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26.3149 · Interpellanza · 2026-03-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Dal 1° febbraio 2025, la provenienza degli ingredienti di pane, prodotti di panetteria e panini in vendita in una panetteria o un ristorante tradizionale oppure in un locale da asporto (o in qualsiasi altro punto vendita che offra prodotti di panetteria) deve essere indicata in modo chiaro e comprensibile per i clienti. Quest’informazione dovrebbe essere riportata su un apposito cartellone, sugli scaffali o sul menu.L’introduzione di queste nuove disposizioni è stata dettata dal fatto che negli ultimi vent’anni le importazioni di prodotti di panetteria sono triplicate; quelle di impasti sono passate da circa 1,3 milioni di kg nel 1988 a circa 22 milioni di kg nel 2024, il che corrisponde a un aumento pari a diciassette volte il volume iniziale. Al contrario, il numero di panetterie che producono pane è in costante diminuzione e la sopravvivenza di alcune è a rischio.La stragrande maggioranza della popolazione preferisce i prodotti di panetteria provenienti dalla Svizzera e parte inoltre dal presupposto che siano effettivamente fabbricati in Svizzera. Tuttavia, il grande volume delle importazioni fa sorgere qualche dubbio.Pertanto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

Begründung

Quali autorità cantonali sono responsabili del controllo della dichiarazione di pane e prodotti di pasticceria?I Cantoni hanno stabilito direttive uniformi in materia di attuazione, controllo e ammontare delle sanzioni?Le direttive dei Cantoni sono accessibili al pubblico?È possibile indicare alcuni esempi di sanzioni applicate dall’entrata in vigore dell’ordinanza e il relativo importo?Chi controlla il commercio online?Quali sono le misure previste per l’applicazione di questa legislazione?Come valuta il Consiglio federale il massiccio aumento delle importazioni di prodotti di panetteria e impasti?Contempla la possibilità di sostenere l’industria nazionale dei prodotti di panetteria?

Stellungnahme des Bundesrates

La legislazione sulle derrate alimentari prevede che il Paese di produzione del pane sia sempre indicato per scritto anche nella vendita sfusa di un prodotto non preimballato (art. 15 cpv. 3bis dell’ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari [OID], RS 817.022.16). Tuttavia, il Paese di produzione non corrisponde necessariamente a quello di origine degli ingredienti. In Svizzera è infatti possibile produrre pane utilizzando farina proveniente dall’estero, indicando la Svizzera come Paese di produzione. 1. e 5. Sotto la direzione dei chimici cantonali, le autorità cantonali di esecuzione verificano che siano soddisfatti tutti i requisiti legali pertinenti e ordinano le misure necessarie in caso di inadempienza. I negozi online con sede in Svizzera sono controllati allo stesso modo dalle medesime autorità cantonali di esecuzione. 2., 3. e 6. La legislazione sulle derrate alimentari fornisce ai Cantoni il quadro per l’attuazione. L’ordinanza sul piano di controllo pluriennale nazionale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP; RS 817.032) stabilisce ad esempio la frequenza dei controlli nelle aziende alimentari. Inoltre, la legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) definisce l’ambito delle sanzioni per le contravvenzioni. Conformemente al diritto sulle derrate alimentari, si applica generalmente l’obbligo del controllo autonomo, in base al quale le aziende sono tenute a soddisfare i relativi requisiti. Le autorità cantonali di esecuzione verificano il rispetto delle disposizioni di legge. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è responsabile della sorveglianza delle attività di esecuzione delle autorità cantonali, al fine di garantire un’esecuzione il più uniforme possibile in tutta la Svizzera. Fornisce informazioni accessibili al pubblico sull’interpretazione delle disposizioni legali (www.usav.admin.ch > Alimenti e nutrizione > Basi legali ed esecutive > Mezzi ausiliari e basi esecutive > Lettere informative e USAV > Alimenti e nutrizione > Sicurezza alimentare > Caratterizzazione > Informazioni nella vendita sfusa). Questi strumenti ausiliari sono utili anche per le aziende al fine di garantire che le derrate alimentari da loro prodotte e immesse sul mercato siano conformi. Per quanto riguarda l’obbligo di dichiarazione scritta circa il Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria fine in vendita sfusa, anche il personale delle autorità cantonali di esecuzione è stato informato in merito, nell’ambito della formazione di base e continua, al fine di consentire un’esecuzione il più possibile armonizzata del controllo delle derrate alimentari nel sistema federale. 4. Le autorità cantonali di esecuzione non sono obbligate a notificare misure e contestazioni. L’USAV non dispone quindi di una visione d’insieme delle contestazioni e delle eventuali misure. 7. e 8. Il nuovo obbligo di dichiarazione scritta circa il Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria fine in vendita sfusa è in vigore dal 1° febbraio 2025. Il periodo di tempo trascorso dall’entrata in vigore di questo obbligo è troppo breve per poter determinare se ha avuto un impatto sul volume delle importazioni. L’obbligo menzionato rafforza l’industria dei prodotti di panetteria nazionale, in quanto permette di differenziare chiaramente i prodotti fabbricati in Svizzera da quelli importati. Il Consiglio federale ritiene che vi siano sufficienti possibilità per mettere in evidenza le qualità dei prodotti di panetteria di produzione locale.