Ricovero a scopo d'assistenza ai sensi degli articoli 426 e seguenti del Codice civile. Base di dati nazionale e standard minimi per la valutazione dei rischi e le decisioni di dimissione
26.3173 · Postulato · 2026-03-18
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare e di illustrare in un rapporto come garantire su scala nazionale una valutazione dei rischi coerente e coordinata nell’ambito del ricovero a scopo d’assistenza ai sensi degli articoli 426 e seguenti del Codice civile (CC). Il rapporto illustrerà in particolare se occorre:creare una base di dati nazionale e quali sono le condizioni per istituire una tale base di dati, ad esempio sotto forma di registro con informazioni su numero, durata, motivo e basi legali del ricovero nonché sulle valutazioni dei rischi e le decisioni di dimissione;prevedere standard minimi per la valutazione dei rischi e, in caso affermativo, quali, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di valutazioni strutturate, la documentazione dei rischi per sé stessi e per altri, nonché la considerazione del percorso istituzionale dell’autore;prevedere standard minimi per le decisioni di dimissione, in particolare per quanto concerne la valutazione preliminare dei rischi, la documentazione delle basi decisionali nonché il coordinamento tra le istituzioni coinvolte.
Begründung
Si è constatato a più riprese che spesso situazioni di grande pericolo hanno preceduto la commissione di reati gravi. In molti casi, gli autori erano già noti ai servizi psichiatrici o erano già stati in contatto con strutture sanitarie o sociali.Per queste situazioni, il diritto svizzero prevede uno strumento preventivo, ossia il ricovero a scopo d’assistenza ai sensi degli articoli 426 e seguenti CC, che intende garantire precocemente la protezione sia della persona interessata sia di terzi nonché un trattamento adeguato. Se reati gravi sono commessi nonostante la gravità della situazione fosse manifesta, è lecito chiedersi se questo strumento venga utilizzato in maniera sufficientemente efficace. Attualmente manca una base di dati nazionale e l’esecuzione differisce da un Cantone all’altro. In assenza di informazioni coerenti e accessibili a livello intercantonale, si può temere che precedenti valutazioni dei rischi o il percorso istituzionale dell’autore non siano presi in considerazione nel quadro di decisioni successive. Urge pertanto esaminare se una base di dati nazionale e standard minimi potrebbero rendere l’applicazione degli articoli 426 e seguenti CC più coerente e garantire una migliore considerazione dei rischi, non da ultimo per proteggere meglio la popolazione.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
In passato il Consiglio federale ha già indicato di voler sottoporre l’istituto giuridico del ricovero a scopo assistenziale (art. 426 segg. del Codice civile [CC; RS 210]) a una valutazione approfondita (cfr. i pareri del 29 agosto 2018 relativi alle mozioni Estermann 18.3653 e 18.3654). Il rapporto finale sulla valutazione del ricovero a scopo assistenziale di adulti è ora disponibile (reperibile tramite il comunicato stampa del Consiglio federale del 16.12.2022 «Ricovero a scopo di assistenza: la revisione ha ampiamente raggiunto gli obiettivi»; www.admin.ch > Informazioni per i giornalisti > Comunicati stampa e discorsi). Il rapporto esterno sulla valutazione del ricovero a scopo assistenziale di minorenni sarà pubblicato nell’estate 2026. Sulla base di queste due valutazioni il Consiglio federale presenterà un rapporto sulla necessità di revisione e deciderà come procedere. In linea di massima le questioni sollevate nel postulato saranno integrate nel quadro dei lavori in corso. Questi ultimi riguarderanno in particolare il rilevamento statistico e l’analisi dei dati relativi al ricovero a scopo assistenziale (cfr. il parere del Consiglio federale relativo al postulato 23.3158 Wyss). Occorrerà in particolare determinare quali dati rilevare. Tuttavia, non è né necessario né giustificato istituire su questa base un registro nazionale che permetta di risalire a persone concrete. Un registro di questo tipo costituirebbe un’ingerenza sproporzionata nella libertà personale e comporterebbe un notevole rischio di abusi. Inoltre, il ricovero a scopo assistenziale mira anzitutto ad assistere le persone interessate. Il pericolo per terzi non è prioritario e non basta, da solo, per ordinare un ricovero a scopo assistenziale (cfr. TF 5A_407/2019 del 28 ottobre 2019, consid. 8.5). Non può dunque giustificare la creazione di una banca dati di questo tipo. Le misure di diritto penale e le misure di polizia sono gli strumenti da privilegiare per proteggere terzi da futuri reati. I lavori in corso riguardano anche le condizioni per ordinare un ricovero a scopo assistenziale e la dimissione. Le richieste del postulato relative all’esame di standard minimi vi potranno essere integrate. Tuttavia, gli strumenti e gli standard per la valutazione dei rischi come pure la documentazione e il coordinamento riguardano in linea di massima questioni in materia di esecuzione e non sono dunque di competenza della Confederazione. Considerati i lavori in corso, il Consiglio federale non ritiene necessario procedere a un esame supplementare.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.