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26.3253 · Mozione · 2026-03-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Assegnato alla commissione competente

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare all’Assemblea federale un disegno di atto legislativo per adeguare la legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) in modo tale che, negli spazi riservati alle acque secondo l’articolo 36a LPAc la cui estensione va ben oltre le esigenze di protezione delle acque secondo l’articolo 27 LPAc e le prescrizioni relative alle prove del rispetto delle esigenze ecologiche, possano essere designate, oltre ad aree di sfruttamento estensivo, anche aree destinate al classico sfruttamento agricolo permanente (convenzionale o biologico).

Begründung

Ad oggi, gli spazi riservati alle acque vengono delimitati in modo molto ampio, spesso fino alle dighe esistenti, soprattutto nel caso dei corsi d’acqua più grandi. Persino i valori minimi fissati nell’articolo 41a dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) per il calcolo degli spazi riservati alle acque sono ben al di sopra delle esigenze tecniche di protezione delle acque. Di conseguenza, in futuro si renderà necessario sfruttare in modo estensivo ettari di terreno agricolo di prima qualità, e questo sebbene, come già detto, non sia affatto necessario uno sfruttamento estensivo di tale portata ai fini del rispetto delle prescrizioni in materia di protezione delle acque.

Nell’interesse della sicurezza alimentare e degli agricoltori coinvolti è pertanto necessario rivedere le rigide prescrizioni esistenti, continuando a garantire una protezione completa delle acque, ma tenendo debitamente conto anche dell’uso agricolo. In questo senso si esprime del resto anche l’articolo 41cbis OPAc, che consente ai Cantoni di continuare a computare le superfici coltive idonee all’interno dello spazio riservato alle acque per l’avvicendamento delle colture, conferendo al Consiglio federale la competenza di sfruttare tali superfici in modo intensivo in situazioni di emergenza.

È importante che il Parlamento possa prendere atto delle esperienze maturate finora nell’ambito dei lavori di attuazione relativi allo spazio riservato alle acque e decidere in merito alle modifiche proposte. Questo rappresenta un punto di partenza promettente anche nell’ottica di un dialogo costruttivo, ora più che mai necessario e urgente, e di progressi rapidi e importanti nel quadro di numerosi progetti di rivitalizzazione e di protezione contro le piene nonché di una maggiore sicurezza nei settori della protezione delle acque, della protezione contro le piene, della biodiversità, della protezione delle superfici coltive e dell’alimentazione.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Lo spazio riservato alle acque è disciplinato dal 2011 nell’articolo 36a della legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20). I Cantoni, previa consultazione degli ambienti interessati, devono determinare lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite le loro funzioni naturali, la protezione contro le piene e la loro utilizzazione. Le modalità per la determinazione della larghezza dello spazio riservato alle acque nonché le prescrizioni relative alla sistemazione e allo sfruttamento dei terreni sono state definite dal Consiglio federale nell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201). L’attuazione è complessa e procede a rilento nei Cantoni e nei Comuni. Sebbene l’ordinanza preveda già oggi agevolazioni a favore dell’agricoltura per l’utilizzazione dello spazio riservato alle acque, continuano a verificarsi casi di rigore indesiderati. Per questo motivo, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) sta lavorando al momento a una revisione dell’OPAc prevista per il 2027. La consultazione avrà luogo presumibilmente nel secondo semestre del 2026. La revisione prevede che le limitazioni relative all’utilizzazione a scopo agricolo in un corridoio esterno possano essere temporaneamente revocate dal Cantone, a determinate condizioni, fino alla realizzazione di un progetto di sistemazione delle acque. La delimitazione dello spazio riservato alle acque è stata ed è tuttora oggetto di una stretta collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni. Ciò trova riscontro nel documento «Gewässerraum. Modulare Arbeitshilfe zur Festlegung und Nutzung des Gewässerraums in der Schweiz» (cfr. www.bafu.admin.ch > Themen > Wasser > Aufwertung und Schutz der Gewässer > Gewässerraum > Dokumente; disponibile in tedesco e in francese) della Conferenza dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA) e della Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura (CDCA). Alla luce della già avviata ulteriore revisione dell’OPAc, una revisione della legge non si ritiene al momento necessaria.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.