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26.3258 · Interpellanza · 2026-03-19

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

  1. Negli ultimi 30 anni, in quanti casi il Consiglio federale ha espulso stranieri direttamente in virtù dell’articolo 121 capoverso 2 Cost. (cosiddetta espulsione politica)?

  2. Per quali motivi ha fatto ricorso a questa possibilità? È possibile definire corrispondenti gruppi di persone?

  3. Secondo la prassi attuale, quali criteri permettono di esaminare ed eventualmente pronunciare un’espulsione politica? La messa in pericolo della sicurezza interna o esterna (p. es. terrorismo, jihadismo) può costituire un motivo? I possibili casi sono esaminati in maniera sistematica?

  4. Qualora negli ultimi cinque anni non siano state pronunciate espulsioni politiche: quali sono i motivi?

  5. Chi è attualmente responsabile delle espulsioni politiche (a livello di ufficio; a tutti i livelli)?

  6. L’espulsione politica di persone potenzialmente pericolose, terroristi e jihadisti è attualmente esaminata?

  7. Tutti i consiglieri federali possono sottoporre al Collegio governativo una proposta di espulsione politica? Il consigliere federale che presenta la proposta è coinvolto nella procedura? In che misura e in che momento sono coinvolti gli altri dipartimenti?

  8. Quando è stata riesaminata per l’ultima volta la prassi del Consiglio federale? Le procedure e le competenze previste nonché le modalità di proposta e audizione (a livello di ufficio; a tutti i livelli) sono ancora al passo con i tempi?

Begründung

In virtù dell’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale è abilitato a espellere direttamente stranieri in casi politicamente rilevanti (in combinato disposto con gli art. 184 cpv. 3 e 185 cpv. 3 Cost.; cfr. anche art. 11 Org-DFGP). Secondo il pertinente rapporto 2025, la minaccia terroristica rimane elevata (La sicurezza della Svizzera 2025 – rapporto sulla situazione del Servizio delle attività informative della Confederazione, pag. 41). La principale minaccia terroristica continua a provenire da singoli individui o piccoli gruppi ispirati al jihadismo. In questa situazione, urge che gli stranieri potenzialmente pericolosi, terroristi e jihadisti non siano espulsi dalla Svizzera da fedpol (in virtù dell’art. 68 LStrI; con possibilità di interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale), bensì senza indugio e direttamente dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 121 capoverso 2 Cost. A tutela della popolazione, il Consiglio federale è pertanto invitato a sottoporre a un esame approfondito lo strumento dell’espulsione politica e la sua prassi per motivi di sicurezza interna.

Stellungnahme des Bundesrates

1-4. Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi (art. 121 cpv. 2 della Costituzione federale, Cost.; RS 101). In linea di principio, la competenza per disporre una tale espulsione spetta all’Ufficio federale di polizia (fedpol; art. 68 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20). In casi di grande portata politica il Consiglio federale ha la possibilità di ordinare direttamente un’espulsione secondo l’articolo 121 capoverso 2 Cost. Non esistono dati statistici sulle espulsioni ordinate direttamente dal Consiglio federale in virtù di questa disposizione costituzionale, ma i casi sono molto rari e risalgono a molti anni fa. Vi sono stati, ad esempio, i ben noti casi di Ahmed Zaoui (1998), Maurice Papon (1999) e Gafurr Adili (2003), contro i quali è stata pronunciata un’espulsione di questo tipo (cfr. messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327, in particolare 3378) a seguito della minaccia alla sicurezza interna della Svizzera riconducibile al terrorismo e all’estremismo violento o della messa in pericolo delle relazioni con l’estero. Non sono previsti rimedi giuridici contro tali decisioni. In virtù della garanzia della via giudiziaria e del diritto ad un ricorso effettivo (art. 29a Cost., art. 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [CEDU; RS 0.101]) occorre avvalersi di tale competenza con grande riserbo. Anche in caso di eventuali violazioni della Convenzione (ad es. art. 8 CEDU) e in considerazione delle garanzie fornite dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) ai cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS è opportuno che il Consiglio federale rinunci ad esercitare la competenza decisionale conferitagli direttamente dalla Costituzione (cfr. DTF 129 II 193, consid. 4.2.2, pag. 205 seg.). Inoltre, il Consiglio federale non può derogare al diritto internazionale cogente, di cui fa parte anche il principio di non respingimento (art. 25 cpv. 3 Cost.), il che può impedire l’esecuzione di un’espulsione secondo l’articolo 121 capoverso 2 Cost. 5 e 7. In applicazione dell’articolo 11 capoverso 1 dell’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP; RS 172.213.1), fedpol, dopo essersi consultato con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), trasmette al DFGP le proposte di espulsione dalla Svizzera secondo l’articolo 121 capoverso 2 Cost. Il DFGP può sottoporle per decisione al Consiglio federale. Una tale richiesta può tuttavia giungere al Consiglio federale anche da altri dipartimenti, in particolare dal DFAE. 6. Dall’entrata in vigore della LStrI nel 2008 fedpol ha la facoltà di disporre, previa consultazione del SIC, l’espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 68 LStrI). Il presupposto è la presenza di indizi concreti e recenti che consentano di presumere che la persona oggetto del provvedimento possa, con una certa probabilità, costituire un pericolo per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Minacce tipiche alla sicurezza interna o esterna sono segnatamente attività nell’ambito del terrorismo, dello spionaggio, dell’estremismo violento e della criminalità organizzata. Se l’interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l’allontanamento è immediatamente esecutivo (art. 68 cpv. 4 LStrI). L’articolo 68 LStrI è dunque applicato per espellere potenziali terroristi. 8. Il Consiglio federale non ritiene necessario sottoporre a una verifica approfondita né lo strumento dell’espulsione politica né la propria prassi. Come illustrato in precedenza, esistono strumenti per espellere potenziali terroristi dal Paese e rendere immediatamente esecutivo tale provvedimento, a condizione che i requisiti siano soddisfatti. Lo strumento dell’espulsione politica deve tuttavia rimanere a disposizione del Consiglio federale quale strumento di politica (estera), qualora l’allontanamento e il respingimento di una persona appaiano necessari in casi di grande portata politica.