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26.3323 · Interpellanza · 2026-03-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

  1. Quali, tra le opzioni proposte, ritiene giuridicamente attuabili, sostenibili dal punto di vista finanziario ed equilibrate dal punto di vista federale, e su cosa si fonda la sua valutazione?

  2. Quale combinazione di strumenti risulta idonea a garantire sul lungo periodo la stabilità del finanziamento delle scuole universitarie?

  3. Ritiene che sia possibile, nel quadro della Perequazione finanziaria nazionale (PFN), addebitare una quota concordata della parte non coperta dei costi relativi a uno studente proveniente da un Cantone senza università?

  4. Il Consiglio federale ritiene che una soluzione basata su un fondo, alimentato da eventuali eccedenze derivanti dalla distribuzione degli utili della Banca nazionale svizzera (BNS), nel rispetto dell’indipendenza della BNS e dei meccanismi di distribuzione vigenti, rappresenti una possibilità da valutare? Se no, perché?

  5. La creazione di un fondo di stabilità e compensazione a destinazione vincolata per attenuare le oscillazioni finanziarie e congiunturali nel finanziamento delle scuole universitarie potrebbe avere un effetto equilibrante?

Begründung

Le scuole universitarie svizzere sono un pilastro dell’innovazione, della competitività e della coesione sociale. Forniscono inoltre un contributo decisivo all’attrattiva internazionale della Svizzera come polo economico e della ricerca.Attualmente, queste scuole sono sotto pressione: i tagli previsti mettono a rischio la pianificazione degli istituti e compromettono le loro performance a livello internazionale. Inoltre, il sistema crea un divario tra Cantoni universitari e non universitari.Considerata l’elevata volatilità fiscale – anche per quanto riguarda le distribuzioni degli utili della BNS – ci si chiede se sia possibile creare meccanismi strutturali di stabilizzazione.Una soluzione basata su un fondo alimentato dalle eccedenze delle distribuzioni della BNS potrebbe rappresentare un’opportunità per investire a lungo termine i ricavi straordinari nel settore della formazione e della ricerca. Oppure si potrebbe istituire un fondo di stabilità a destinazione vincolata per compensare le fluttuazioni congiunturali. In terzo luogo, nell’ambito della PFN, un cofinanziamento più mirato degli oneri universitari rappresenterebbe una soluzione valida per ridurre il deficit residuo a carico dei Cantoni responsabili di scuole universitarie e ridurre il cosiddetto vantaggio di localizzazione dei Cantoni universitari.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Le competenze della Confederazione nel settore universitario sono elencate in modo esaustivo nell’articolo 63a della Costituzione federale (RS 101). Tra le altre cose, la Confederazione contribuisce al finanziamento delle scuole universitarie cantonali. La legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20) mette a disposizione gli strumenti necessari, in particolare i sussidi di base, i sussidi per gli investimenti edilizi e le spese locative e i sussidi vincolati a progetti. La maggior parte dei costi è a carico dei Cantoni, in particolare di quelli universitari (cfr. Rapporto sul finanziamento del settore ERI 2025, www.sbfi.admin.ch/it > Politica ERI > Rapporto finanziario ERI). L’articolo 69 LPSU prescrive lo svolgimento di una valutazione periodica focalizzata sull’efficacia dei fondi pubblici impiegati e sulle ripercussioni del sistema di finanziamento sulle finanze di Confederazione e Cantoni nonché sulle loro scuole universitarie. La prima valutazione, effettuata nel 2022, ha evidenziato che il sistema di finanziamento previsto dalla LPSU è concepito in modo equilibrato e stabile e non presenta problemi sostanziali che richiedano un rapido adeguamento (cfr. Finanzierungssystem HFKG, www.sbfi.admin.ch/it > Infoteca > Pubblicazioni > Evaluation des Finanzierungssystems gemäss HFKG). Non è quindi opportuno introdurre nuovi strumenti. La seconda valutazione è attualmente in corso.3. La Perequazione finanziaria nazionale mira a garantire la perequazione delle risorse e a compensare determinati oneri eccessivi, in particolare quelli dovuti a fattori sociodemografici. I costi generati dalle offerte del settore universitario non rientrano in questa categoria. Si tratta in questo caso di esternalità territoriali (spillover), il cui indennizzo è oggetto degli accordi intercantonali stipulati nell’ambito della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), in particolare dell’Accordo intercantonale sulle università del 27 giugno 2019 (AIU, www.cdpe.ch > Temi > Accordi sui finanziamenti) e dell’Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali del 12 giugno 2003 (ASUP, www.cdpe.ch > Temi > Accordi sui finanziamenti), in cui sono stabiliti i contributi dei Cantoni non universitari a favore dei Cantoni responsabili di una scuola universitaria. La gestione di tali accordi compete alla Conferenza dei Cantoni concordatari. La Confederazione non fa parte di questo organismo e non ha il potere di intervenire nella compensazione degli oneri tra Cantoni (cfr. parere relativo al postulato 25.3141 Christ).4./5. Secondo l’articolo 31 della legge sulla Banca nazionale (LBN; RS 951.11), l’importo dell’utile iscritto a bilancio che supera la distribuzione del dividendo è ripartito in ragione di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni. Tuttavia, queste distribuzioni sono soggette a fluttuazioni e non costituiscono una base stabile per il finanziamento delle scuole universitarie sul lungo periodo. Inoltre, nel Messaggio del 18 marzo 2022 concernente la modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione (riduzione del debito causato dall’epidemia di COVID-19; www.fedlex.admin.ch, FF 2022 943) il Consiglio federale ha stabilito che le distribuzioni supplementari della BNS devono essere contabilizzate come entrate straordinarie e accreditate al conto di ammortamento. Ad ogni modo, i Cantoni universitari restano liberi di destinare la loro quota al finanziamento delle scuole universitarie.L’istituzione di un fondo speciale secondo l’articolo 52 della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.10) può essere utile per livellare i picchi di pagamenti a breve termine o le forti oscillazioni del fabbisogno finanziario. Poiché il finanziamento federale delle scuole universitarie assume la forma di un finanziamento di base continuativo, il Consiglio federale ritiene che la creazione di un fondo non sia opportuna. Ciò vale a maggior ragione se si considera che il finanziamento delle scuole universitarie è principalmente di competenza dei Cantoni (v. sopra) e che le relative responsabilità non devono essere trasferite al livello federale tramite un fondo.