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26.3065 · Mozione · 2026-03-05

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l’articolo 69 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) come segue: Cpv. 4: Prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, l’autorità competente si accerta che nello Stato di rimpatrio questi possa essere affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a un’autorità. In quest’ultimo caso occorre che lo Stato in questione abbia firmato la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Begründung

Abbiamo un numero eccessivo di richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati (RMNA) che, a causa della giurisprudenza del Tribunale federale amministrativo sulle «strutture di accoglienza», non possono praticamente più essere rimpatriati, il che comporta costi. La NZZ ha intervistato sei dei 6139 RMNA che avevano presentato una domanda d’asilo in Svizzera nel 2022 e 2023; tre quarti provenivano dall’Afghanistan, il 97 per cento erano uomini (NZZ online del 2 giugno 2025). Alla domanda sui motivi del loro viaggio in Svizzera, le risposte sono state le seguenti: «mia madre è malata, ha bisogno di soldi per le cure», «in Afghanistan la situazione è difficile, non c’è lavoro», «i miei genitori non possiedono nulla, nemmeno un pezzo di terra», «i talebani vietano tutto, persino la musica». Nessuno di questi motivi può giustificare lo status di rifugiato, per cui queste persone dovrebbero lasciare immediatamente la Svizzera. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale amministrativo federale ha tuttavia inasprito i requisiti posti alle strutture di accoglienza e i relativi obblighi di accertamento della Segreteria di Stato della migrazione anche per quanto riguarda i parenti (decisione di principio D-5411/2019 del 20 settembre 2021) in modo talmente impraticabile da rendere di fatto impossibili i rimpatri di RMNA. Nonostante sia chiaro che qualcuno nel Paese d’origine ha pagato e organizzato il viaggio in Svizzera per i richiedenti minorenni, per cui non sarebbero lasciati a sé stessi al loro ritorno, la mancata collaborazione dei RMNA in materia rende difficile accertare l’esistenza di parenti, e non solo per l’Afghanistan. La maggior parte dei RMNA resta quindi in Svizzera e ottiene l’ammissione provvisoria, a spese dei contribuenti. Eppure, secondo un’interpretazione realistica dell’articolo 69 capoverso 4 LStrI la consegna del minorenne a un rappresentante delle autorità del Paese d’origine sarebbe del tutto conforme alla legge. Ciò non pone alcun problema soprattutto se gli Stati d’origine hanno firmato la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e sono dunque obbligati a garantire ai minorenni rimpatriati una protezione completa sotto ogni punto di vista.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, l’autorità competente deve accertarsi che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione (art. 69 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20). Questa disposizione corrisponde alle regole previste nella direttiva UE sui rimpatri (direttiva 2008/115/CE), che fa parte dell’acquis di Schengen ed è quindi vincolante per la Svizzera. Questo approccio tiene conto del bene del minore e del rispetto della vita familiare. In occasione del rinvio di richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è tenuta non solo a considerare la situazione nel Paese d’origine o di provenienza, ma anche ad accordare la priorità al bene del minore. Garantire il bene del minore esige in particolare che la SEM si assicuri, basandosi su elementi certi e non su semplici supposizioni, che il minore sia effettivamente assistito in maniera adeguata al suo ritorno, conformemente alle disposizioni dell’articolo 69 capoverso 4 LStrI e dell’articolo 10 paragrafo 2 della direttiva UE sui rimpatri. Se le condizioni di cui all’articolo 69 capoverso 4 LStrI sono adempiute, la SEM ordina l’allontanamento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.