26.3017 · Mozione · 2026-02-09
Dipartimento delle Finanze
Nella Commissione del Consiglio degli Stati
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare all’Assemblea federale un disegno di atto legislativo che introduca l’obbligo di consultare le competenti commissioni del Parlamento nei seguenti casi:
emanazione o modifica di ordinanze della FINMA;
emanazione o modifica di circolari della FINMA.
Una minoranza (Ryser, Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Bertschy, Michaud Gigon, Roth David, Stämpfli, Widmer Céline) propone di respingere la mozione.
Begründung
Legiferare è il compito fondamentale del Parlamento (Legislativo). Ne discende il diritto di essere consultato in merito agli atti normativi subordinati emanati dal Consiglio federale (Esecutivo). Le commissioni del Parlamento possono così raccomandare modifiche dei progetti di ordinanza del Consiglio federale o possono presentare una mozione con cui incaricano quest’ultimo di modificare un progetto di ordinanza o un’ordinanza.
Non è però previsto un meccanismo di consultazione del Parlamento per gli atti normativi emanati dalla FINMA – benché questi siano di capitale importanza per il settore finanziario. Oltre alle summenzionate ordinanze e circolari previste dalla legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), nella prassi vengono applicate normative generali e astratte non contemplate dal diritto federale. Rientrano fra queste in particolare le comunicazioni sulla vigilanza e le guide pratiche, ambedue di fatto vincolanti.
Non di rado vi è disaccordo riguardo al fatto che determinate normative della FINMA dispongano o meno della necessaria base legale (si vedano ad es. i rapporti relativi alle indagini conoscitive svolte dalla FINMA). L’introduzione di un meccanismo di consultazione del Parlamento potrebbe rivelarsi preziosa in questi casi, in quanto permetterebbe di dissipare tempestivamente eventuali dubbi circa la sussistenza della necessaria base legale e rafforzerebbe il principio della separazione dei poteri. Analogamente a quanto accade con le ordinanze del Consiglio federale, il Parlamento avrebbe così la possibilità di formulare raccomandazioni in merito alle normative emanate dalla FINMA e di proporre le modifiche che dovesse ritenere necessarie.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l’articolo 7 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1), la FINMA disciplina per il tramite di ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari (lett. a), e circolari concernenti l’applicazione della legislazione sui mercati finanziari (lett. b). Salvo disposizione contraria, la competenza normativa esercitata mediante ordinanze della FINMA si limita all’emanazione di disposizioni tecniche di rilevanza secondaria, mentre le circolari della FINMA servono esclusivamente all’applicazione del diritto e non devono contenere norme di diritto (art. 5 dell’ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente la legge sulla vigilanza dei mercati; RS 956.11). Diversamente dalle ordinanze della FINMA, le relative circolari non dispiegano quindi alcun effetto giuridicamente vincolante per gli interessati. Tuttavia, quale strumento di informazione sull’attività di vigilanza, le circolari garantiscono uniformità e trasparenza e vincolano la FINMA alla propria interpretazione (tutela della fiducia). Ciò assicura la parità di trattamento tra i partecipanti al mercato finanziario e contribuisce alla certezza del diritto. La FINMA non è obbligata a rendere pubblica la propria prassi per il tramite di circolari. Nel quadro della propria competenza normativa in materia di legislazione sui mercati finanziari, l’Assemblea federale ha già oggi la possibilità di influenzare in modo significativo l’orientamento e l’attività della FINMA. Nell’emanare le proprie ordinanze e circolari, la FINMA è vincolata (cfr. art. 6 cpv. 1 LFINMA) al diritto superiore vigente, segnatamente alle leggi sui mercati finanziari e alle relative ordinanze del Consiglio federale; inoltre, esistono meccanismi di controllo legali e – nell’ottica della separazione dei poteri – giudiziari che garantiscono in particolare il rispetto del principio di legalità nell’esercizio della funzione di regolamentazione della FINMA. Il Parlamento esercita l’alta vigilanza sulla FINMA. Secondo quanto precisato nella motivazione, il meccanismo di consultazione proposto si ispira al diritto del Parlamento di essere consultato in merito alle ordinanze emanate dal Consiglio federale (art. 151 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento [LParl; RS 171.10]). Tale diritto si concentra su importanti ordinanze del Consiglio federale – tra cui quelle relative al diritto in materia di mercati finanziari – e, in particolare, non riguarda le questioni di applicazione del diritto, poiché l’applicazione del diritto emanato dal potere legislativo avviene, in applicazione del principio della separazione dei poteri, da parte delle autorità incaricate (potere esecutivo; fatti salvi i meccanismi di controllo giudiziari per gli atti normativi delle autorità). La creazione di un simile meccanismo di consultazione limitato alla FINMA costituirebbe una novità sia per la sua portata sia per il suo contenuto, anche rispetto ad altre autorità amministrative indipendenti dotate di competenze di regolamentazione analoghe. Inoltre, l’impostazione proposta, che prevede un obbligo effettivo di consultazione, va oltre il diritto di essere consultati, previsto nell’articolo 151 LParl; considerato il contenuto tecnico di rilevanza secondaria delle ordinanze della FINMA, tale obbligo va oggettivamente posto in discussione. Inoltre, un meccanismo di consultazione specifico per la FINMA potrebbe risultare incongruente e limitante, tenuto conto che quest’ultima, come peraltro deciso dalla stessa Assemblea federale, è organizzata quale autorità di vigilanza autonoma e indipendente nell’esercizio della propria attività (art. 21 cpv. 1 LFINMA). Infine, va osservato che i contributi forniti nel quadro di una procedura di consultazione richiesta in virtù dell’articolo 151 LParl non avrebbero alcun effetto vincolante. Altre possibili ripercussioni negative derivano dal fatto che il meccanismo di consultazione richiesto dalla mozione potrebbe causare ritardi nel processo di regolamentazione. Nel suo «Financial Sector Assessment Program» del 2025, il Fondo monetario internazionale ha chiesto di autorizzare la FINMA a comunicare più rapidamente al mercato le proprie ordinanze e circolari, accelerando così il processo di regolamentazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.