26.3118 · Interpellanza · 2026-03-16
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Secondo quanto riportato dai media, nel caso di una ragazzina disabile proveniente dal Cantone di Argovia il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia ha disposto misure provvisorie che impongono alla Svizzera di sospendere temporaneamente la decisione di trasferire la ragazzina in una scuola speciale fino a quando il Comitato non avrà deciso in merito al ricorso. In sostanza, occorre stabilire se la ragazzina possa frequentare la scuola ordinaria. Il caso solleva interrogativi sulla rilevanza giuridica di tali misure disposte da organi istituiti da trattati ONU («treaty bodies») nonché sull’attuazione della Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo nel settore dell’istruzione. Nella risposta alla domanda 26.7064, il Consiglio federale ha dichiarato che riconoscendo i competenti comitati dell’ONU la Svizzera si è impegnata a dare seguito in buona fede alle loro decisioni e in linea di massima ad attuarle. Al contempo è manifesto che le opinioni in merito alla loro portata giuridica divergono. In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti: Come giudica in linea di massima la rilevanza giuridica delle misure provvisorie («interim measures»), disposte da organi istituiti da trattati ONU nel quadro di procedure di ricorso individuali?Quale prassi ha finora sviluppato la Svizzera riguardo a tali misure provvisorie?Quante misure provvisorie sono state pronunciate dal riconoscimento delle pertinenti procedure di ricorso individuali contro la Svizzera?Da quali organi sono state disposte?In quali ambiti?In quanti casi la Svizzera ha attuato tali misure provvisorie integralmente, in parte o non le ha affatto attuate?Su quali criteri si basa il Consiglio federale per valutare se a una misura di questo tipo debba essere dato seguito in buona fede?In che modo garantisce che la Confederazione e i Cantoni seguano una prassi coerente riguardo a tali misure?Come valuta le possibili ripercussioni di tali procedure per l’ordinamento giuridico interno?A che punto sono gli accertamenti della Svizzera sull’opportunità di ratificare il Protocollo facoltativo alla Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’articolo 26 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111) stabilisce che i trattati vanno eseguiti in buona fede. È vero che formalmente le misure provvisorie secondo l’articolo 31 paragrafo 4 della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (RS 0.103.3), l’articolo 6 del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni (CRC-IC; RS 0.107.3) o l’articolo 5 del Protocollo facoltativo alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (OP-CEDAW; RS 0.108.1) non hanno effetto giuridicamente vincolante. «Ciononostante, riconoscendo al Comitato la competenza di esaminare le comunicazioni, gli Stati parte si impegnano a dar seguito in buona fede alle richieste del Comitato nel quadro della procedura. In linea di massima sono pertanto tenuti ad attuare le misure provvisorie» (FF 2016 163, 177). 2./3./4./5./6./7./8. Fino al 31 marzo 2026 il Comitato sulle sparizioni forzate (CED), il Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale (CERD), il Comitato contro la tortura (CAT), il Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e il Comitato dei diritti del fanciullo (CRC) avevano dato seguito a richieste di misure provvisorie in rispettivamente 2, 2, 279, 33 e 53 procedimenti. Le richieste riguardavano essenzialmente questioni relative al divieto di respingimento in casi d’asilo, ma anche qualche caso in cui figli erano stati separati da un genitore a seguito di espulsione o allontanamento (<10) e casi isolati relativi a misure di protezione dei minori o all’assegnazione scolastica. La Svizzera applica le misure provvisorie dei comitati ONU fin dalla prima comunicazione individuale che ha ricevuto, nel 1993, in un caso CAT che la riguardava. Ha fatto eccezione soltanto in un caso riguardante un errore (CAT/C/53/D/482/2011) e in relazione a due comunicazioni del CRC in cui la valutazione svizzera in merito al bene del minore divergeva. Il coordinamento nazionale dell’attuazione delle misure provvisorie spetta all’Ufficio federale di giustizia, che rappresenta la Svizzera nei relativi procedimenti. 9. Le procedure di comunicazione individuale integrano, sul piano procedurale, gli obblighi di diritto materiale derivanti dalle convenzioni. Le constatazioni dei comitati su comunicazioni individuali non sono giuridicamente vincolanti, non creano obblighi più estesi di quelli previsti nella rispettiva convenzione e non sopprimono il giudicato delle sentenze giudiziarie nazionali (Tribunale federale, sentenza 8C_459/2011 del 5 ottobre 2011, consid. 4.3). Tuttavia rivestono un certo peso in quanto si tratta di constatazioni di un organo indipendente preposto all’interpretazione dei trattati sulla base di casi concreti (FF 2016 163, 181) e lo Stato membro è obbligato a prenderle debitamente in considerazione insieme a eventuali raccomandazioni (FF 2006 8961, 8991). Di norma sono attuate sotto forma di riesame o rivalutazione del caso da parte delle autorità amministrative interessate e non tramite revisione, che il legislatore ha volutamente limitato alle sentenze vincolanti della Corte europea dei diritti dell’uomo. 10. Nel suo parere del 26 febbraio 2020 relativo alla mozione 19.4424 Roth, il Consiglio federale ha indicato che mancano le basi per poter valutare le conseguenze di una ratifica del Protocollo facoltativo. Le osservazioni finali del Comitato del 23 marzo 2022 sul primo rapporto della Svizzera consentono al Consiglio federale di identificare i campi d’intervento, ma non di valutare con precisione le possibili conseguenze della ratifica. Sono in corso ulteriori accertamenti, in particolare sulle ripercussioni per le autorità di ricorso interne e per le risorse amministrative necessarie per l’attuazione.