Cure da parte dei familiari: assicurare la qualità e aumentare la facoltà di pianificazione nell’ambito della procedura di autorizzazione delle organizzazioni di assistenza e cura a domicilio
26.3013 · Mozione · 2026-01-27
Dipartimento dell'interno
Pianificato nel Consiglio nazionale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la pertinente ordinanza o, se necessario, di presentare una modifica della legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) affinché:
i Cantoni, nell’ambito dell’autorizzazione delle organizzazioni di assistenza e cura a domicilio che impiegano familiari curanti, siano tenuti a prendere in considerazione criteri di qualità vincolanti, che devono valere allo stesso modo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e per il finanziamento dei costi residui. In tal modo s’intende garantire sia la qualità delle prestazioni di cura sia la protezione dei familiari curanti;
i Cantoni possano limitare a uno o più fornitori di prestazioni per regione la possibilità di fatturare all’AOMS le prestazioni di cura fornite dai familiari.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Nel suo rapporto del 15 ottobre 2025 concernente le prestazioni di cure dei familiari curanti nel quadro dell’assicurazione obbligatoria medico-sanitaria «Pflegeleistungen von Angehörigen im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung» (disponibile in tedesco e francese con sintesi in italiano su www.bag.admin.ch > Services > Publikationen > Bundesratsberichte), il Consiglio federale ha avuto modo di identificare dove occorre intervenire per garantire la qualità e l’economicità delle prestazioni di cura, in particolare riducendo le possibilità di guadagni eccessivi per i fornitori di prestazioni che impiegano familiari curanti. Come la Commissione, anche il Consiglio federale ritiene necessario agire in quest’ambito e ha quindi fornito raccomandazioni agli attori competenti, affinché possano sfruttare appieno il potenziale degli strumenti già disponibili. L’attuazione delle raccomandazioni è seguita da vicino dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Secondo il Consiglio federale, le basi per adempiere la richiesta di fondo della mozione sono già date. L’articolo 58g dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (RS 832.102) stabilisce infatti i requisiti di qualità che tutti i fornitori di prestazioni devono soddisfare. I Cantoni li possono concretizzare ulteriormente nell’ambito dell’autorizzazione dei fornitori stessi. A tal fine devono inoltre garantire che le organizzazioni di assistenza e cura a domicilio provvedano ad assicurare la necessaria vigilanza sui familiari curanti, così come previsto dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, e dispongano del personale specializzato di cui hanno bisogno. I Cantoni devono orientarsi anche ai requisiti concordati nelle convenzioni sulla qualità. Secondo le raccomandazioni del Consiglio federale, la convenzione sulla qualità nel settore delle cure infermieristiche deve prevedere anche disposizioni specifiche in merito all’impiego di familiari curanti. Tale convenzione sarà disponibile nei prossimi mesi. Ne consegue che i Cantoni possono già stabilire requisiti differenziati e rigorosi per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e verificarne il rispetto nell’ambito della loro attività di vigilanza. Il rispetto delle condizioni di autorizzazione va verificato durante tutto il periodo di attività dell’organizzazione. I Cantoni possono inoltre garantire che i fornitori di prestazioni dispongano di un’organizzazione appropriata e di personale specializzato sufficiente anche nel quadro dei mandati di prestazioni di cui all’articolo 36a capoverso 3 della legge sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) concernenti l’obbligo di formazione. È anche in questo modo che vengono create condizioni restrittive per la fornitura di prestazioni. Inoltre, nel caso di un aumento dei costi delle cure superiore alla media, l’articolo 55b LAMal prevede che i Cantoni possano limitare l’autorizzazione di nuovi fornitori di prestazioni. Infine, fino all’introduzione del finanziamento uniforme delle prestazioni non è prevista alcuna limitazione per l’autorizzazione di fornitori di prestazioni non mediche. Il Dipartimento federale dell’interno è per contro incaricato di provvedere, entro la fine del 2026, a informare il Consiglio federale in merito all’attuazione delle raccomandazioni del rapporto menzionato e a proporre eventuali altre misure. Il Consiglio federale resta dell’avviso che sia necessario apportare miglioramenti il più rapidamente possibile e che il modo più efficiente per farlo sia tramite l’attuazione delle proprie raccomandazioni. Al contempo, con la mozione Rechsteiner 23.4281 «Regolamentare in modo vincolante le cure da parte dei familiari», il Consiglio federale è stato incaricato di procedere a una modifica di legge affinché le prestazioni di cura fornite da familiari siano autorizzate soltanto in casi eccezionali e a condizione che rispondano a requisiti chiari. Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale non considera opportuno assumere ulteriori incarichi. Ritiene invece necessario chiarire, nel quadro dell’elaborazione di un disciplinamento come richiesto dalla mozione 23.4281, quale debba essere l’orientamento da perseguire. A tal fine intende promuovere il dialogo con gli attori e avvalersi di una procedura di consultazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.