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26.3080 · Interpellanza · 2026-03-10

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Nella sentenza del Tribunale federale 2C_131/2024 del 4 novembre 2024 si afferma che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, anche un orario di lavoro settimanale di sole 5,5 ore non esclude di per sé lo statuto di lavoratore (consid. 4.4). È corretto che la Svizzera debba tenere conto di questa sentenza e che, di conseguenza, in determinate circostanze sia tenuta a riconoscere come lavoratori i cittadini dell’UE che lavorano meno di un giorno alla settimana, anche se questi ultimi percepiscono a titolo complementare prestazioni dell’aiuto sociale?In una situazione del genere, quando raggiungono l’età di riferimento, questi cittadini dell’UE possono essere allontanati se, a causa dell’esiguo grado di occupazione, hanno bisogno di prestazioni complementari per completare la loro modesta rendita AVS? Questi cittadini dell’UE possono andare in pensione anticipatamente in Svizzera? A quali condizioni?Che cosa succede con le prestazioni transitorie? Come si presenta nel dettaglio l’attuale statistica delle prestazioni transitorie? Contiene dati suddivisi in base agli Stati? Si prevede un aumento del numero di persone con un grado di occupazione esiguo che dovranno ricorrere alle prestazioni dell’aiuto sociale tra i 60 e i 65 anni (opuscolo informativo AVS/AI 5.03.i)?È possibile che un cittadino dell’UE/AELS prossimo al pensionamento, che percepisce un reddito modesto quale dipendente nell’assistenza ai familiari, possa beneficiare di prestazioni complementari o transitorie o addirittura dell’aiuto sociale?I cittadini dell’UE che lavorano in Svizzera come muratori possono anch’essi assicurarsi un pensionamento anticipato senza riduzione della rendita a 60 anni in base al CCL PEAN? In caso di bisogno, verrebbero erogate anticipatamente a partire dai 60 anni anche le prestazioni complementari accessorie (con un fabbisogno di base pari a circa il doppio di quello dell’aiuto sociale)?A quanto ammontano gli introiti fiscali o i fondi pubblici destinati all’AVS, all’AI e alle cure/al sistema sanitario?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Tribunale federale interpreta il concetto di lavoratore conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) precedente alla firma dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea (ALC; RS 0.142.112.681; art. 16 cpv. 2). Tuttavia, tiene conto anche delle sentenze più recenti della CGUE, a condizione che motivi fondati non vi si oppongano. Nella sentenza in questione, la CGUE non esclude lo statuto di lavoratore per un’attività di 5,5 ore settimanali, ma non afferma nemmeno che un’attività di tale entità sia sufficiente per soddisfare i requisiti per questo statuto. È necessaria un’attività economica effettiva e reale dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Se viene riconosciuto lo statuto di lavoratore, si possono percepire a titolo complementare prestazioni dell’aiuto sociale. 2. Nel caso in questione, lo statuto di lavoratore non sussiste (consid. 5.2.2 della sentenza), motivo per cui il cittadino dell’UE può essere allontanato se percepisce prestazioni complementari dopo il raggiungimento dell’età di riferimento ai sensi della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10). La situazione sarebbe diversa se, al momento del raggiungimento dell’età di riferimento, svolgesse un’attività economica effettiva e reale e se nei tre anni precedenti avesse soggiornato costantemente in Svizzera, esercitandovi un’attività lucrativa almeno negli ultimi 12 mesi (cfr. n. 2.3.6.2.2 del messaggio concernente il pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera–UE [Bilaterali III]» sul nuovo articolo 7sexies dell’ALC [FF 2026 615]). Con il protocollo di modifica dell’ALC (FF 2026 617), questa norma (diritto di soggiorno permanente) si applica anche ai cittadini dell’UE che cessano di svolgere un’attività lucrativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato. 3. I cittadini dell’UE possono riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia AVS alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. 4. Il diritto alle prestazioni transitorie (PT) è soggetto a varie condizioni (tra cui durata minima di assicurazione, reddito minimo, limiti di sostanza). L’anticipazione della rendita di vecchiaia AVS esclude il diritto alle PT (art. 5 cpv. 1 e 3 della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani [RS 837.2]).Come precisato nell’analisi d’impatto della regolamentazione concernente il recepimento parziale della direttiva sulla cittadinanza dell’Unione (rapporto finale del 9 maggio 2025), condotta esternamente all’amministrazione, con l’aggiornamento dell’ALC non si prevede un aumento dei casi di PT, poiché le rigorose condizioni di diritto si applicano già oggi ai cittadini dell’UE.Alla fine del 2024, il 73 per cento delle PT era stato versato a cittadini svizzeri, il 14 per cento a cittadini dell’UE/AELS e il 13 per cento a cittadini di Paesi terzi. Per motivi di protezione dei dati (numero molto ridotto di beneficiari), non è possibile fornire informazioni dettagliate sulla cittadinanza dei beneficiari stranieri. 5. Se nel singolo caso lo statuto di lavoratore è riconosciuto (v. risposte 1 e 2), la riscossione di prestazioni dell’aiuto sociale non è esclusa ai sensi del diritto degli stranieri, nemmeno in virtù dell’ALC aggiornato. I cittadini dell’UE hanno diritto alle prestazioni complementari alla rendita di vecchiaia AVS alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. La riscossione delle prestazioni complementari non comporta la perdita del diritto di rimanere. Per quanto riguarda il diritto alle PT, si veda la risposta 4. 6. Le condizioni per il diritto a una rendita di vecchiaia secondo il CCL PEAN si applicano nella stessa misura a tutti i dipendenti soggetti a questo contratto collettivo di lavoro, a prescindere dalla loro cittadinanza. Nell’AVS si può riscuotere anticipatamente la rendita soltanto a partire dall’età di 63 anni. Le prestazioni complementari vengono versate soltanto se si ha diritto a una rendita AVS. 7. In base alla Statistica delle assicurazioni sociali svizzere 2025, nel 2023 il contributo degli enti pubblici all’AVS e all’AI è ammontato rispettivamente a 13,7 e a 4,0 miliardi di franchi (complessivamente: 17,7 miliardi di franchi). Secondo i risultati calcolati nell’ambito della statistica dell’UST «Costi e finanziamento del sistema sanitario», nel 2023 gli enti pubblici hanno finanziato il sistema sanitario con 18,8 miliardi di franchi (valore provvisorio; corrisponde al 20,0 % dei costi sanitari complessivi).