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Tutela dei diritti politici attraverso una prassi proporzionata per l’attestazione del diritto di voto nel caso di iniziative e referendum

25.4868 · Mozione · 2025-12-19

Cancelleria federale

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare i provvedimenti necessari per garantire che la prassi di attestazione del diritto di voto rispetti la garanzia dei diritti politici (art. 34 Cost.), il principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), la protezione dall'arbitrio e la tutela della buona fede (art. 9 Cost.). I Comuni e la Cancelleria federale devono interpretare i requisiti formali in modo da dare priorità alla volontà effettivamente espressa dagli aventi diritto di voto.

Quando su una lista il nome e l’indirizzo dei membri di un’economia domestica o di una famiglia sono scritti dalla stessa mano ma le firme sono autografe e dunque suggellano una volontà individuale espressa validamente, queste possono essere annullate esclusivamente in caso di fondato sospetto di irregolarità o manipolazione.

Begründung

Dal 1° novembre 2025, i Comuni e la Cancelleria federale applicano una nuova interpretazione, nettamente più rigorosa, della direttiva relativa all’attestazione del diritto di voto. Se il nome e il cognome su una lista di firme sono stati scritti «dalla stessa mano», in linea di principio tutte le firme sulla lista sono considerate nulle, anche se le persone hanno firmato di proprio pugno e non vi è alcun indizio di manipolazione o falsificazione. Al massimo, può essere considerata valida una sola firma.

Le valutazioni effettuate dai comitati attualmente impegnati nella raccolta di firme dimostrano che questa prassi renderebbe nulle una quota compresa tra circa il 5 e il 15 per cento delle firme raccolte. Nella maggior parte dei casi la questione riguarderebbe economie domestiche composte da due o tre persone: coniugi, famiglie o coinquilini. Non si tratta dunque né di abusi né di frodi: tutte le persone firmano di propria mano, convinte di agire nel rispetto delle regole.


Il Consiglio federale deve assicurare che gli abusi effettivi vengano contrastati sistematicamente, ma anche che i Comuni e la Cancelleria federale tengano conto innanzitutto della volontà effettivamente espressa dagli aventi diritto di voto. In tal modo si rafforza l’integrità della procedura e si continua a garantire un esercizio agevole dei diritti politici.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il diritto di voto è un diritto strettamente personale. Per tale motivo, da sempre, le domande di referendum e le iniziative popolari devono essere sottoscritte di proprio pugno. L’obbligo di apporre la firma accanto al nome e cognome vige soltanto dal 1997. Dal 2015, sulla lista delle firme devono essere scritti a mano anche il proprio cognome e i propri nomi, secondo quanto previsto esplicitamente dall’articolo 61 capoverso 1 della legge federale sui diritti politici (LDP, RS 161.1). I requisiti formali servono altresì a prevenire abusi: quando infatti, ad eccezione della firma vera e propria, tutte le informazioni relative al firmatario sono inserite da terzi, risulta più facile falsificare le dichiarazioni di sostegno e, allo stesso tempo, è più difficile riconoscere firme eventualmente contraffatte. Sempre dal 2015, l’obbligo delle iscrizioni e della firma autografe è precisato chiaramente sia nelle guide che la Cancelleria federale (CaF) mette a disposizione dei comitati referendari o d’iniziativa sia su ogni lista delle firme. Questa precisazione figura anche nelle istruzioni della CaF e in quelle emanate dai Cantoni per i Comuni (cf. bk.admin.ch/iniziative > Ulteriori informazioni > Procedura concernente l'attestazione del diritto di voto > Opuscolo attestazione del diritto di voto 2025). La CaF ha constatato che, in passato, la regola di cui all’articolo 61 capoverso 1 LDP non è stata applicata con la stessa sistematicità da tutti i Comuni: alcuni hanno attestato firme anche di fronte all’evidenza che il firmatario non aveva scritto di proprio pugno il nome e cognome; altri invece non hanno attestato le dichiarazioni di sostegno, e anzi, a volte, non ne hanno considerata valida nessuna. Nell’ottica di una prassi unitaria e conforme alla legge, nonché di una lotta più efficace agli abusi, la CaF ha pertanto precisato nelle proprie istruzioni che, in linea di principio, le iscrizioni (nomi, cognome, firma) palesemente scritte dalla stessa mano vanno dichiarate nulle ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 LDP come avvenuto finora. Il Comune può tuttavia convalidare almeno una firma se ritiene plausibile che almeno una iscrizione sia autografa (ad es. nel caso in cui una persona compili la lista delle firme per sé e per i membri della propria famiglia). Da quando le istruzioni sono state precisate, sono state depositate e conteggiate le firme raccolte per un’iniziativa popolare e un referendum. A seguito dei controlli eseguiti, la CaF ha dovuto annullare 745 firme a sostegno dell’iniziativa popolare (0,7 %) e 263 a sostegno del referendum (0,5 %) perché nome e cognome non erano stati scritti a mano. Eccezionalmente, la CaF ha inoltre ricontato le firme già annullate dai Comuni per lo stesso motivo, rilevando un totale di 133 firme nulle per l’iniziativa e 118 per il referendum. Secondo il Consiglio federale, il contenuto delle istruzioni precisate consente di proteggere in modo proporzionato e non arbitrario il diritto di iniziativa e di referendum degli aventi diritto di voto, nonché di contrastare eventuali abusi e garantire l’esercizio agevole dei diritti politici. Il Consiglio federale non reputa pertanto necessario alcun intervento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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