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Contenimento dei premi (AOMS) 1.2: Trasparenza sugli sconti in fattura concessi ai grossisti per i medicamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e potenziale di riduzione dei costi

26.3060 · Postulato · 2026-03-05

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto in cui esamina in che misura i vantaggi finanziari (sconti in fattura) concessi dai fabbricanti di medicamenti ai grossisti sono effettivamente trasferiti all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e agli assicurati. Nello specifico, dovrà individuare eventuali lacune legislative e, se del caso, proporre misure volte a rafforzare la trasparenza e la gestione dei costi lungo l’intera catena di approvvigionamento.

In particolare, il rapporto dovrà:

- stimare l’entità degli sconti concessi ai grossisti per i medicamenti rimunerati dall’AOMS;

- analizzare i flussi finanziari nelle strutture integrate (grossisti legati a catene di farmacie);

- individuare eventuali lacune legislative nella legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) e nella legge sugli agenti terapeutici (LATer);

- valutare l’opportunità di introdurre misure tese a rafforzare la trasparenza e a istituire obblighi di ripercussione degli sconti.

Begründung

Il controllo dei costi dei medicamenti è un aspetto chiave per contenere l’aumento dei costi nell’AOMS e, di conseguenza, anche quello dei premi.

Alcune catene di farmacie fanno parte di gruppi che dispongono di un proprio grossista. In queste strutture, il grossista – talvolta organizzato come entità giuridica distinta – centralizza gli sconti in fattura concessi dai fabbricanti. Tali importi possono poi contribuire al finanziamento interno del gruppo, senza comparire in modo trasparente nei prezzi fatturati all’AOMS.

Mentre la LAMal, in virtù dell’articolo 56 capoverso 3, obbliga i fornitori di prestazioni a far usufruire il debitore degli sconti ottenuti che riguardano prestazioni rimunerate, la LATer non prevede alcun obbligo paragonabile per i grossisti. Questa situazione può generare un’asimmetria legislativa e ostacolare la trasparenza in merito all’effettivo trasferimento degli sconti agli assicurati.

In un contesto di forte pressione sui premi come quello attuale, occorre esaminare se il quadro legale vigente permette di evitare che gli sconti siano trattenuti dalle strutture integrate e di garantire che gli sconti concessi lungo l’intera catena di approvvigionamento concorrano effettivamente alla riduzione dei costi.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Lo scopo delle disposizioni sull’integrità e la trasparenza (art. 55 e 56 della legge sugli agenti terapeutici [LATer; RS 812.21]) è di fare in modo che i vantaggi concessi non influenzino la prescrizione, l’uso o la dispensazione dei medicamenti soggetti a prescrizione medica. Poiché i grossisti non dispensano o usano medicamenti soggetti a prescrizione medica, e quindi non hanno alcuna influenza sulla scelta del trattamento, l’obbligo di trasparenza (art. 56 LATer) è attualmente limitato al cosiddetto «ultimo livello commerciale» (cfr. art. 10 cpv. 1 dell’ordinanza concernente l’integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici [OITAT; RS 812.214.31]). L’obbligo di trasparenza concerne quindi in particolare i rapporti d’affari tra fabbricanti o grossisti da un lato e studi medici e farmacie dall’altro (ma non quelli tra fabbricanti e grossisti). Il Consiglio federale si riserva tuttavia la facoltà di estendere la disposizione sulla trasparenza ai grossisti (nel rapporto d’affari tra fabbricante e grossista), qualora le conoscenze acquisite nel corso dell’esecuzione della norma lo rendessero necessario per motivi di polizia sanitaria. Nel quadro di una futura valutazione dell’OITAT (pianificata dal 2028) è previsto di fornire al Consiglio federale la base informativa affinché quest’ultimo possa decidere in merito a una tale estensione. Nel diritto attualmente vigente, l’estensione delle disposizioni sulla trasparenza nella LATer non ha alcuna influenza diretta sull’obbligo di ripercussione e sul contenimento dei costi nell’ambito della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Mentre le disposizioni sull’integrità e la trasparenza perseguono un obiettivo di polizia sanitaria, la LAMal ha motivazioni di politica sociale e intende tutelare gli interessi economici degli assicurati. Infine, i fornitori di prestazioni che esercitano a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono tenuti per legge a ripercuotere gli sconti ottenuti. Quindi, se un grossista concede uno sconto a un fornitore di prestazioni, quest’ultimo lo dovrà ripercuotere. Lo stesso principio si applica se il fornitore di prestazioni riceve uno sconto indiretto, per esempio se gli spetta una partecipazione finanziaria alla cifra d’affari annua realizzata in funzione del volume degli ordini. Le circostanze devono essere esaminate caso per caso e possono dunque già coprire le situazioni descritte nel postulato.Poiché l’obbligo di ripercuotere gli sconti è già disciplinato nel diritto vigente e la valutazione dell’OITAT, come menzionato, è prevista dal 2028, un rapporto supplementare non apporterebbe secondo il Consiglio federale alcun valore aggiunto.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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