25.4882 · Mozione · 2025-12-19
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica legislativa al fine di escludere e stralciare senza formalità e senza ulteriore esame le domande multiple e di riesame nel settore dell’asilo (asilo, statuto di protezione S, ammissione provvisoria) nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della decisione d’asilo, di non entrata nel merito o di altro tipo.
Begründung
In Svizzera, dopo una decisione negativa ogni richiedente l’asilo può presentare (anche più volte, senza limiti) una nuova domanda, pure dopo aver esaurito tutte le vie di ricorso fino al Tribunale amministrativo federale (TAF). Le persone con statuto di protezione S possono parimenti presentare nuove domande in qualsiasi momento, anche se il loro statuto è stato precedentemente revocato a causa di un soggiorno prolungato nel Paese d’origine (cfr. 25.7747). In questo modo la revoca diventa una farsa. È facile presentare una nuova motivazione o addurre motivi insorti dopo la fuga. Anche se, dopo aver esaminato la domanda, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) giunge alla conclusione che non sono state fatte valere nuove circostanze rilevanti o che un Paese terzo sicuro è competente per la procedura d’asilo, è necessario emanare una decisione, che con il sostegno di un avvocato può essere impugnata a spese dei contribuenti, rendendo impossibile, spesso a lungo termine, l’esecuzione dell’allontanamento. I richiedenti l’asilo e le persone in cerca di protezione ottengono consulenza e rappresentanza legale indipendenti e finanziate dallo Stato, fornite da una persona che presenta domande e interpone ricorsi per loro conto. È quindi possibile e ragionevolmente esigibile addure i motivi di fuga sin dall’inizio nell’ambito dell’obbligo di collaborazione. Una successiva modifica delle informazioni fornite, nonostante gli ampi accertamenti ed esami da parte dei consultori, delle autorità e dei giudici, non deve condurre a nuove procedure. Le domande multiple e di riesame gravano sulle strutture statali, cagionano costi supplementari notevoli (in termini di personale, procedure e aiuto sociale) e spesso impediscono l’esecuzione dell’allontanamento. Sia la SEM che il TAF lamentano un numero molto elevato di casi pendenti: a fine 2024 erano pendenti in prima istanza 11 921 domande d’asilo (SEM) e 3579 ricorsi (TAF). Per rendere più efficienti le procedure d’asilo, prevenire gli abusi, eliminare gli incentivi sbagliati e impiegare in maniera mirata le risorse delle autorità competenti in materia d’asilo e dei tribunali è necessario impedire questo tipo di domande.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide l’opinione dell’autore della mozione secondo cui occorre contrastare le domande multiple e di riesame infondate manifestamente presentate solo per impedire l’imminente esecuzione dell’allontanamento. Di conseguenza, l’articolo 111c della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) prevede che le domande d’asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d’asilo e di allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Non si svolge alcuna fase preparatoria e per la durata della procedura le persone interessate ricevono, su richiesta, esclusivamente un soccorso d’emergenza (art. 82 cpv. 2 LAsi). La motivazione scritta deve essere redatta in modo tale da permettere alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di decidere in merito alla domanda senza sentire la persona interessata. Contrariamente a quanto sostenuto dall’autore della mozione, la LAsi non prevede una consulenza o rappresentanza legale gratuita. Lo stesso vale anche per il rimedio giuridico straordinario del riesame (art. 111b LAsi). La SEM stralcia senza formalità le domande multiple e di riesame infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi (art. 111b cpv. 4 e 111c cpv. 2 LAsi). Nell’ambito del pacchetto di sgravio 2027, nella sessione invernale 2025 il Consiglio degli Stati ha inoltre deciso di introdurre un termine supplementare di attesa per le domande multiple e di riesame: le domande presentate nei sei mesi successivi alla conclusione di una precedente procedura saranno stralciate senza formalità, a meno che non sussistano nuovi fatti o mezzi di prova rilevanti o nuovi indizi motivati di persecuzione. Il progetto sarà discusso in Consiglio nazionale nella sessione primaverile 2026. Abolire in generale la possibilità di presentare una domanda di riesame o multipla nei cinque anni successivi alla conclusione di una precedente procedura, come chiede l’autore della mozione, viola le garanzie procedurali generali dell’articolo 29 della Costituzione federale (Cost.; RS 101). Secondo i principi che la giurisprudenza e la dottrina desumono da questa disposizione, un’autorità è obbligata a trattare una domanda di riesame se le circostanze sono mutate in maniera sostanziale dalla prima decisione. Lo stesso obbligo vale se il richiedente fa valere fatti e mezzi di prova rilevanti di cui non era a conoscenza nella precedente procedura o se all’epoca gli era impossibile o non aveva motivo di farli valere (DTF 146 I 185 consid. 4.1). Nella misura in cui si tratta di nuove allegazioni rilevanti ai fini dell’asilo, l’abolizione della possibilità di presentare domande di riesame o multiple viola inoltre il principio di non respingimento sancito dal diritto in materia di rifugiati (art. 33 par. 1 Convenzione sullo statuto dei rifugiati, art. 25 cpv. 2 Cost.) e in materia di diritti umani (art. 25 cpv. 3 Cost. e p es. art. 3 in combinato disposto con l’art. 13 CEDU).Il Consiglio federale ritiene che le disposizioni e gli strumenti esistenti siano sufficienti. Ritiene inoltre che la proposta avanzata dal Consiglio degli Stati di introdurre un termine di attesa, sulla quale il Consiglio nazionale deciderà nella sessione primaverile 2026, vada nel senso della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.