una misura se la sola pena non è atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati, sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige e se le condizioni particolari previste per ordinare la misura sono adempiute (art. 56 cpv. 1 del Codice penale [CP; RS 311.0]). La misura intende quindi contribuire a prevenire le recidive e proteggere così la società. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, questo non vale solo per il territorio svizzero (TF, sentenza 6B_577/2011 del 12 gennaio 2012, consid. 4.2). Il Consiglio federale riconosce la necessità di riesaminare il diritto in materia di misure, in particolare per quanto riguarda le misure stazionarie secondo l’articolo 59 CP. L’oggetto della presente mozione è tuttavia strettamente connesso, sul piano materiale, a quello della mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati 25.4415 «Modifiche concernenti l'esecuzione delle sanzioni», che il Consiglio federale propone di accogliere. I lavori relativi alla mozione 25.4415 permetteranno di trattare in un quadro più ampio, in collaborazione con i Cantoni, i punti sollevati nella presente mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.