26.3102 · Mozione · 2026-03-12
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un disegno di legge che vieti il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) in quanto organizzazione terroristica. La legge dovrebbe orientarsi al divieto di «Al-Qaida» e dello «Stato Islamico», nonché alle misure adottate contro Hamas.
Begründung
Un divieto nei confronti dell’IRGC è ammesso dal diritto internazionale e necessario dal punto di vista della politica di sicurezza:
a) Un divieto nei confronti dell’IRGC rafforza la Svizzera nelle vesti di partner affidabile nella lotta internazionale al terrorismo e nella tutela dei diritti dell’uomo. Ciò è compatibile con la neutralità, poiché le misure contro il terrorismo e i crimini di diritto internazionale sono di natura poliziesca e non rientrano in un conflitto interstatale. Il divieto rientra nell’ambito della lotta al terrorismo in Svizzera e riguarda esclusivamente le misure di polizia e penali sul territorio nazionale. Non comporta alcun coinvolgimento della Svizzera in un conflitto tra Stati ed è pertanto compatibile con la neutralità permanente.
b) Nel 2024/2025 la missione di accertamento dei fatti (Fact-Finding Missions - FFM) dell’ONU ha constatato che l’IRGC ha commesso crimini contro l’umanità durante la repressione delle proteste «Donna, Vita, Libertà»: esecuzioni extragiudiziali, arresti arbitrari, torture, stupri e persecuzioni di donne e ragazze.
La repressione delle proteste nell’inverno 2025/2026 ha raggiunto livelli di brutalità senza precedenti: HRANA ha accertato almeno 7000 vittime identificate per nome; i media internazionali parlano di un numero di vittime che arriva fino a 36 500 solo nel 2026.
Al contempo, l’IRGC conduce operazioni destabilizzanti all’estero: sostegno a gruppi armati nello Yemen, operazioni in Siria e forniture di droni a Putin. Da febbraio 2026 attacca gli Stati arabi e le loro infrastrutture civili, mettendo così in pericolo anche i cittadini svizzeri.
c) In Svizzera vive un’importante comunità di iraniani in esilio, molti dei quali sono cittadini svizzeri. L’IRGC mette in atto una repressione transnazionale sistematica: omicidi politici, rapimenti e intimidazioni all’estero. Un divieto crea la base giuridica per impedire efficacemente e perseguire penalmente tali attività (propaganda, sorveglianza, flussi di denaro) sul territorio svizzero.
d) Gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia hanno già designato l’IRGC come organizzazione terroristica; il 29 gennaio 2026 l’Unione Europea ha seguito l’esempio all’unanimità. Un divieto allinea la Svizzera a questa prassi.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
In linea di principio vi sono due possibilità per vietare le organizzazioni: introdurre un divieto di organizzazioni secondo l’articolo 74 della legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121), come nel caso di «Al-Qaida» e dello «Stato islamico» e di organizzazioni associate, oppure introdurre un divieto basato su una legge speciale, come nel caso di Hamas e delle organizzazioni associate. Uno dei presupposti per un divieto di organizzazioni secondo l’articolo 74 LAIn è la presenza di una decisione delle Nazioni Unite (ONU) che sancisce un divieto o sanzioni nei confronti dell’organizzazione. Siccome nel caso del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) non vi è una tale decisione, un divieto di organizzazioni secondo l’articolo 74 LAIn non è possibile. Di conseguenza sarebbe necessaria una nuova regolamentazione a livello di legge. Per quanto riguarda l’emanazione di divieti di organizzazioni, il Consiglio federale si basa sulle attuali linee guida politiche della Svizzera, secondo le quali le organizzazioni vengono vietate solo a seconda dei casi se vi sono motivi estremamente gravi. Ciò tiene conto degli interessi della Svizzera sia in materia di politica di sicurezza sia di politica estera. Per quanto riguarda questi ultimi, nel caso dell’IRGC si aggiunge il fatto che si tratta di un’autorità statale iraniana. Alla luce della guerra in Iran potrebbero sorgere domande sulla politica di neutralità. Ci si dovrebbe aspettare reazioni diplomatiche e conseguenze relative alla sicurezza dei cittadini svizzeri residenti in Iran. Attualmente il Consiglio federale non ritiene opportuno vietare l’IRGC. In Svizzera l’IRGC è soggetto a sanzioni nell’ambito dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran (RS 946.231.143.6). Ciò significa che l’IRGC è già soggetto al blocco dei valori patrimoniali. Inoltre all’IRGC non possono essere messi a disposizione fondi o risorse economiche. Alla luce dell’inserimento dell’IRGC nell’elenco dei soggetti terroristici dell’Unione europea, avvenuto all’inizio del 2026, il Consiglio federale valuterà inoltre l’inserimento dell’IRGC nella lista d’osservazione classificata secondo l’articolo 72 LAIn nell’ambito della revisione di quest’anno di tale elenco. In questa lista figurano le organizzazioni che è fondato supporre minaccino la sicurezza interna o esterna della Svizzera. L’inserimento dell’IRGC nella lista d’osservazione permetterebbe al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), sulla base dell’articolo 5 capoverso 8 LAIn, di acquisire e trattare informazioni sull’IRGC o i suoi esponenti in merito all’attività politica e all’esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera, se in tal modo è possibile valutare la minaccia rappresentata dall’IRGC.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.