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26.3068 · Interpellanza · 2026-03-09

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nel contesto dell’attuale prassi della FINMA di riscuotere, nel segmento dei gestori patrimoniali indipendenti, una tassa per i costi di vigilanza non direttamente imputabili, in modo forfettario e senza tener conto del principio della capacità economica, sorgono le domande riportate di seguito.

  1. Come garantisce il Consiglio federale ai gestori patrimoniali indipendenti la piena trasparenza sull’insorgenza e sull’ammontare di questi costi, e quali strumenti di consultazione di tali dati mette loro a disposizione concretamente?

  2. Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui gli istituti finanziari interessati non hanno alcuna influenza sulla struttura dei costi? In caso negativo, attraverso quale meccanismo possono esercitare tale influenza?

  3. Qual è la quota assoluta e percentuale di questi costi correlati al sistema nei confronti dei costi preventivati negli ultimi tre anni per la vigilanza?

  4. Come cambierebbe la ripartizione dei costi tra microimprese (1–3 collaboratori) e grandi gestori se la tassa fosse riscossa secondo il principio della capacità economica?

  5. Il Consiglio federale condivide l’opinione secondo cui per i gestori patrimoniali indipendenti la via giudiziaria contro le tasse riscosse dalla FINMA non sarebbe garantita come previsto dall’articolo 29a della Costituzione federale? Come valuta questa situazione dal punto di vista dello Stato di diritto?

  6. Il Consiglio federale è disposto a modificare l’articolo 31b dell’ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA per consentire una riscossione diretta dei costi basata sulla capacità economica? In caso negativo, quali sono gli ostacoli che lo impediscono?

  7. Il Consiglio federale come giustifica la ripartizione forfettaria pro capite alla luce della sua affermazione secondo cui le tasse della FINMA sono riscosse fondamentalmente in base a criteri economici?

Begründung

La struttura di vigilanza a due livelli, composta da organismi di vigilanza e dalla FINMA, ha portato a un trasferimento inefficiente dei costi e a un’esplosione dei costi di vigilanza. Questo perché sia gli organismi di vigilanza sia la FINMA riscuotono emolumenti senza che vi sia trasparenza o una chiara differenziazione in base alla capacità economica. La riscossione forfettaria degli emolumenti, senza alcuna differenziazione in base alla capacità economica, grava in modo sproporzionato soprattutto sui piccoli gestori patrimoniali indipendenti ed è contraria al principio di proporzionalità. È necessaria una riforma per garantire la trasparenza, l’efficienza e la competitività della piazza finanziaria svizzera.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La vigilanza continua su gestori patrimoniali e trustee è esercitata dagli organismi di vigilanza (di seguito «OV»; art. 43a cpv. 1 della legge del 22.6.2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari [LFINMA]; RS 956.1). Gli OV devono disporre dell’autorizzazione della FINMA e sono assoggettati alla vigilanza di quest’ultima. La tassa di vigilanza della FINMA, concepita come tassa causale, è pertanto fatturata agli OV (art. 15 cpv. 2 lett. e LFINMA). L’ordinanza del 15 ottobre 2008 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA; RS 956.122) disciplina la portata e la base di calcolo delle tasse di vigilanza riscosse. L’importo totale delle tasse addebitate agli OV figura nel conto annuale della FINMA. Gli OV stabiliscono autonomamente, nel proprio regolamento, la chiave di ripartizione secondo cui riaddebitare la tassa di vigilanza ai gestori patrimoniali e trustee ad essi affiliati. 2. L’importo della tassa riscossa dalla FINMA nell’ambito della vigilanza esercitata dagli OV dipende dai costi di vigilanza di tali organismi e dalle spese sostenute in relazione al numero totale degli affiliati agli stessi OV. L’Oem-FINMA specifica quali spese sostenute dalla FINMA sono incluse nella tassa di vigilanza fatturata agli OV. Gli istituti finanziari possono influenzare i propri costi di vigilanza mediante la scelta dell’OV, poiché le chiavi di ripartizione secondo cui questi ultimi riaddebitano la tassa di vigilanza ai propri affiliati differiscono tra loro. Inoltre, possono influenzare i propri costi di verifica mediante la struttura del proprio modello aziendale (rischio inerente) e la qualità della propria gestione dei rischi (rischio di controllo), poiché questi elementi incidono sul ciclo di verifica e quindi sui relativi costi.3. Non è possibile rispondere in maniera esaustiva alla domanda relativa all’ammontare dei «costi correlati al sistema», ovvero dei costi determinati dalla struttura di vigilanza a due livelli prevista dalla LFINMA, poiché mancano valori empirici e cifre che permettano un confronto con una vigilanza a livello unico esercitata direttamente dalla FINMA. 4. Il principio della capacità economica si applica alle imposte (art. 127 cpv. 2 della Costituzione federale), ma non alle tasse causali. Nel calcolare la tassa di vigilanza, la FINMA non può basarsi sulla capacità economica degli istituti finanziari (art. 15 cpv. 2 lett. e LFINMA; art. 31a e 31b Oem-FINMA). Per gli OA non esistono disposizioni legali paragonabili. Essi stabiliscono la chiave di ripartizione a propria discrezione nel loro regolamento. Se e come l’onere finanziario dei gestori patrimoniali e trustee cambierebbe qualora la tassa fosse riscossa secondo il principio della capacità economica dipende dalla definizione di «capacità economica», ovvero dalla ponderazione dei relativi parametri indicativi. Il regolamento di uno dei quattro OV prevede attualmente una ripartizione in funzione degli «assets under management». 5. I gestori patrimoniali e i trustee versano contributi agli OV. Tali contributi possono essere impugnati dinanzi al tribunale civile competente. Gli organismi di vigilanza versano, dal canto loro, le tasse di vigilanza alla FINMA. Contro tali tasse possono presentare ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. La via giudiziaria è quindi garantita in ogni momento a entrambi i livelli. 6. e 7. La legge stabilisce già che, ai fini del calcolo della tassa che gli OV devono versare alla FINMA, è determinante il numero complessivo degli assoggettati alla vigilanza di tutti gli OV (art. 15 cpv. 2 lett. e LFINMA). L’Oem-FINMA non disciplina i contributi che i gestori patrimoniali e i trustee devono versare agli OV, ma le tasse che gli OV devono corrispondere alla FINMA. L’introduzione di una tassa di vigilanza della FINMA e/o di contributi da versare agli OV commisurati alla capacità economica richiederebbe l’istituzione di una base legale. Una tale disposizione interferirebbe con l’organizzazione degli OV.