Offesa del consigliere nazionale Gartmann al consigliere nazionale Molina alla luce dell'articolo 39 del Regolamento del Consiglio nazionale (RCN)
26.1016 · Interrogazione · 2026-03-19
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Conformemente all'articolo 39 del RCN, il presidente della Camera richiama all'ordine i partecipanti alla seduta che si esprimono in modo offensivo. Nel corso della seduta del 12 marzo 2026, il deputato Gartmann ha definito il deputato Molina «ben integrato», asserendo che quest’ultimo dovrebbe essere «umile e grato» di poter vivere in un «Paese meraviglioso come la Svizzera». Al microfono della Camera, il deputato Gartmann ha contestato al deputato Molina il fatto di appartenere alla Svizzera in modo paritario. Sebbene tale giudizio non spetti comunque al deputato Gartmann, va ricordato che il deputato Molina è nato l'8 luglio 1990 a Uster come cittadino svizzero ed è attinente di San Gallo e Neunkirch. Fondandomi sull'articolo 118 capoverso 3 della legge sul Parlamento, chiedo all'Ufficio di rispondere alle seguenti domande:
Il presidente della Camera e l’Ufficio concordano che tali affermazioni rivolte a un rappresentante eletto dal Popolo siano denigratorie e offensive?
Perché il presidente della Camera non ha immediatamente richiamato all’ordine il deputato Gartmann per questa affermazione offensiva, come previsto dal RCN?
Il presidente della Camera ha espresso il proprio rimprovero al termine della seduta? In caso contrario, perché no?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio nazionale è un luogo di dibattito e deliberazione in cui vengono discussi liberamente argomenti e controargomenti. Il presupposto fondamentale di tali scambi è il rispetto reciproco. Anche le divergenze di opinione più marcate non giustificano in alcun modo attacchi personali.
Per questo motivo, ogni deputato che si sente offeso da affermazioni espresse da un altro deputato può fare una dichiarazione personale (art. 43 del Regolamento del Consiglio nazionale [RCN]). Inoltre, il presidente può intervenire d’ufficio e richiamare all’ordine i partecipanti alla seduta che si esprimono in modo offensivo (art. 39 cpv. 1 RCN). In merito a questo tipo di intervento non esistono tuttavia criteri assoluti: la valutazione del presidente dipende dal genere di affermazioni e dal contesto in cui vengono pronunciate. Il suo intervento richiede una valutazione immediata e articolata della situazione. L’offesa dev’essere evidente, a prescindere dal fatto che si tratti di una volgarità, di un insulto, di una discriminazione o di qualsiasi altra espressione che leda l’onore o l’integrità. Se non vi è offesa, occorre privilegiare la libertà di parola e consentire alla persona che si sente aggredita di fare una dichiarazione personale. All’occorrenza, il presidente può in seguito richiamare all’ordine.
L’Ufficio è venuto a conoscenza che il 18 e il 19 marzo 2026 il presidente ha avuto un colloquio riservato con i due consiglieri nazionali interessati e ha dato loro la possibilità di esporre la propria posizione. I due consiglieri nazionali hanno deciso di chiudere definitivamente la questione.
Il 20 marzo 2026, nel suo discorso di chiusura, il presidente ha ricordato che un dibattito costruttivo è possibile solo in un clima di reciproco rispetto e ha sottolineato che anche le divergenze più profonde non giustificano né attacchi personali nei confronti di altri deputati né offese. (…) La Camera deve rimanere un luogo in cui ci si confronta sulle idee, senza attaccare le persone. Ha altresì ribadito che solo a questa condizione il Parlamento può svolgere appieno il proprio ruolo ed essere all’altezza della fiducia che i cittadini ripongono in esso (cfr. Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale, sessione primaverile 2026, pag. 647 [traduzione dal testo originale francese]).
Alla luce di queste considerazioni, l’Ufficio ritiene che il presidente abbia adempiuto correttamente ai propri doveri e che non vi sia motivo di mettere in discussione la sua valutazione della situazione.