26.3269 · Interpellanza · 2026-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Quali comitati dell'ONU o altri organi internazionali sono autorizzati a trasmettere alla Svizzera «constatazioni» o «raccomandazioni» (elenco)?Qual è lo statuto giuridico di questi organi internazionali, in particolare dei comitati dell’ONU?In che modo e da chi sono eletti i membri dei comitati dell’ONU? La loro elezione è democraticamente legittimata?Il Consiglio federale considera giuridicamente vincolanti le «constatazioni» e «raccomandazioni» dei comitati dell’ONU: sì o no?Quante sono state le procedure di comunicazione? Quante sono pendenti? Con quale frequenza la Svizzera è stata oggetto di rimproveri (elenco)?Che valore è attribuito alle «constatazioni» o «raccomandazioni» di comitati dell’ONU, in particolare rispetto a sentenze giudiziarie di ultimo grado?In quali casi il Consiglio federale ritiene opportuno derogare a una «constatazione» o «raccomandazione»?Il Consiglio federale ritiene che la cosiddetta procedura di comunicazione sia conforme alla Costituzione, in particolare alla luce dello statuto del Tribunale federale quale autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 188 cpv. 1 Cost.)?In che misura i comitati dell’ONU si differenziano dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU)? Il Consiglio federale ritiene che i comitati dell’ONU debbano essere considerati tribunali internazionali, accanto alla Corte EDU?Quali misure adotta il Consiglio federale affinché la «soft law» non abbia carattere vincolante?Intende aderire ad altri comitati dell’ONU?Che provvedimenti adotta per contrastare l’eccessivo ricorso da parte di ONG a processi strategici dinanzi a comitati dell’ONU?
Begründung
In relazione a diversi comitati dell’ONU, la Svizzera prevede, ad esempio nel Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, una procedura di comunicazione.Il Consiglio federale ha a più riprese constatato il carattere non vincolante delle raccomandazioni del Comitato sui diritti dell’infanzia, dato che si tratta di «soft law»: «In ogni caso va ricordato che la procedura di comunicazione non è un procedimento giudiziario vero e proprio e le constatazioni del Comitato non sono giuridicamente vincolanti» (cfr. FF 2016 167, 172, 173-174, 177). Un caso di attualità indica che il Consiglio federale sembra aver cambiato opinione (Sonntagszeitung, 15.03.2026; 26.7064). Se oggi l’Esecutivo dovesse valutare la questione in modo diverso, verrebbe meno a quanto affermato in passato. Le raccomandazioni dell’ONU devono restare non vincolanti, tanto più che i comitati dell’ONU non sono tribunali.
Stellungnahme des Bundesrates
1./8. La Svizzera ha riconosciuto la competenza dei seguenti cinque comitati dell’ONU per ricevere ed esaminare le comunicazioni individuali con le quali una persona può far valere di essere stata vittima di una violazione della Convenzione in questione: Comitato sulle sparizioni forzate (CED, Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, RS 0.103.3), Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale (CERD, Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; RS 0.104), Comitato contro la tortura (CAT, Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; RS 0.105), Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna (CEDAW, Protocollo facoltativo alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna [OP-CEDAW]; RS 0.108.1) e Comitato dei diritti del fanciullo (CRC, Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni; RS 0.107.3). Il Consiglio federale ha riconosciuto la competenza di questi comitati fondandosi ogni volta sull’autorizzazione esplicita dell’Assemblea federale (RU 2016 4687, RU 2005 85, RU 1987 1306, RU 2009 263, RU 2017 3237). I decreti di approvazione relativi alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, al Protocollo facoltativo alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e al Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni sono inoltre stati sottoposti al referendum facoltativo (RU 2016 4687, RU 2009 263, RU 2017 3237). 2./3./9. A differenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), i comitati ONU non sono tribunali, bensì comitati di esperti, i cui membri sono nominati dalla conferenza dei rispettivi Stati membri per un mandato fisso e svolgono la loro attività in maniera indipendente. 4./6./7./10. Se i comitati conducono procedimenti su comunicazioni individuali, le loro constatazioni non sono giuridicamente vincolanti, non creano obblighi più estesi di quelli previsti nella rispettiva convenzione e non sopprimono il giudicato delle sentenze giudiziarie nazionali (Tribunale federale, sentenza 8C_459/2011 del 5 ottobre 2011, consid. 4.3). Tuttavia rivestono un certo peso in quanto si tratta di constatazioni di un organo indipendente preposto all’interpretazione dei trattati sulla base di casi concreti (FF 2016 163, 181) e lo Stato membro è obbligato a prenderle debitamente in considerazione insieme a eventuali raccomandazioni (FF 2006 8961, 8991). Di norma sono attuate sotto forma di riesame o rivalutazione del caso da parte delle autorità amministrative interessate e non tramite revisione, che il legislatore ha volutamente limitato alle sentenze vincolanti della Corte EDU. Un altro compito centrale dei comitati consiste nel monitorare il rispetto e l’attuazione delle convenzioni da parte degli Stati membri esaminando i loro rapporti periodici. I comitati non si occupano quindi di «soft law». 5. La tabella seguente illustra i dati relativi al numero e allo stato delle comunicazioni individuali ricevute dall’adesione della Svizzera (stato: 31.03.2026): ComitatoRiconoscimento Svizzera ComunicazioniDecisioniViolazioni constatateMisure provvisoriePendentiCED201720022CERD200375022CAT19873582923927966CEDAW2008431743326CRC2017743445340 11. Il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1), il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2) e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (RS 0.109) prevedono anch’essi, in protocolli facoltativi, la possibilità di effettuare comunicazioni individuali; il Consiglio federale ha sempre respinto le richieste di ratifica (cfr. domanda 21.8157 Glättli, domanda 21.7617 Arslan, mozione 19.4424 Roth). 12. Il Consiglio federale riconosce il diritto dei privati di presentare comunicazioni individuali presso Comitati ONU, con o senza il sostegno di organizzazioni. Questo diritto deriva dagli impegni internazionali assunti dalla Svizzera. Al contempo negli ultimi anni risultano indizi secondo cui esistono comunicazioni individuali volte non solo a eliminare una concreta violazione individuale del diritto, ma anche a indurre i tribunali o gli organi di controllo istituiti da trattati internazionali, come i comitati ONU, a prendere posizione su questioni che nel diritto svizzero vanno chiarite dal Costituente o dal legislatore. Per limitare i procedimenti abusivi, le basi legali dei Comitati ONU prevedono condizioni di ricevibilità (in particolare l’esigenza di essere toccati personalmente e direttamente dalla violazione e l’irricevibilità di richieste manifestamente infondate o abusive). Nelle sue osservazioni, la Svizzera fa valere sistematicamente queste obiezioni, se necessario.